Inizio del convegno ore 10,10
Ing. PIERO CELANI (Sindaco di Ascoli
Piceno)
Un saluto caloroso a tutti gli intervenuti,
alle autorità che sono presenti e ai relatori di questo convegno e anche un
ringraziamento innanzi tutto al Collegio Periti Italiani per aver scelto la nostra
città per questo loro convegno, molto importante, quindi al Collegio Periti Italiani
va questo nostro ringraziamento e saluto mio personale e di tutta la città e
dell'amministrazione che rappresento.
Devo affermare che quando mi hanno contattato, mi sembra
l'Ing. Agostini, vostro delegato provinciale di Ascoli Piceno, per questo convegno;
quindi per la disponibilità dell'amministrazione a concedere in pratica la struttura
per fare questo convegno, ho aderito veramente volentieri e con entusiasmo perché
questa problematica oltre che viverla come cittadino e come Sindaco di una città,
dico la verità, la vivo molto intensamente anche dal punto di vista professionale
perché sono anch'io un tecnico, sono anch'io un C.T.U. per dirla in breve e quindi
da molti anni mi trovo a dibattere queste problematiche che poi ho ritrovato in
questi vostri scritti.
C'è da dire e la cosa che condivido molto forte è quando ho
trovato scritto in questa vostra brochure, in questo giornalino che mi è stato
consegnato: "Il perito una professione o una missione". Credo che effettivamente il
dibattito si debba sviluppare proprio intorno a quest'interrogativo, intorno a questo
dilemma perché chi si mette a disposizione, chi fa il consulente tecnico, sia esso
naturalmente da un punto di vista prettamente civilistico e ancor di più quando
naturalmente viene nominato dall'autorità giudiziaria per aspetti che coinvolgono
il penale, sicuramente chi si occupa di questa materia va oltre quella che è la
semplice professionalità, ma naturalmente investe una sfera del sociale, una sfera
del civile che naturalmente è molto importante di cui va tenuto conto. Allora ecco
che nascono tutta una serie effettiva di interrogativi che, tra l'altro, così
leggendo velocemente quanto ho scritto in questa presentazione ritrovo ben
condensati e ben naturalmente preparati.
Allora bisogna chiedersi, bisogna cominciare naturalmente a
domandarsi se effettivamente tutti i C.T.U. sono all'altezza nel campo specifico
dove vengono nominati per poter assolvere agli impegni che sono fondamentali,
importantissimi, perché molto spesso proprio dalle conclusioni, da quella paginetta
conclusiva, che molto spesso viene solo letta, purtroppo, questo è il discorso,
scaturiscono le sorti di un processo, le sorti naturalmente di certe responsabilità
di tipo civilistico che possono naturalmente cambiare addirittura la situazione, le
problematiche la vita addirittura di certi cittadini. Allora ecco occorre
naturalmente cominciare a vedere questa professione come una professione su cui
dovrà essere investito, per cui la società deve investire, su cui gli ordini
professionali devono investire, perché è un qualcosa che occupa la sfera del
sociale e quindi non poteva essere vista soltanto come un fatto meramente tecnico.
Allora credo che sia ormai ora che vengano concretizzati, si vedano concretizzati
dei corsi di perfezionamento. Io non so se è necessario, questo magari credo che
sarà un argomento di grosso dibattito che i relatori toccheranno sicuramente, se si
dovrà arrivare al punto di istituire degli albi per quanto riguarda questi
consulenti tecnici, ma in ogni modo sicuramente una rivisitazione per quanto
riguarda le competenze sicuramente dovrà essere fatta, perché quando un magistrato
dà un affidamento di un incarico dovrà avere sicuramente la certezza che in quel
settore sta naturalmente scegliendo veramente lo specialista, sta scegliendo
veramente chi può dare una risposta concreta, chi può dare una risposta precisa al
quesito che viene posto.
Non si può più affidare sicuramente incarichi in ogni modo
all'ingegnere, solo perché ingegnere e quindi molto spesso si ritiene una persona
esperta di tutto, ma noi sappiamo che oggi non è più così, oggi dal punto di vista
tecnico la specializzazione è arrivata ad un punto tale che l'ingegnere, il perito,
il geometra, chiunque sia ha molto spesso soltanto una branca di specializzazione
quindi è bene che si stia attento naturalmente anche a quest'aspetto qui.
Poi c'è anche un discorso che io vivo magari marginalmente,
nella nostra città non è una cosa così grande e forte, però anche il discorso di
come arrivare a regolamentare un pò questi incarichi all'interno della pubblica
amministrazione.
Ecco credo che queste siano le problematiche più importanti
che potranno essere dibattute in questa giornata, quindi credo che proprio questo
convegno venga ad hoc perché è una fase molto importante questa della riforma anche
della giustizia quindi questo aspetto investe anche la giustizia insomma perché
molti incarichi nascono proprio dall'utilità o forse la prevalenza, la quasi
totalità dall'ordinamento giudiziario e allora credo che sarà una giornata molto
impegnativa; i relatori ho visto che sono veramente il meglio che il Collegio Periti
Italiani poteva trovare allora io rinnovo l'augurio di buon lavoro, rinnovo il
benvenuto in questa nostra città e invito anche i partecipanti a questo convegno
durante la pausa dei lavori a fare magari un giro nella nostra città per poter
distrarsi e magari capire che questa potrebbe essere l'occasione per prendere
contatti per poter tornare con un po' di calma a visitare questo nostro bellissimo
centro storico.
Grazie
Dott. ALESSIO RUSSO (Segretario Nazionale
del Collegio Periti Italiani e Consulente Tecnico in preziosi)
Grazie al Sindaco di Ascoli Piceno Ing. Piero Celani. La parola al Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno Avv. Leonardo Carbone.
Avv. LEONARDO CARBONE (Presidente Ordine degli Avvocati Ascoli Piceno)
Il mio intervento
si concentrerà soprattutto, cercherò di non tediarvi, perché l'avvocato dice prendo
la parola, sarò breve e dopo parlerà tanto e invece io cercherò di essere breve
veramente questa volta; proprio per consentire di ascoltare quello che diranno gli
altri.
Il mio intervento riguarderà soprattutto la tutela giudiziaria
del consulente tecnico, ma più che del consulente del compenso del consulente tecnico,
perché c'è un po' di confusione. Innanzi tutto farei una distinzione: chi è il
consulente tecnico? Forse non tutti sanno che ci sono due albi distinti e separati.
C'è un albo diciamo dei periti presso il tribunale che è previsto dagli articoli 67
e 76 disposizione e attuazione del codice di procedura penale ed un albo del
consulente tecnico dei giudici che è previsto dagli articoli 13 e 24 del codice di
procedura civile. Perché questa distinzione? Non vi nascondo che abbiamo dovuto
lottare tra virgolette per ottenere anche ad Ascoli Piceno, e lo abbiamo ottenuto
dopo parecchio tempo, l'istituzione di un albo dei periti presso il tribunale, così
come prevede il codice penale.
Lottare perché? Soprattutto per tutelare, non tanto l'avvocato,
il cliente dell'avvocato perché la mancanza di un albo dei periti presso il tribunale
significava dare l'incarico ad illustri professori senz'altro ma di Bologna, di Roma,
di Milano, cosa significa questo che il cliente doveva sopportare costi eccessivi
ma si dava troppo spazio, troppa libertà al giudice di designare chi voleva. Dopo,
diciamo, varie sollecitazioni devo dire con l'appoggio anche degli altri ordini
professionali anche ad Ascoli se ben ricordo un paio d'anni fa si è istituito presso
il Tribunale il Collegio dei periti.
Guardate che io ho sentito parlare, nella chiacchierata che
abbiamo fatto tra noi, per l'istituzione di un albo nazionale dei periti, io sono
perplesso anche perché le vicende di questi ultimi tempi sappiamo che gli ordini
sono nel mirino del legislatore, si parla di sopprimere gli ordini attuali, insomma
in essere, dagli avvocati ai medici, ingegneri, geometri e via di seguito e cercare
di introdurre un nuovo ordine penso che sia una strada poco percorribile. Invece la
forma d'associazione e questo è senz'altro uno strumento positivo. Quello che invece
ritengo sia importante è di vigilare perché i due albi: quello dei periti, a cui
accennavo prima, e quello dei consulenti tecnici, che sono disciplinati dettagliatamente
dal codice guardate, non è che c'è molta discrezionalità; hanno la disciplina precisa
sia per quanto riguarda la composizione sia per quanto riguarda i requisiti per
l'accesso a questi albi sia per quanto riguarda il controllo sull'iscrizione ed è
un controllo diretto, immediato della collettività locale nel senso che fanno parte
di questi ordini i presidenti dei singoli ordini professionali che possono vigilare
maggiormente sui requisiti, anche ai fini deontologici, per l'iscrizione o meno, quindi
anche sulla professionalità di un iscritto a quell'albo. Il secondo problema è di
vigilare perché il magistrato va a pescare, quando gli serve un consulente o un perito,
tra gli iscritti all'albo; perché oggi sappiamo benissimo che spesso il magistrato
si rivolge a soggetti professionalmente quotati ma non iscritti all'albo e dei periti
e del consulente.
Ora forse è opportuno una maggiore vigilanza da parte degli
ordini, una maggiore pressione presso i singoli magistrati perché venga osservato
il criterio diciamo della nomina di consulenti e di periti esclusivamente iscritti
nei rispettivi albi. E poi altro criterio ed è difficile me ne rendo conto della
rotazione, evitare che vengano concentrate le nomine soltanto su determinate persone.
Fatta questa doverosa premessa io passerei un po', vediamo
un po' qual è il compenso del consulente tecnico, più che consulente tecnico per
incarichi giudiziari, da che cosa è disciplinato ed è disciplinato, come voi ben
sapete dalla legge 8 luglio 1980 n. 319, questa legge consente che attraverso poi
il D.P.R. vengono poi aggiornate periodicamente le tabelle diciamo di quanto riguarda
gli adeguamenti periodici degli onorari anche se gli adeguamenti periodici sono
previsti ogni tre anni, se ben ricordo, ma in effetti è un termine meramente ordinatorio
che è diventato molto lungo ed ogni qualvolta c'è stato l'aggiornamento si è
passato dalle cinquemila lire mi pare alle ottomila lire per seduta, per vacazione,
una cosa insomma, una presa in giro praticamente.
Ma vorrei brevemente parlarvi un po' dei problemi che sorgono
in sede d'applicazione di questa legge. Un primo problema è che cosa succede quando
c'è una variazione tabellare, quand'è che entra in vigore il decreto d'attuazione?
Se io inizio la consulenza tecnica in un certo periodo e quando termina questa
consulenza cambia normativa quale tabella vado ad applicare? Oramai è pacifico anche
sulla base di una circolare del Tribunale di Roma, una circolare del Ministero di
Grazia e Giustizia che si applica la tabella in vigore al momento in cui si consegna
l'elaborato, quindi liquido la prestazione.
Un altro problema che si è posto è sul rimborso delle spese.
Parlo di questi problemi, che a livello giudiziario diciamo si presentano quotidianamente,
è quello del rimborso delle spese. Il consulente o il perito prima di affrontare una
spesa deve necessariamente e preventivamente ottenere l'autorizzazione del giudice
oppure la può fare sua sponte e poi chiedere il rimborso? Qui c'è la giurisprudenza
abbastanza pacifica sul punto per cui il consulente, a meno che non si tratta di
spesa straordinaria, certo se un medico legale deve diciamo richiedere un esame, una
visita cardiologica non è necessaria l'autorizzazione del giudice, ma se un
ingegnere che deve fare una consulenza deve chiedere diciamo un esame particolare
che richiede milioni io penso che prima di affrontare questa spesa è bene che chieda
l'autorizzazione preventiva al magistrato per non trovarsi poi questa spesa diciamo
a suo carico.
E andiamo al provvedimento di liquidazione del giudice. Il
provvedimento di liquidazione del giudice, com'è che avviene il provvedimento di
liquidazione del giudice è disciplinato dall'art. 11 della legge 319 del 1980. E'
un provvedimento di natura giurisdizionale e in quanto provvedimento giurisdizionale
deve essere motivato. Perché deve essere motivato? Per consentire e alle parti e al
giudice stesso di controllare diciamo la congruità e la pertinenza della liquidazione
effettuata. E questo della motivazione è importante perché dopo, ne parlerò tra poco,
quando vediamo lo strumento con cui il consulente può impugnare quel provvedimento
di liquidazione.
Io passerei automaticamente allora a qual è lo strumento
processuale a disposizione del perito e del consulente per diciamo ottenere
soddisfazione del proprio credito. Può rivolgere anzitutto su esistenti presupposti
allo strumento famoso del decreto ingiuntivo disciplinato dall'art. 633 del codice
di procedura civile, può instaurare un normale giudizio di cognizione la cosiddetta
citazione ma può anche fare ricorso alla procedura di liquidazione dell'art. 29 della
legge 794 diciamo del '42 che è la stessa procedura che il legislatore ha dettato
per l'avvocato allorché vuole recuperare le proprie competenze nei confronti del
cliente.
Che succede nel caso in cui il giudice si dimentica di
liquidare il compenso al consulente tecnico, può succedere, nel senso che chiude la
causa, si dimentica c'è nel fascicolo la consulenza del consulente tecnico e questo
dice: "Come faccio a recuperare questa somma?". Una volta che la causa è definita il
giudice non può più liquidare il compenso al consulente tecnico perché gli è precluso
in quanto il procedimento si è chiuso. A quel punto il consulente tecnico, il perito
per cercare i recuperare la sua somma può soltanto fare ricorso agli strumenti
processuali previsti dal codice che sarebbe la normale citazione oppure il ricorso
al decreto ingiuntivo. Il decreto con cui il giudice liquida, quando parlo di giudice
mi riferisco sia alla procura che al presidente del tribunale o al giudice istruttore
ma il giudice unico si chiama res, il decreto motivato con cui viene liquidato il
compenso al consulente tecnico può essere impugnato nei venti giorni dalla notifica
del provvedimento stesso.
Quali sono i motivi per cui spesso il consulente impugna il
provvedimento, ma non solo il consulente o il perito lo può impugnare anche la parte,
a carico della quale viene posto il pagamento. Nella causa normale c'è un contenzioso
sempre più accentuato riguardo la congruità della liquidazione perché spesso il perito
chiede cento e il giudice liquida 50 è una prassi purtroppo che noi avvocati ben
conosciamo, che presentiamo una parcella di 100 e ci viene normalmente tagliata del
50% quindi i periti si lamentano ma purtroppo non conoscono la realtà però sono
d'accordo con queste impugnative e su queste dei provvedimenti, sulla eccessiva
riduzione, consentitemi l'espressione con cui viene liquidato in modo irrisorio
spesso avviene il compenso al consulente tecnico.
Entro 20 giorni quindi va proposta questa impugnativa,
guardate che è un termine perentorio, trascorsi 20 giorni non è possibile impugnare
questo provvedimento, nell'impugnazione con il motivo dell'impugnazione bisogna
naturalmente dimostrare, provare il perché quella liquidazione è stata eccessivamente
ridotta il perché, anche perché il giudice deve motivare il perché io ho chiesto cento
mi deve dopo, mi ha liquidato 50, ecco perché il provvedimento di liquidazione va
motivato da parte del giudice, perché è un provvedimento che deve consentire al
giudice d'appello, chiamato giudice d'appello il perché non ha tenuto conto del
prospetto di liquidazione che il consulente ha predisposto.
Tenete presente che il provvedimento di liquidazione non è
un procedimento d'appello perché il provvedimento di liquidazione non è che è la
condanna non è un provvedimento di condanna; il provvedimento con cui il giudice
liquida al consulente o al perito determinato importo non è che condanna è soltanto
un provvedimento d'anticipazione diciamo della somma a carico della parte, tanto è
vero che non è consentito alla parte impugnare il provvedimento dicendo: "Guarda
giudice ti sei sbagliato perché non puoi addossare a me questa consulenza, va
addossata all'altra parte". Così come non è consentito sostenere per esempio, entrare
sull'opportunità o meno della disposta del consulente tecnico, io parte non posso
impugnare il provvedimento di liquidazione dicendo: "Giudice ti sei sbagliato, non
dovevi disporre questa consulenza", perché è soltanto un provvedimento d'anticipazione
provvisoria diciamo dell'onere, della spesa a carico di una delle parti.
Un altro problema che si è posto, voi sapete che il provvedimento
di liquidazione del giudice è un provvedimento esecutivo. Cosa significa esecutivo?
Significa che io posso far apporre dal magistrato la cosiddetta formula: "Comandiamo
a tutti gli uffici di dare esecuzione a presente provvedimento". C'è sulla base di
quel provvedimento, in quanto esecutivo per legge il consulente o il perito può iniziare
una procedura esecutiva a carico della parte a cui è stata posta la consulenza quindi
provvedere al recupero, fare il pignoramento e via di seguito.
Se io voglio oppormi al cosiddetto precetto, perché l'esecuzione
è preceduta da un precetto che fa la parte dell'avvocato, se io voglio oppormi a
questa esecuzione devo instaurare una causa d'opposizione all'esecuzione disciplinata
dal codice di procedura civile.
Il provvedimento con il quale viene decisa l'opposizione è
un provvedimento di natura giurisdizionale che è impugnabile soltanto per ricorso
alla Cassazione. Quindi non è ammesso l'appello praticamente, si può opporre soltanto
con ricorso per Cassazione.
Allora io vorrei insomma ricapitolare un po' la procedura
di liquidazione: il consulente tecnico fa opposizione al tribunale chiedendo, diciamo
argomentando il perché del provvedimento, il presidente del tribunale fissa la
comparizione delle parti davanti a lui, decide l'opposizione e quel provvedimento
con cui decide l'opposizione è un provvedimento che può essere impugnato soltanto
con ricorso per Cassazione.
Io qui mi fermerei per intervenire successivamente.
Grazie.
Dott. ALESSIO RUSSO
Grazie al Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Ascoli Piceno Avv. Leonardo Carbone. La parola al Presidente
dell'Ordine egli Ingegneri di Ascoli Piceno Ing. Manrico Farina.
Ing. MANRICO FARINA (Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno)
Sono il
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia, rappresento 860 ingegneri
iscritti all'albo e in particolare i 170 periti iscritti all'Albo del Tribunale di
Ascoli e i circa 130 iscritti al Tribunale di Fermo e quindi 300 periti iscritti
nei rispettivi Tribunali di Ascoli e Fermo.
Personalmente sono iscritto anch'io dal 1985 e ultimamente
in particolare mi occupo spesso di perizie e quindi credo di parlare con un minimo
di cognizione di causa.
I problemi che derivano dallo svolgimento dei nostri
incarichi sono di tre generi: il primo è quello che ha trattato opportunamente
l'Avvocato Carbone, è più prosaico ma è giusto che da questo lavoro si ricavi un
giusto compenso perché altrimenti anche la prestazione in generale viene svilita e
perde di valore, mentre personalmente credo che tutti noi svolgiamo questi incarichi
al meglio, senza preoccuparci di evitare le fasi più spinose e tenendo presente che
ognuno di questi incarichi interviene in cause che magari vanno avanti da decenni per
i quali le parti hanno speso milioni per avvocati ancorché siano di valore limitato per
quanto riguarda l'aspetto che si discute in Tribunale. A me per esempio è capitato
che le due parti in causa si erano minacciate con il fucile, per attestare con quanto
scrupolo e quanta serietà è poi necessario svolgere l'incarico relativo.
Nello svolgere questi nostri incarichi oltre appunto ad
ottenere un compenso, ha fatto bene il Sindaco ad evidenziare l'aspetto sociale
dell'adempimento; io ne sottolineerei anche un altro che è uno dei motivi per cui
ho cominciato ad interessarmi a questo tipo di lavoro, è la possibilità di ottenere
l'incarico in maniera asettica e non condizionata da sistemi pseudo-mafiosi.
In particolare ciò che, essendo perito del Tribunale, è ostativo ad ottenere un
incarico, purtroppo nella vita civile spesso è l'elemento per cui si viene scelti.
Faccio un esempio: a volte si viene scelti perché si è membro
della Commissione edilizia oppure perché ci si è occupati delle lottizzazioni oppure
perché si è il tecnico ereditato da un precedente proprietario, tutti questi motivi
sono ostativi a ottenere un incarico da perito del tribunale e quindi questo tipi
di incarichi per me personalmente erano particolarmente appetibili.
Il ruolo sociale è naturale perché da tecnici tendiamo
naturalmente alla posizione centrale nello svolgimento dell'incarico cioè tendiamo
a recuperare l'obiettività dei fatti, dei motivi che hanno portato le parti in causa
per esempio molto più degli avvocati, se mi consentite, che invece tendono ad
assumere una posizione a favore di una parte. Noi più difficilmente ci orientiamo
in questo senso e tendiamo più al centro dell'interpretazione dei fatti.
Per quanto riguarda l'ottenimento dell'incarico, appunto,
ho molto lavorato da presidente dell'ordine perché mi sono insediato nel ruolo cioè
sono stato nominato presidente nel dopo tangentopoli. Tangentopoli ha innescato
tante speranze in tutti quanti coloro che vivevano di incarichi, in particolare di
incarichi pubblici, speranze che nel frattempo sono andate un po' deluse, però una
grande fiducia c'era in noi nello sperare che cambiasse tutti i modi di attribuire
gli incarichi. A tangentopoli è seguita la legge Merloni che ha definito anche dei
criteri oggettivi per conferire gli incarichi purtroppo quello che nella legge Merloni
è messo al centro delle chance di ottenere un incarico. Il curriculum, è stato poi
interpretato nei fatti come un qualcosa che a chi più aveva avuto continuava a dare
e a chi meno, chi era rimasto fuori dai giochi fino a quel momento rischiava di
rimanerci ancora per un bel pezzo. Sulla base di questa stortura di interpretazione,
perché il curriculum non si deve intendere soltanto come un malloppo di 500 pagine
di lavori effettuati dei quali tra l'altro non si dettagliava l'esito, perché alcuni
lavori sono da vergognarsi e magari non compaiono nei curriculum, oppure compaiono
come vanterie e questa era un'ennesima stortura del curriculum interpretato così
come stato nei fatti. Il curriculum secondo me può essere inteso anche come elemento
sottrattivo cioè potrei fare un curriculum personale nel quale vantare semplicemente
gli incarichi non ottenuti o declinati, declinati perché bisognava prostituirsi in
qualche modo, declinati perché bisognava dichiarare qualcosa di non vero, declinati
perché il committente non era chiaramente schierato nella nostra stessa parte e
quindi si potrebbe fare un curriculum di cose non fatte e sarebbe veramente da
vantare in certi casi.
Ecco sulla base di questa aspettativa, relativamente al
conferimento degli incarichi abbiamo ritenuto che le persone più sensibili e più
scevre da condizionamenti, nello scegliere il tecnico giusto per il lavoro giusto
fossero i giudici; abbiamo ritenuto che loro per primi avevano effettivamente il
problema di chi scegliere e quindi avrebbero potuto operare la scelta scevri da
condizionamenti, quindi abbiamo avviato un confronto con il presidente del tribunale
in particolare, confronto al quale hanno partecipato tutti quanti gli ordini che hanno
periti iscritti al tribunale di Ascoli che hanno concertato una linea di azione comune.
Uno dei problemi principali era quello della rotazione degli
incarichi, la rotazione degli incarichi è giusta che venga fatta perché è giusto
creare anche un vivaio di tecnici e dei 170 iscritti nel tribunale di Ascoli alcuni
non otterranno mai un incarico e quindi non potranno mai far valere né quello che
hanno già acquisito né implementare il loro patrimonio culturale. E' pure giusto in
particolare per alcuni incarichi anche consentire loro di farsi le ossa su qualche
lavoretto; così come forse poco gratificante per un perito che in genere magari tratti
affari da miliardi occuparsi di cose spicciole e quella è l'occasione per consentire
l'inserimento di questi giovani.
Per dare ai giudici il migliore quadro possibile della
situazione, abbiamo stilato un protocollo d'intesa fra gli ordini professionali e il
tribunale di Ascoli Piceno che il presidente, il Dott. Saverio Amigo, ha sempre
approvato che non ha visto ancora la fase attuativa perché ci sono stati in particolare
negli ultimi tempi molti problemi con l'introduzione del giudice unico ma che confidiamo
veda al più presto la luce come sistema operativo proprio anche grazie a questo convegno
di oggi. In questo protocollo d'intesa gli obiettivi sono di diverso genere, ve li
descrivo brevemente: "fornire ai giudici che devono conferire un incarico peritale
i dati che consentono loro la migliore scelta, favorire l'inserimento dei colleghi
più giovani e la rotazione degli incarichi, consentire un riscontro della qualità
delle perizie, garantire un'equa liquidazione dei compensi, mantenere la necessaria
profonda intesa tra chi affida un incarico e chi lo svolge in tutte le fasi della
prestazione, gratificare non solo con i soldi chi ha svolto il lavoro". Per raggiungere
gli obiettivi suddetti è necessario aggiornare e arricchire di contenuti l'albo dei
periti ed inoltre di monitorare lo svolgimento degli incarichi mano a mano.
Gli incarichi conferiti per legge devono essere registrati
in un apposito registro nel quale deve essere riportato anche il valore della perizia
di cui si è incaricato il perito. Tutti quanti noi rappresentanti degli ordini siamo
profondamente convinti che l'incarico rimarrà sempre di natura fiduciaria ma siamo
anche convinti che i giudici hanno proprio il problema di chi incaricare in particolare
in certi ruoli specialistici per cui uno dei primi obiettivi che questa nostra iniziativa
si poneva era quello innanzitutto di tenere aggiornato l'albo del tribunale; per tenerlo
aggiornato avremmo sottoposto ai nostri iscritti all'albo del tribunale delle schede
con dei dati specifici, il primo dato per esempio da dichiarare era quello della
condizione professionale perché riteniamo che il giudice debba sapere qual è la
condizione professionale del perito che incarica, se lo sceglie per esempio perché
e il direttore di un ufficio della motorizzazione o del genio civile o se invece ha
bisogno di un libero professionista e se ha bisogno quindi di libertà di orari,
libertà di movimenti o invece di una persona in un ruolo ben preciso. Adesso c'è una
migrazione nel mondo del lavoro per cui a volte i liberi professionisti diventano
temporaneamente dipendenti degli enti e anche questa condizione è da dichiarare,
perché se per sei mesi sono al libro paga del comune di Ascoli perché mi ha incaricato
per il problema del terremoto debbo dichiarare questa mia condizione per sapere se
effettivamente sono scevro da condizionamenti.
Un'altra parte della scheda è quella relativa alla disponibilità
ad assumere incarichi di consulente del giudice, perché quest'albo purtroppo è vecchio,
quindi molti sono passati ad una migliore vita professionale diciamo, quindi si
occupano di cose di natura diversa, più remunerative quindi non sono più motivati
per cui magari un'eventuale incarico sarebbe una punizione e questa disponibilità
deve essere espressamente dichiarata, in particolare deve essere dichiarata nel caso
che preferiscano incarichi per perizie semplici, e qui si creano spazi per i giovani
che possono con questa opzione farsi a mano a mano le ossa, o invece dare una
disponibilità incondizionata. In un primo tempo avevamo organizzato in tre possibili
opzioni questa parte della scheda; qualcuno poteva chiedere di avere le perizie più
corpose, ma questo aspetto lo abbiamo eliminato perché pensiamo che chi è in grado
di fare una perizia da un miliardo deve poter tranquillamente accettare una perizia
da un milione. Poi nella scheda si dava la specifica della competenza acquisita;
questo della competenza acquisita fatta a forza di curricula per come vengono
interpretati oggi rischia di creare, o meglio, di identificare dei tuttologi ossia
persone, professionisti che dall'alto dei loro trent'anni di esperienza, dall'alto
di incarichi di cui non si capisce la provenienza, non si capisce l'espletamento,
non si capisce l'esito possono vantare di essere esperti di quasi tutte le materie,
questo non è giusto secondo me ed anche altamente discriminante nei confronti dei
giovani.
Per cui noi abbiamo identificato nel ramo tecnico in particolare
nell'ordine degli ingegneri le branche di competenza affini e le abbiamo
individuate in 15 diverse branche che posso anche leggere brevemente, ma in particolare
abbiamo anche fatto in modo che queste branche siano equo potenziali per reddito
perché se io individuo semplicemente una branca: energia nucleare, come perito so
che nessuno incarico mi verrà conferito in quel ramo per lo meno in scala provinciale
e quindi mi ficcherei in un binario morto, per cui si deve prima individuare branche
di uguale potenziale di reddito e anche contigue per competenza, dopo di che si deve
solo lasciare la possibilità di fare tre crocette su quindici cioè non si può avere
l'opzione di dichiararsi esperto in dieci materie.
Per esempio nel ramo dell'ingegneria queste quindici branche
da noi individuate sono: 1) Struttura e fondazione geotecnica; 2) Edilizia: difetti
costruttivi in genere; 3) Lavori pubblici, contenzioso amministrativo, riserve;
4) Stime di valore dei beni immobili; 5) Catasto, espropri, topografia, verifica
di confini; 6) Urbanistica, abusi, irregolarità; 7) Acustica; 8) Ambiente, aria,
acqua, suolo, rifiuti e discariche; 9) Incendi; 10) Sicurezza sul lavoro; 11)
Impianti elettrici, campo elettromagnetici, radiazioni; 12) Impianti termoidraulici,
difetti e valutazioni, energia; 13) Impianti meccanici, difetti e valutazioni di
macchinari; 14) Informatica e telecomunicazioni; 15) Infortunistica stradale.
Credetemi è raro che un ingegnere possa dire di essere esperto
in più di due di queste branche che ho individuato.
Dopo di che nella scheda per la migliore conoscenza dei periti
iscritti all'albo ogni perito deve indicare i precedenti incarichi svolti per l'autorità
giudiziaria, con ciò consente di fare una verifica perché se il giudice sa che un
certo ingegnere ha svolto la perizia per una vicenda di tre anni prima può anche
chiedere al collega come ha svolto quell'incarico; e questo controllo locale debbo
dire si può fare soltanto in provincia perché purtroppo a livello nazionale tenere
un database, dare informazioni così dettagliate penso sia impossibile, per cui si
finisce di nuovo nell'incongruenza del curriculum che vanta una prestazione della
quale magari l'esito è stato nefasto. Quindi il perito nel descrivere gli incarichi
già svolti sa però che contemporaneamente acquisisce benemerenze per competenza ma
allo stesso tempo dichiara anche il tempo della rotazione cioè è tempo che si ruoti,
cioè il giudice sa che se questa persona ha ottenuto già tanto dagli incarichi che
sono pubblici, ricordiamolo, gli incarichi del tribunale sono comunque pubblici,
pagati con soldi pubblici, pubblici ancorché vengono messi poi a carico delle parti.
Quindi chi riempie completamente questa parte della scheda sa che allo stesso tempo
vanta qualcosa ma dichiara anche che è tempo di ruotare. Inoltre il perito dovrebbe
individuare quale perizia ancora ha in carico che deve completare; perché non credo
che sia giusto che un giudice conferisca il sesto incarico a chi ha già cinque perizie
da consegnare e questo monitoraggio naturalmente continuerebbe nel tempo.
Dopo di che incarico per incarico ogni perito dovrebbe
riempire una scheda nella quale dichiara che il giorno tale è stato incaricato della
perizia per il procedimento relativo a, con le parti in causa nel procedimento penale,
poi quanti giorni gli sono stati assegnati, più le eventuali proroghe, quale era
l'oggetto della perizia quindi contemporaneamente si implementa il suo curriculum e
tutta questa scheda il giorno stesso del giuramento viene caricata in un apposito
database che gli ordini professionali si sono offerti di costruire, sgravando
completamente il tribunale di ogni incombenza in materia.
Dopo di che questi incarichi conferiti ovviamente implementano
un registro, che verrebbe aggiornato mensilmente e dal quale i giudici, che devono
conferire l'incarico, devono andare a pescare, però stavolta avendo tutto un quadro
della situazione molto più esaustivo relativamente al tecnico da incaricare. Lo stesso
protocollo d'intesa con il tribunale prevedeva di concordare lo svolgimento
dell'incarico in maniera che non si vada al conflitto nel momento di liquidare la
parcella, cioè da fare in modo che da committente giudice e tecnico incaricato ci
sia una profonda intesa dall'inizio alla fine, perché, come diceva l'avvocato Carbone,
può capitare che il tecnico si assuma la responsabilità di incaricare un ulteriore
specialista e poi non vedersi liquidato il compenso relativo, quindi mano a mano che
si svolge l'incarico è importante che il tecnico metta in condizione il giudice di
valutare tutto il lavoro che si è dovuto fare per l'espletamento di quell'incarico.
A questo punto il protocollo prevedeva anche il concordamento delle spese, il
concordamento dei rimborsi chilometrici, il concordamento di quali fossero le spese
automaticamente riconosciute ad esempio le foto: è incredibile che io che non ho
avuto l'autorizzazione ad effettuare foto, in sede di giuramento, in sede di
liquidazione non mi vengano riconosciute e quindi tutto ciò volgeva a fare in modo
che i giudici committenti, chiamiamoli committenti, in questo caso, ed i periti
fossero profondamente sulla stessa lunghezza d'onda.
Siamo ancora fiduciosi riguardo alla fase attuativa di questo protocollo d'intesa,
che speriamo una volta superata questa difficoltà per il giudice unico venga data
attuazione completa a questa iniziativa.
Grazie.
Dott. ALESSIO RUSSO
Grazie a lei Ingegnere. In rappresentanza dell'Ordine dei Medici, visto che il
Presidente Dott. Filippo Altiglia si è assentato abbiamo il decano dei medici legali
il Dott. Giuseppe Cesari. Grazie per il suo intervento.
Dott. GIUSEPPE CESARI (Rappresentante
dell'Ordine dei Medici di Ascoli e dei Medici Legali)
Direi che questo convegno
capita a proposito nella nostra città perché il terreno già è maturo, ho sentito
dall'intervento dall'Ing. Farina, abbiamo avuto l'opportunità di incontrarci come
ordini professionali e di discutere questa proposta di regolamento, quindi ritengo
che sia molto opportuna la vostra proposta a livello nazionale perché è un'esigenza.
Io ricordo, come decano dei medici legali, quando nel '54
mi specializzai dopo aver fatto seriamente a Roma, completamente, il corso di medico
legale, la mia perizia più importante, allora il caso più famoso quello di Wilma
Montesi che è stato il primo grande processo italiano. Io non ero uno dei periti,
ero quello che aveva scritto solo la relazione sulla quale poi si svolse tutto il
processo, quindi con l'entusiasmo della gioventù pensai di dare un indirizzo alle
consulenze tecniche, soprattutto perché allora erano fatte in modo veramente elementare
guardando la divisione, la struttura, il fine che doveva essere perseguito.
Nel campo della sanità è importante che ci sia il medico legale
al di sopra della specializzazione perché la forma mentis del medico legale ci porta
a prestare attenzione al fine per cui si fa la perizia che è quello della legge;
mentre invece lo specialista, che magari è un clinico perfetto sommo però dimentica
qual è il fine, per cui viene portato magari coinvolto troppo nell'interesse
dell'assistito confondendo l'interesse della giustizia con quello dell'assistito
quindi è un problema per noi un po' particolare infatti nella vostra proposta ho
visto, che mi sembra ben articolata, mentre avete fatto tante specificazioni
specialistiche, per la sanità avete messo sanità, ecco è molto importante per noi
che ci sia questa forma mens del medico legale. Io poi non l'ho fatto più, ho cambiato
indirizzo ho lavorato nella sanità pubblica però questa struttura originaria di medico
legale è stata sempre utile, tanto è vero che alla fine della professione sono
ritornato a fare il medico legale, soprattutto nel campo della invalidità civile,
della collocabilità più che gli arbitrati queste cose comunque la forma mens
originale rimane.
Ritengo che la proposta dell'Ing. Farina, che penso sia
interessante per voi, risponda in gran parte all'impostazione che è stata data dal
Collegio Periti Italiani; la cosa più importante è la capacità tecnica, la
professionalità del consulente tecnico. E' vero che adesso mi dicevano che il vecchio
assioma iudex peritus peritorum è superato, invece l'Ing. Farina ha dato un'impostazione
alla sua proposta di regolamento che è tuttora legata all'assioma del iudex peritus
peritorum, ma anche il giudice non può più, data appunto la richiesta di una
professionalità sempre più spiccata dato il progresso tecnico della nostra società
civile, quindi ecco è giusto arrivare ad avere, a dare, a fornire alla magistratura
degli strumenti più idonei; quindi noi siamo molto attenti a queste vostre proposte,
ne conveniamo sono di vitale importanza e quindi ci rendiamo conto della necessità
che voi andiate avanti. Grazie
Dott. ALESSIO RUSSO
Grazie al
Dott. Giuseppe Cesari, che mi sembra condivida molte delle nostre proposte. La
parola al Questore di Ascoli Piceno Dott. Felice Berriola d'Alessio.
Dott. FELICE BERRIOLA D'ALESSIO (Questore
di Ascoli Piceno)
Come sapete
sono il Questore della provincia e vorrei raccontarvi un brevissimo aneddoto, che
credo si attagli a questo nostro incontro.
Circa trenta anni fa ero un giovane funzionario di polizia,
dirigevo l'autocentro di polizia della Puglia e della Basilicata ed ero anche il
comandante della polizia stradale. Mi dilettavo a fare interventi in materia
infortunistica, molto molto tecnici che piacevano alla magistratura per cui fui
invitato a fare delle perizie, ma trovarono talmente soddisfazione dalle qualità
delle perizie che me ne davano di tutti i tipi, arrivarono al paradosso addirittura,
questo aneddoto sembra paradossale, di chiedermi delle perizie che proprio uscivano
totalmente fuori da quelle che potevano essere le competenze specifiche. Mi ricordo
che una volta il magistrato mi disse, con estrema gratificazione come uomo, "Mi
serve una perizia fonica, me la potrebbe fare?".
Da allora sono passati trent'anni e sono cambiate le esigenze;
sì il magistrato allora mi gratificò con questa ricerca di risposta che nasceva dalla
fiducia nell'uomo, ma non nasceva dall'esigenza di avere difronte un tecnico veramente
preparato in quella materia; quindi i tempi sono cambiati e di molto, ed è giusto
che sia così e credo che il senso del vostro convegno sia questo: la qualità
dell'uomo, del perito in quanto ha capacità di essere il referente del magistrato
per la ricerca della verità, della tutela dei soggetti e allo stesso tempo quello
di una ricerca di una qualificazione, quindi quello che ho fatto io trent'anni fa,
con tanta tanta buona volontà, oggi assolutamente non è più percorribile.
Buon lavoro
Dott. ALESSIO RUSSO
Pertinente il
suo intervento anche perché ci riporta nel nostro primo Convegno Nazionale che
abbiamo fatto a Roma nel Tribunale Penale nel 1994, i presenti ricorderanno, non
cito il nome ma c'era una persona che si dichiarò lui stesso essere esperto in
tutto nei ruoli del Tribunale di Roma in ben 26 categorie che andavano
dall'infortunistica stradale quindi aldilà di questi Ingegneri che sanno un po'
tutto ma quello era un vero e proprio tuttologo che andava dall'infortunistica
all'esperto di ceramica, preziosi, antiquariato, analisi e comparazione della
scrittura e non ve li cito tutti altrimenti arriviamo a questa sera e quindi diciamo
c'è in effetti questo problema fiducia sulla persona però esperto o non esperto?
Volevo sentire il parere del Dott. Cappiello e della Dott.ssa
Gerunda anche in riferimento ovviamente agli interventi dei rappresentanti degli
ordini professionali e sui problemi che sono stati posti che mi sembra il Presidente
degli Avvocati abbia fatto un excursus un po' in generali anche sull'albo e il
Presidente degli Ingegneri su quella proposta o su quel lavoro, perché mi sembra
che sia un vero e proprio lavoro che hanno iniziato qui con il Tribunale.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO (Presidente Sezione
Penale del Tribunale di Roma)
Io presiedo una
sezione penale del Tribunale di Roma e quindi diciamo sono un po' fuori del mio
ambiente e vengo a conoscere delle situazioni che da noi non ci sono ovviamente; il
tribunale, mi scuserete se lo dico, minore ha dei problemi che magari il tribunale
di una grande città non ha e viceversa.
Prendo nota di quello che ha detto il Presidente del consiglio
dell'ordine e devo dire che a Roma questi problemi non ci sono, perché il numero dei
giudici ed il numero dei periti è tale che non dà adito a certe questioni di tipo
personale, proprio come diceva l'avvocato e l'ingegnere.
I problemi, naturalmente, ci sono per tutti e noi siamo
vicini al Collegio Periti Italiani per cercare di risolverli perché, e parlo
ovviamente da giudice penale; il ruolo del perito oggi nel processo penale è divenuto
importantissimo e però devo fare delle anticipazioni su quelli che saranno o dovrebbero
essere i miei interventi forse ne vale la pena.
Come si diceva prima il giudice non è più il peritus peritorum
e quindi da un lato questo scarica la nostra responsabilità perché non siamo tenuti
a criticare e a fare osservazioni sull'opera di un perito, dall'altro dà al perito,
scusatemi se io parlo sempre di perito perché per noi processualmente, non esiste il
consulente tecnico d'ufficio che è tipico del processo civile ma è il perito e sarebbe
il consulente tecnico d'ufficio del giudice penale, quindi mi sentirete sempre dire
perito perché purtroppo io ho fatto sempre penale quindi per me esiste solo il perito
e non il consulente tecnico. Quando mi sentirete parlare di consulente tecnico mi
riferisco a quello di parte e quindi persona diversa con compiti diversi e diciamo
con attività diverse.
Tornando a quello che dicevo prima il perito è divenuto
importantissimo nel nuovo processo penale perché in teoria è in grado di indirizzare
il processo in modo particolare, nel senso che se ad esempio un perito grafico
assegna la paternità di una firma a una persona, noi siamo tenuti a indirizzare il
processo in quel modo per cui l'imputato può essere assolto o condannato, diciamo
indipendentemente dall'esito del processo penale ma soprattutto e solamente sulla
base di una perizia grafica; è ovvio che occorrono dei riscontri, vi sono tutta
un'altra serie di questioni però l'importanza del parere del perito è essenziale.
Per quanto riguarda la scelta del perito, da noi, come
dicevo, il problema non si pone, nel senso che noi non conosciamo i periti come può
accadere in una città come Ascoli Piceno; non c'è il rapporto, intendiamoci il
rapporto ci può essere perché dopo anni di professione le persone si conoscono, però
normalmente i rapporti non sono personali e allora la scelta avviene o dovrebbe
avvenire sulla base effettiva delle capacità tecniche e soprattutto della professionalità
e dell'imparzialità.
Devo fare un piccolo appunto all'Ingegnere quando ha detto
che il perito dovrebbe essere, no deve essere al centro, cioè deve essere imparziale,
non può pendere né da una né dall'altra parte, deve essere assolutamente imparziale
perché il suo giudizio deve essere come quello del giudice cioè non deve tener conto
delle esigenze delle parti.
Tornando al discorso della scelta, ho trovato molto interessante
quello che diceva l'Ingegnere su quel monitoraggio, perché spesso capita e soprattutto
capita di dover investire un perito già gravato di ulteriori incarichi per cui
necessariamente questi si protraggono nel tempo e comporta per noi di Roma, parlo
sempre di esperienza romana, comporta un'escalation del processo nel tempo per cui
ad esempio noi rinviamo processi normalmente in media, il mio collegio ovviamente,
parlo per il mio collegio, quattro, cinque, sei mesi questo comporta che se il perito
non deposita o non fa la relazione all'udienza prefissata il processo scatta di
altri sei mesi e così via quindi questo vuol dire prescrizione, perdita di tempo,
perdita addirittura della memoria per cui ovviamente un processo che si può decidere
in un'udienza passa un anno e il principio dell'oralità che è quello che ha
impresso un'orma sul nuovo processo penale se ne va a farsi benedire perché ovviamente,
dopo un anno, dopo due anni ma come si può pretendere che un giudice, o lo stesso
difensore, il pubblico ministero che poi il pubblico ministero cambia continuamente
quindi addirittura può esserci non più, non si può pretendere che ricordi a memoria
quello che è stato detto, il comportamento e tutte queste storie.
Quel discorso che faceva l'Ingegnere era ottimo, non so in
pratica perché non sono un tecnico, come si possa attuare ad esempio in una qualsiasi
sede di tribunale; mi diceva l'Architetto Alessio Russo che c'era stato già un tentativo
a Roma di effettuare una cosa del genere, ovviamente lei mi diceva 170 consulenti,
a Roma come ingegneri non dico nemmeno 1700, non lo so nemmeno io quanti sono, credo
e presumo tutti gli appartenenti all'ordine degli ingegneri, nel caso specifico e
quindi immaginiamo: ingegneri, medici, architetti e tutte le altre varie specializzazioni
però è importante. Posso dire questo, ricordo quando c'era ancora il giudice
istruttore e come consigliere istruttore era il consigliere Antonio Brancaccio, che
penso conosciate perché è stato l'ultimo o uno degli ultimi ministri dell'interno
del nuovo corso della politica e teneva una serie di schede, i vecchi periti qui di
Roma se lo ricorderanno, una serie di schede con le quali veniva continuamente
aggiornato lo status dei periti, quindi diciamo era una cosa artigianale però consentiva
di conoscere il numero delle perizie affidate, il numero delle perizie in corso, se
era uno che perdeva tempo; era anche se in modo artigianale una situazione. Però
ripeto allora si poteva fare sia per il numero dei processi, sia per il numero dei
periti, sia per il numero degli incarichi.
Mi fermo qui.
Dott. ALESSIO RUSSO
Se la Dott.ssa Gerunda mi permette
volevo sentire prima di lei l'On. Gianluigi Scaltritti per vedere un po', uscire da
persone magari strettamente legate all'ambiente giudiziario, che impressione gli
sta dando non solo il dibattito ma soprattutto le problematiche di cui stiamo
dibattendo
On. GIANLUIGI SCALTRITTI
Io sono un
parlamentare eletto qui nel collegio di San Benedetto del Tronto e ritengo molto
interessante il dibattito che sta avvenendo e a prescindere che l'Avvocato Carbone
prima segnalava che c'è un problema all'attenzione che è proprio quello della messa
in discussione degli ordini professionali, c'è in ballo soprattutto nella nostra
realtà un rapporto fiduciario che per tanti anni ha animato il rapporto tra i cittadini
e le istituzioni che oggi viene messo in discussione e quindi questo è un tema
abbastanza profondo e quindi l'avere le professioni sotto l'occhio e la mira del
governo per una ristrutturazione o forse una forte liberalizzazione rende oggi
quello che ci diciamo estremamente interessante.
Sicuramente i periti da quello che io ho potuto recepire e
che anche istintivamente avverto giocano un ruolo fondamentale soprattutto su una
giustizia che abbia estrema competenza nel poter valutare quelli che sono gli
argomenti tra le parti.
Il perito sicuramente da quello che io recepisco deve avere
una fortissima competenza e anche una grossa imparzialità quindi deve essere
animato da estrema trasparenza da quello che io percepisco nella sua funzione,
sicuramente il collegio eserciterà un forte servizio. Come? Innanzitutto in quello
che già pronuncia nei suoi obiettivi e cioè la massima informazione, la massima
formazione e soprattutto questa grossa trasparenza nell'utilizzo dei periti e oltre
che fare un grosso servizio, io penso, ai tribunali, sia alla parte dell'accusa
come a quella della difesa, cioè di una reperibilità in termini di preparazione,
professionalità, di preparazione specialistica io credo che questa sia una funzione
fortissima ecco allora quello che accennava lei, lo scavalcamento in fondo di questo
rischio degli ordini professionali e via dicendo, cioè queste associazioni che già
qualificano in base ai propri iscritti, i propri partecipanti, una grossa qualità,
una grossa professionalità, una concorrenzialità poi nella meritocrazia, nella
capacità, in quello che è l'immagine di queste liste nelle quali poter pescare,
quindi è interessantissimo quello che oggi state dibattendo e la problematica che
ne comporta. Ripeto poi qui vanno in discussione quello che poi costituzionalmente
è difeso e cioè la giustizia e poi come altro grosso servizio sociale la sanità;
che sono i due grandi ambienti nei quali è importante avere soprattutto una
consulenza, un rapporto fiduciario che sia valido. Quindi voi giocate un ruolo
importantissimo e io credo ed è giusto che si faccia il percorso che si sta
delineando in questo dibattito molto importante proprio per una chiarezza.
Dott. ALESSIO RUSSO
Cercheremo di tenerla informata sugli
esiti del Convegno e l'aspettiamo ai prossimi convegni che faremo spero qui sempre
in zona. Mentre passo la parola alla Dott.ssa Gerunda volevo avvisare che poi volevo
coinvolgere sia il Prof. Biader Ceipidor nella sua veste universitaria oltre che
di imprenditore e Roberto Polidori insieme di nuovo insieme ai rappresentanti
degli ordini professionali e cominciare ad andare a fondo su alcuni aspetti che
abbiamo intanto cominciato ad esaminare. Prego Dott.ssa.
Dott.ssa MARGHERITA GERUNDA (Sostituto
Procuratore presso la Procura Generale di Roma)
Io sono un
sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, io ho fatto sempre
il pubblico ministero in primo e secondo grado, quindi la mia visione è alquanto
diversa da quella del collega Cappiello perché ho la visione di una parte, sia pure
la parte pubblica che comunque è diversa da quella del giudice che si pone sempre
come terzo tra le parti, quella pubblica e quella privata.
Innanzitutto devo dire che non sfonderò una porta aperta,
quando dirò che la necessità di associarsi per tutte le categorie che hanno un
particolare impatto sulla vita sociale, quindi anche sull'amministrazione della
giustizia è assoluta e diciamo siamo addirittura in emergenza; l'albo è una garanzia
per tutti, perché all'albo si accede con un minimo di selezione purtroppo la selezione
oggigiorno non la fa più nessuno quindi è necessario che la facciano almeno gli albi.
Naturalmente per accedere all'albo è necessario avere quel minimo di qualificazione
che è ritenuta necessaria per poi svolgere una certa attività, quindi giustamente
dall'albo ci si attende che ci sia una capacità di aver selezionato le persone adatte
escludendo sia i tuttologi, sia quelli che sono esperti nel gioco delle tre carte e
via dicendo.
Una parola soltanto per il concetto del iudex peritus peritorum.
Innanzitutto una costante di tutti i processi sia penali che civili, io mi riferisco
soprattutto a quelli penali che è il mio campo; se ci sono le consulenze tecniche
del pubblico ministero, le consulenze tecniche del difensore o della parte civile
si assiste sempre a una visione completamente diversa che viene presentata al giudice.
Il consulente tecnico del pubblico ministero sicuramente presenta prove d'accusa,
così pure se c'è il perito della parte civile; il consulente tecnico del difensore
sicuramente mette a fuoco una serie di situazioni che giovano alla difesa e questo
perché? Naturalmente questo non vuol dire che uno o l'altro sbaglia ma perché nelle
cose umane ci sono sempre molti aspetti da mettere in luce ed è compito proprio dei
consulenti tecnici, per quanto possano essere diciamo il più possibile obiettivi,
lumeggiare proprio le ragioni di chi gli ha dato l'incarico. Questo è mi pare una
questione che va affrontata, non bisogna diciamo in qualche modo nascondere il tutto
sotto la nebbia della serietà professionale, della attendibilità, dell'onorabilità,
della incorruttibilità del perito, io parlo proprio di periti che hanno tutti queste
qualità, di consulenti tecnici che sono di ottima preparazione tecnica e di altissimo
valore morale che tuttavia quando sono scelti dal pubblico ministero lumeggiano le
questioni dell'accusa e quando sono scelti del difensore lumeggiano le questioni
del difensore. Questo è fisiologico in un processo, questo è proprio il motivo perché
il giudice deve essere terzo ed essere proprio iudex peritus peritorum, il quale
deve valutare allo stesso modo con serietà e diligenza le relazioni degli uni e degli
altri e soprattutto comprendere quanto di queste relazioni che sembrano difformi in
realtà sia la stessa cosa vista da due punti di vista differenti perché è questo il
problema vedere se nei punti di vista differenti ci sia un'unicità e allora quello
è il compito del iudex peritus peritorum.
Qual è il valore probatorio della consulenza tecnica, si è
parlato dell'importanza della consulenza tecnica o della perizia secondo che sia,
vista dal punto di vista delle parti o per esempio o sia stata per incarico del
giudice è importantissimo perché una consulenza tecnica del pubblico ministero o
del difensore può seriamente indirizzare le indagini verso un certo soggetto oppure
può allontanare le indagini da quel soggetto e così pure una perizia data dal giudice
che magari sposi la tesi del pubblico ministero o del difensore può dare un pesante
impulso alla tesi dell'una o dell'altra parte quindi bisogna che tutti siano
consapevoli di quello che è importante.
Una sola parola per quanto riguarda i traduttori; il
traduttore in un interrogatorio di uno straniero, che magari viene accusato di un
grave reato, praticamente è la voce di colui che si difende, quindi è importantissimo
che il giudice o il pubblico ministero possano fidarsi della preparazione
professionale o anche della dirittura morale dell'interprete, quindi importanti e
quindi sempre più professionalmente preparati ma anche con garanzie di onorabilità
e di forza morale.
Grazie
Dott. ALESSIO RUSSO
Mentre chiamo
tra poco il Prof. Biader Ceipidor e il Dott. Polidori come dicevo prima, volevo mano
a mano cercare, e in questo spero nel contributo anche di voi che siete in sala, di
fare dei piccoli flash per vedere aldilà di Roma e di Ascoli anche quali sono i piccoli
problemi a partire proprio da quelli che sembrano i più piccoli o i primi nel momento
in cui cominciamo ad essere Consulenti Tecnici cioè quando ci andiamo a iscrivere al
ruolo.
Qui ad esempio abbiamo il nostro delegato di Salerno, quando
si è iscritto al ruolo a Salerno ovviamente ha cominciato ad avere la necessità di
poter dimostrare che era iscritto per esempio anche a noi quando poi ha chiesto
l'iscrizione; a Salerno non si danno certificati d'iscrizione ai ruoli del Tribunale,
il ruolo esiste però non si certifica! L'altra cosa molto simpatica è che lui ha
ricevuto un incarico... vuoi raccontare tu?
Sig. DONATO PICCIUOLO (Consulente tecnico
in preziosi e Responsabile della Delegazione della Regione Campania)
E' un'esperienza di
pochi giorni fa, io sono un esperto di preziosi ed ho ricevuto un incarico per la
stima di un bar e di una pizzeria, io sono esperto di preziosi e ho dovuto rinunciare
all'incarico giustamente manifestando perplessità e ringraziando per la fiducia.
Dott. ALESSIO RUSSO
Questo ritornando a
quel discorso importantissimo, come aveva rilevato il Dott. Cappiello, che stava
facendo il Presidente dell'ordine degli Ingegneri lì forse quel ruolo non so che
indicazioni dava cioè se si è sbagliato chi glielo ha dato l'incarico o se invece
c'erano dei dati sbagliati nel ruolo. D'altra parte però se non è neanche visibile
non si può neanche controllare.
Sig. DONATO PICCIUOLO
Devo raccontare
anche un altro episodio che è collegato ad un incarico che ho ricevuto dal Ministero
delle Finanze che aveva richiesto al Tribunale di Salerno l'elenco dei periti e il
Tribunale di Salerno ancora ad oggi non aveva dato ancora il mio nominativo.
Dott. ALESSIO RUSSO
Il bello è che un
altro consulente di Salerno che ha appena preso contatto con noi proprio due
settimane fa e proprio perché occasionalmente venendo qua in zona ha letto i nostri
manifesti mi ha telefonato e mi raccontava che anche lui era da poco iscritto e gli
era giunto un incarico e diceva: "io non sapevo neanche che la mia iscrizione era
passata, io sì la domanda l'ho presentata ma nessuno mi ha comunicata che era passata
e che ero stato iscritto" e quindi quando si è recato da questo Magistrato lui era
andato lì dicendo: "Come mai mi ha dato questo impegno?" e allora in questa occasione
ha avuto la sensazione, perché non so neanche se dire la certezza, che qualcuno
comunque l'aveva iscritto al ruolo. Prof. Biader come universitario e come imprenditore
come si inserisce in quello che stiamo dicendo? Io spero che poi qualcun'altro
della sala voglia portare le sue esperienze e i propri problemi, quindi se mi fate
un cenno arrivo da voi.
Prof. UGO BIADER CEIPIDOR (Professore
ordinario Università di Camerino)
In tanto in
relazione a questa ultima vicenda e come battuta di alleggerimento mi piacerebbe
pensare che il tribunale di Salerno forse ha scelto un esperto di preziosi per
stimare il valore di una pizzeria in quanto questa usava posate d'argento e d'oro,
mi piacerebbe pensarla così.
Dopo di che vorrei riallacciarmi ad un po' di cose che sono
state dette questa mattina e in sostanza fare anche un po' la voce fuori dal coro
nel senso che stiamo parlando, come spesso succede nell'ambito delle associazioni,
lasciandoci molto spesso tentare da spirito corporativistico piuttosto che non da
uno spirito costruttivo nei rapporti con la società.
Dico questo perché è vero prendere in esame quelle che sono
le esigenze di una professione come quella dei periti, quelli che sono i riscontri
che questa professione può avere con quella analoga del magistrato però è anche vero
che bisognerebbe pensare pure al ruolo sociale di questo connubio tra magistrato e
perito o consulente tecnico d'ufficio che dir si voglia, mi sembra di aver capito
che i nomi sono diversi quando si opera nel civile o nel penale. Dico questo perché
mi sembra importante riflettere sul ruolo che queste due professionalità svolgono
per quella che è la funzione sociale di desiderio di giustizia; c'è una forte
richiesta di giustizia, c'è sempre stata e mi sembra che alcune situazioni di oggi
legate ad allungamento di termini, legate ad incertezze forse stiano ancora di più
facendo sentire questa esigenza di giustizia.
Queste due figure: il magistrato e il perito devono
necessariamente lavorare insieme, questa mattina a partire dall'intervento del nostro
Sindaco è stato sottolineato come il risultato di una perizia sia molto critico ai
fini della ricerca della verità e probabilmente sarà sempre una verità di tipo
pragmatico e non una verità di tipo morale, però pur sempre una verità. Aveva fatto
l'esempio, mi sembra di ricordare, di una perizia calligrafica che potrebbe determinare
l'orientamento del processo e quindi addirittura arrivare in qualche maniera a
determinare la sentenza. Altri hanno fatto osservazioni dello stesso tipo e questo
potrebbe addirittura portare ad un paradosso e cioè chi è il responsabile della
sentenza? Il magistrato o il perito? Personalmente ritengo che il responsabile
della sentenza debba essere il magistrato, non possa essere il perito anche perché
se si volesse spostare la responsabilità bisognerebbe istituire un ruolo pubblico
di periti-magistrati che invece non esiste e su cui invece non si pensa. Ecco però
affinché queste due figure possano realmente collaborare o meglio cooperare più che
collaborare è necessario che in tutte e due queste figure esista una cultura di base
che sia una cultura condivisa e qui vorrei spostare come dicevo all'inizio il
discorso più verso il modo di cooperare per raggiungere la funzione sociale piuttosto
che non verso le esigenze singole di categorie.
Facciamo una riflessione su questa necessità di cooperazione
tra due figure che hanno delle preparazioni sostanzialmente diverse; in termini
generali un magistrato ha una preparazione di tipo umanistico e un perito ha una
preparazione di tipo tecnico forse con qualche piccola variante quando si parla di
un perito linguistico qualcosa del genere. Come riescono queste due figure a
collaborare tra di loro? Io sono stato molto contento nel sentire la Dott.ssa Gerunda
spezzare una lancia a favore del giudice peritus peritorum perché in effetti se la
responsabilità del giudizio attiene come deve attenere alla figura del magistrato,
il magistrato non può che essere lui a dover dirigere e a dover interpretare anche
quello che viene fatto e detto dai periti, ma per fare questo ritengo che abbia
bisogno di una cultura suppletiva, che forse i magistrati oggi non hanno; allo stesso
modo i periti potrebbero aver bisogno di una cultura suppletiva per gestire meglio
il rapporto con il magistrato.
Si è parlato anche di tuttologi, questo è un tema che mi è
molto caro, e se ne parla sempre in maniera sempre un po' deteriore se non addirittura
ironica, mi piacerebbe cercare di centrare un momentino questo problema. Io credo
che, una volta per tutte, sia il caso di rendersi conto che esistono due tipi di
culture: una cultura del metodo ed una cultura del fatto. Normalmente la cultura
del metodo è quella che cerca di mettere in evidenza la capacità di creare dei modelli
di comprensione validi nella sempre più generalità dei casi. La cultura del metodo
è quella che prende la sua credibilità, che assegna la credibilità a certi risultati
per la capacità di far ripetere a chiunque questi risultati. La cultura del fatto è
qualcosa di un po' diverso, la cultura del fatto è legata alla conoscenze specifiche
di certi argomenti, la cultura del fatto per esempio è qualcosa che assegna la
credibilità di un'affermazione a seconda di chi ha fatto quell'affermazione. In
campo umanistico, in campo filosofico molto spesso si fanno le citazioni e una cosa
citata ha una sua credibilità tanto più quanto più è credibile l'autore che l'ha
detta la prima volta. In campo tecnico-scientifico questo si usa un po' meno, io
sto un po' estremizzando poi è evidente che nelle due metodologie ci sono dei punti
di contatto; in campo scientifico un'affermazione viene ritenuta valida solo perché
dimostrabile da chiunque possieda gli stessi mezzi che ha usato chi quell'affermazione
l'ha fatta.
Se prendiamo bene in esame queste due possibili definizioni,
di due diversi tipi di cultura quella del metodo e quella del fatto ci accorgiamo
che forse nell'ambito della cultura del metodo, il tuttologo esiste anzi deve esistere,
nella cultura del fatto veramente no. Possiamo anche tentare di usare due termini
diversi e cioè un esperto può essere colui che si è basato, ha concentrato la
propria attenzione sulla sviluppare la cultura del metodo mentre lo specialista è
quello che ha concentrato la sua attenzione sullo sviluppo di una cultura del fatto;
quindi certamente non può esistere un tuttologo in un campo specialistico, può
esistere un tuttologo in un campo di cultura del metodo, cioè l'esperto. Ed io credo
che anche il giudice debba, in una certa misura, diventare un esperto di cose tecniche
anche perché il giudice quando dialoga con un perito deve sapere pure che cosa chiedere.
Qualcuno ha fatto la domanda poco fa, mi sembra il presidente del tribunale, ed ha
detto certamente dopo una perizia vengono fatti dei riscontri, ma se non esiste da
parte del giudice almeno una cultura del metodo tecnico-scientifico non sa nemmeno
quali riscontri fare, che fa chiama un altro perito e gli dice: "dimmi che riscontri
posso fare di perizia" mi pare che il circolo diventi vizioso e si chiuda su se
stesso. Per esempio mi domando esiste una teoria della misura che è comune a tutte
le discipline, è comune alla medicina, è comune alla fisica è comune alla chimica
che è quella che permette di assegnare ad una misura un intervallo di probabilità
di coincidenza con il valore.
Quante volte in una perizia presentata al giudice si dice
guarda che il risultato di questa perizia non è dieci ma è un numero che al livello
di probabilità del 90% sta tra 8 e 12? Questo dovrebbe essere detto al giudice per
consentirgli di esercitare il proprio ruolo e di assumere la responsabilità in un
giudizio. Il giudice deve sapere, deve essere consapevole che lui si pronuncerà sulla
base di una misura eseguita con un grado di incertezza, non può illudersi di
pronunciarsi con una misura non affetta da una possibilità, per quanto bassa, di
errore; potrà fare di tutto per ridurre questa possibilità, può far ripetere la
perizia da "n" periti ma il metodo della misura dimostra che comunque non raggiungerà
mai una probabilità assoluta di non sbagliare e questo deve essere un elemento su
cui il magistrato dovrà comunque sempre riflettere prima di pronunciare una sentenza.
Voi immaginate un procedimento per l'inquinamento
dell'acqua di un fiume, dove c'è una legislazione che dice che certi valori non
possono superare certe soglie e voi vi trovate con una perizia che vi dice che quella
soglia potrebbe essere superata o potrebbe essere stata superata con una
probabilità del 90% ma che con una probabilità del 10% non è stata superata. E' un
bel problema che forse stravolge anche i meccanismi di formazione della sentenza
perché potremmo ripetere le misure, farle meglio dopo di che avremmo il 99% da una
parte e 1% dall'altra o 999 per mille da una parte e 1 per mille dall'altra ma non
sarà mai 1 e 0. Ecco tutti questi sono un po' degli elementi che dovrebbero
concorrere alla formazione di un terreno culturale comune tra perito e magistrato,
questa cosa non è mai stata fatta finora, non è un caso che il Collegio Periti
Italiani si stia interessando da qualche anno ormai, anche con le istituzioni
accademiche che in questo caso rappresento, per istituire dei corsi di perfezionamento
proprio per quel che riguarda le tecniche peritali. Corsi di perfezionamento fatti
per creare dei tuttologi, lasciatemelo dire in maniera un po' provocatoria, e quindi
aperti a tutte le discipline per dare a tutte queste discipline un terreno anche
tecnico comune con cui confrontarsi certamente in questi corsi si dovrà provvedere
anche a fornire ai periti un po' di cultura del fatto che è tipica dell'ambiente
giudiziario, così come magari ai laureati in giurisprudenza un po' di cultura del
metodo per capire, per esempio, quale possa essere il significato di una misura;
l'ho detto in una maniera un po' paradossale, un po' estremizzata come si fa spesso
in queste circostanze ma come avete visto potrebbe anche determinare addirittura
un cambiamento dei modi di elaborare una sentenza. Credo di aver finito, poi se
sarà il caso potremmo riprendere questo argomento e mi sembra giusto ricondurre
un po' il problema alla funzione sociale del rapporto magistrato-perito.
Grazie
Dott. ALESSIO RUSSO
Grazie per alcune sue riflessioni. Da come
prende il microfono penso che lei, Dott. Cappiello, voglia intervenire, mi permette
di fare solamente un break per continuare a flash? Mentre ritorno poi a lei ho sempre
in caldo l'intervento del Dott. Polidori. Continuando a flash sulla situazione dei
tribunali la nostra Vicepresidente la Dott.ssa Alimenti sta raccogliendo dati,
ovviamente con i nostri delegati, sulle modalità di entrata in un tribunale, che
dovrebbero essere, almeno si può immaginare o almeno io immaginavo uguali per tutti,
pare che le cose non stiano proprio così. Vero?
Prof.ssa ANNA CATERINA ALIMENTI (Vice
Presidente Collegio Periti Italiani e Traduttrice-Interprete)
Le modalità d'entrata dei
consulenti tecnici in un tribunale non sono per tutti uguali anche perché ce ne ha
dato dimostrazione lo stesso collega Picciuolo, gli albi che devono essere istituiti
a norma di legge dovrebbero esistere presso tutte le procure, in moltissime procure
non sono neanche istituiti. Io sono stata convocata al tribunale di Paola e quando
chiesi, proprio perché sto facendo una collazione di tutte quelle che sono le norme
per poter accedere all'iscrizione all'albo presso i vari tribunali, chiesi anche a
loro se mi dessero quanto meno la modulistica che occorreva e mi guardarono come se
stessi chiedendo come se fossi un UFO sceso sulla terra, mi chiedevano come se io
stessi chiedendo cose di cui non avessero mai sentito. Pertanto mi mandavano da
Ponzio a Pilato perché nessuno era in grado di rispondere e finalmente ho trovato
un cancelliere il quale mi disse: "Sa quando noi abbiamo bisogno, qui non è molto
grande e sappiamo che quello magari è capace, quell'altro fa la tale professione" e
poi visto che io sono specialista in lingue chiesi. "Ma scusate e per le lingue?" e
lui "Sa alcune volte ci serviamo di qualcuno che sappiamo che magari andava bene a
scuola", io sono rimasta letteralmente stupita e a quel punto ero diventata io il
marziano che sentivo delle cose che veramente mi sembravano non dovessero assolutamente
esistere e continuavo e continuo proprio per questo a chiedere ovviamente quali sono
le metodologie d'iscrizione e quello che è risultato importante è che in moltissimi
tribunali là dove non esistono le iscrizioni presso gli albi perché ci sono tantissime
specializzazioni come voi sapete che non sono istituzionalizzate da un albo nazionale
devono passare in moltissimi tribunali sotto le forche caudine delle camere di
commercio e anche qui le cose sono diverse da camera di commercio a camera di
commercio.
So per conoscenza diretta che la camera di commercio di
Bari, perché mi arrivano in continuazione, ovviamente lamentele, non iscrive per
esempio anche i cittadini che abbiano tutta la preparazione, abbiano titoli etc.
ma che non siano di nazionalità italiana, mentre a Roma non esiste questo discorso
della camera di commercio anzi ho fatto delle grosse battaglie anche perché a Roma
la camera di commercio eventualmente c'era la signora conoscitrice di lingua
spagnola perché di madrelingua la quale faceva gli esami per il collega che si
presentava per il portoghese e non conoscendo neppure al tempo stesso la lingua
italiana, per cui sono delle situazioni abbastanza abnormi che con il nostro
intervento e la nostra richiesta di conoscenza e di preparazione a livello
universitario del perito ovviamente dovrebbero cadere perché il momento stesso
che nell'albo si possa iscrivere solo un perito che ha fatto il corso di tecnica
peritale a livello universitario di uno o tre anni, come noi abbiamo prospettato,
secondo se laureati oppure non laureati etc. a quel punto ovviamente dovrebbe
quanto meno a livello di tutta l'Italia, perché qui siamo veramente con la lega
lombarda ancora e con l'invasione degli arabi, cioè questa Italia che che se ne
dica ancora non è costituita neppure di fronte a quello che è un codice che ha la
valenza per tutto quanto il territorio nazionale ma che viene stravolto e non
seguito secondo le varie regioni, le varie procure e corti d'appello.
Grazie
Dott. ALESSIO RUSSO
Dott. Cappiello il Prof. Biader Ceipior è
ritornato, prego.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Io credo che i
dubbi avanzati dal Prof. Biader siano stati originati da una mia sintetica prospettazione
dei fatti perché la perizia o consulenza tecnica che dir si voglia è considerata dal
codice di procedura penale una prova e come tale deve essere sottoposta a quei
criteri che in diritto processuale si chiamano criteri di valutazione della prova.
E' chiaro che non è assiomatico quello che dice il perito
ma è chiaro altresì che se un perito d'indiscussa capacità e di sicura lealtà
processuale mi dice che in una mistura ad esempio c'è il 47% di una sostanza
stupefacente io gli devo credere e non posso non credere a quello che dice il perito;
c'è l'altra questione che per fortuna ci soccorre ed è quello della dialettica
processuale, se il difensore dell'imputato ritiene che ci sia stato un errore
nell'esame del composto lo dirà e ci dirà per quale motivo non ritiene attendibile
l'esito della perizia altrettanto lo farà il pubblico ministero quindi da queste
due questioni, da queste due situazioni viene fuori una questione particolare, però
torniamo al discorso di prima, io da magistrato non posso dire no il perito ha
sbagliato non è il 47% bensì è il 52%, è semplicemente assurdo che io possa dire una
cosa del genere sia perché non ho gli strumenti adatti, non ho una laurea in chimica
che mi permette un esame tecnico accurato della vicenda. Lei dice giustamente quali
sono i riscontri? I riscontri non erano quelli scientifici ma parlavo di riscontri
oggettivi ossia se ad esempio un perito grafico mi dice che, parlo di un caso
processuale che abbiamo avuto, mi dice che quella firma è stata apposta da una
certa persona e dall'altra parte ho una serie di testimoni che mi dicono che quella
persona in quel momento non era a Roma bensì era in tutt'altro luogo quindi non
poteva assolutamente aver apposto quella firma è chiaro che per me quella perizia
sia pure in termini di certezza assoluta non mi occorre perché è svalutata da altri
elementi e quindi ecco il riscontro oggettivo di cui parlavo prima, torniamo
all'altro riscontro se un perito balistico mi dice che quella pallottola è calibro
38 special io gli devo credere, non sono in grado di poter dire che non è una 38
speciale, dovrei essere anche io un perito balistico cioè a questo punto il giudice
dovrebbe essere il tuttologo della situazione ed è assolutamente impossibile perché
la scienza oggi è così specialistica che diciamo nella stessa medicina il cardiologo
non può sostituire l'internista o quello che sia e quindi figuriamoci un giudice è
proprio al di fuori della sua preparazione mentale, professionale, tecnica e così
via.
Sì, deve essere in grado di poter interloquire sulla vicenda
ma sempre dal punto di vista tecnico-processuale e sulla base di quello che emerge
dalla dialettica processuale, è chiaro che la responsabilità finale è sua perché è
suo il giudizio ma la prova è una degli elementi fondamentali del processo penale
mi riporto all'altro punto quando il professore parlava di probabilità ma già quando
una perizia si esprime in termini di probabilità è inattendibile di per sé, sì
professore è così, se un perito mi dice questo potrebbe essere calibro 38 il
discorso è chiuso, io non potrò mai dire in una sentenza potrebbe essere calibro 38,
mi farei ridere dietro dal sostituto procuratore generale che legge quella mia
sentenza, quindi la già la sentenza potrebbe venire fuori se insieme a quello ci
sono altri elementi sempre di riscontro oggettivo probatorio e mai scientifico mi
convincono che quel referto in termini di probabilità è supportato da altri elementi
ma non viceversa. La perizia in termini probabilistici non mi serve e non può servire
a nessuno a meno che non sia supportata da tali e tanti elementi che gli danno la
caratteristica della certezza, non so se sono stato chiaro, però questo è il
discorso; il risultato certo per me è inattaccabile ripeto, salvo che le parti
pongono in evidenza attraverso i propri consulenti che è stato seguito un metodo
sbagliato, questo è quello che diceva lei, che il metodo invece dava un certo
risultato e allora io sono tenuto non a dire quella perizia non mi serve ma a
disporre un'ulteriore perizia per la valutazione delle due cose, purtroppo questo
oggi è così, una volta con il vecchio codice il giudice poteva criticare e
disattendere una perizia oggi non lo può fare, diciamo che è giusto che sia così
tenuto conto delle conoscenze scientifiche d'oggi, magari c'è meno fiducia nel
giudice ma in questo caso ritengo che sia piuttosto giustificata tenuto conto delle
qualità che si richiedono oggi ad un perito in ogni materia cui viene affidata.
Dott. ALESSIO RUSSO
Prima di sentire
il primo intervento di un consulente tecnico in infortunistica, se capisco bene,
sentiamo l'intervento del Dott. Roberto Polidori che è Consulente in pellicceria,
famoso, e Vicepresidente della Confcommercio romana. Abbiamo sentito un parere,
quindi, del mondo universitario, ora sentiamo un parere del mondo del lavoro.
Dott. ROBERTO POLIDORI (Vice Presidente della
Confcommercio Roma, Consulente in Pellicceria)
Io vedo che
nell'intento oltre che di vivacizzare ma anche di mantenere svegli i nostri
interlocutori e comunque il nostro pubblico il nostro Segretario fa un po' il
Maurizio Costanzo nel senso che va a prendere, a catturare consensi qua e là, ma
probabilmente questo è lo spirito con cui questo convegno che già nel suo tema
introduttivo pone una serie di interrogativi sulla situazione attuale e situazione
prossima futura e poi proiezione europea, sottolineo questo perché sarebbe il caso
poi di stare un po' al tema nel senso che sì chiaramente tutti gli argomenti
conducono poi alla figura centrale del perito e del consulente tecnico però questo
convegno ha un tema preciso e forse alla fine sarebbe il caso di esprimere anche
dei pareri anche in questo senso.
Nel dare ordine a questo convegno mi è stato assegnato un
tema e quindi io mi rimetto a quello salvo poi poter intervenire per la figura del
consulente tecnico d'ufficio con tutte le sue prerogative per il quale ho una certa
esperienza essendo iscritto all'albo del tribunale dal 1972, quindi avendo visto
tutta una serie di fatti interessanti e anche curiosi.
Quello che mi premeva sottolineare ed era questo l'argomento
che mi era stato assegnato è che noi abbiamo parlato fin qui della figura del perito
o del consulente tecnico iscritto al tribunale nella sua veste di perito nell'ambito
delle attività giudiziarie, dimenticando o non ce ne è stato tempo chiaramente, di
tutta una serie di attività che si possono definire extragiudiziarie e sono molte
attività. Io ritengo che valga la pena di far considerare, soprattutto ai tanti
giovani e quindi mi riallaccio al discorso fatto dall'Ing. Farina prima come si fa
a fare una rotazione a 170 iscritti in un albo dove probabilmente alcuni non
arriveranno mai. Ci sono esigenze di rotazione ma lo aveva sottolineato già in
precedenti convegni il Presidente Cappiello c'è un rapporto di fiducia cioè la
rotazione non deve essere poi un salto nel buio nel senso che il magistrato dovendo
poi tenere conto come elemento di prova di questa relazione peritale è chiaro che
pretende dal perito scienza e coscienza che significano tante cose.
Quindi vale la pena di sottolineare che il consulente
tecnico ha tutta una serie di attività che può svolgere e per le quali il Collegio
Periti Italiani potrebbe fare molto. Devo dire che ci sono in questo mondo nel quale
viviamo dei messaggi contrastanti, da una parte si parla di specializzazione, di
formazione professionale, i computer, le lingue, le peculiarità specifiche delle
professionalità, dall'altra si parla di liberalizzazione. Addirittura profetizzando
l'abolizione degli ordini per quello che riguarda le attività commerciali il no
alle licenze commerciali, nel recente decreto legge Bersani per cui sembrerebbe che
tutti possano fare tutto. Addirittura sono stati aboliti gli esami REC Registro
Esercenti Commercio che nelle Camere di Commercio costituivano quasi un filtro che
valutava la professionalità e la conoscenza di erudimenti contabili: la fattura, la
cambiale, l'assegno per chi volesse iniziare un'attività imprenditoriale come
commerciante a tutela della categoria ma anche a tutela del consumatore che è
l'interfaccia diciamo di un'attività commerciale. Allora rispetto a questi messaggi
contrastanti, specializzazione o liberalizzazione insomma qual è la situazione?
Questi esperti servono o no?
Guardiamo le tendenze del mercato, il mercato indubbiamente
chiede qualità lo leggiamo in ogni parte: la qualità dei vini, la qualità delle
lane, i marchi, la pura lana vergine, i prodotti etichettati; vi sono delle normative
anche europee sul labeling che è l'etichettatura che richiedono tutta la fornitura
al consumatore ma naturalmente è una garanzia per i commercianti tra di loro e per
i produttori tra di loro di definire i componenti di un certo tessuto ma anche norme
sulla manutenzione, sulla pulitura degli oggetti, mi riferisco all'abbigliamento
che è un settore che seguo particolarmente ma non solo a questo.
Il mercato chiede anche certificazione, si sta diffondendo,
avrete sentito parlare, alcuni saranno anche esperti di certificazione di processo
ISO 9000 - ISO 9200; nei rapporti internazionali oramai se si vuole vendere ormai
un certo prodotto in Germania, in Francia o in Giappone se non si è certificati non
si può neanche iniziare una trattativa perché come elemento preliminare ti chiedono
se l'azienda è certificata. La tendenza è quella di arrivare alla certificazione di
prodotto per cui si potrà vendere questa penna solamente se avrà certe caratteristiche
che ne garantiscono la durata, l'impugnatura, la capacità di scrivere quindi siamo
avviati verso un tipo di mercato globalizzato che pretenderà la definizione di qualità
di processo o qualità di prodotto.
Allora è chiaro che la figura dell'esperto a mio avviso,
aldilà di quello che si svolge, come dicevamo prima, nei tribunali è un'attività
che in campo extragiudiziale tenderà a qualificarsi, tenderà ad ampliarsi.
Guardiamo anche quello che succede nei tribunali, la
giustizia penale tende, lo leggiamo sui giornali talvolta anche con sorpresa ad una
depenalizzazione dei cosiddetti reati minori di circa 100 reati, non so in che cosa
sia finito poi ma insomma: assegni a vuoto, vilipendio a pubblico ufficiale, la
bestemmia, il duello etc. e nella giustizia civile noi andiamo verso l'eliminazione
oppure l'alleggerimento del lavoro dei tribunali di tutta una serie di cosiddette
controversie minori che in parte vanno al giudici di pace e in parte verranno e
questo è l'intendimento affidate ad organismi quali saranno i collegi arbitrali e
quali saranno le commissioni di conciliazione; le camere di commercio si stanno
attrezzando. La camera di commercio di Roma nella quale io svolgo un ruolo ha
creato recentemente una camera arbitrale la quale sta avendo tutta una serie di
competenze, immaginiamo per esempio la materia assicurativa, nel campo delle
assicurazioni si inserisce già nel contratto una clausola compromissoria che tende
a far sì che in casi di controversia non si vada in tribunale cioè si deve risolvere
a livello di arbitrato.
Ecco che allora la figura dell'esperto è importante perché
si deve inserire in queste forme nuove ma ce ne sono delle altre. Il commercio
elettronico e l'elettronica, Internet di per sé creano tutta una serie di fatti
nuovi, voi immaginate che recentemente io ho visto un'offerta di fiera virtuale o
di fabbrica virtuale cioè noi la fabbrica ce la immaginiamo come un capannone dove
coesiste la parte creativa, la parte che produce il prodotto, l'organizzazione
amministrativa, la distribuzione e i magazzini ebbene la fabbrica non dico del
futuro perché già ne esistono è quella che non richiede più nello stesso ambiente
la coesistenza di fattori diversi perché ci può essere e c'è in realtà una grande
impresa manifatturiera in cui la parte creativa cioè i designers, gli stilisti
stanno nel nord Italia, la parte produttiva sta in India e la parte
dell'organizzazione commerciale sta in Svizzera, ma è chiaro che tutto questo può
essere fatto perché attraverso la telematica, attraverso Internet non è più
necessario che coesistano.
Parliamo adesso del commercio elettronico perché negli
Stati Uniti già una buona fetta da casa ci si collega con un grande magazzino, si
entra nei vari scaffali, si scegli la taglia di un certo articolo, lo si acquista
e si può addebitare tramite la propria carta di credito si addebita al proprio
conto, stando seduti nel salotto. Ecco che nasce anche un problema giuridico di
tutela perché manca la possibilità per l'acquirente di riscontrare che il prodotto
decantato abbia quelle caratteristiche. Ecco che quindi l'esperto, il consulente
tecnico potrà entrare nella definizione di quelli che sono certi standard anche
europei visto che parliamo, mi rifaccio al tema del convegno, di ambito europeo e
allora questo ambito potrà essere allargato per il consulente tecnico italiano
solamente se saprà essere interprete di questo mondo in movimento che non è un
mondo così futuribile perché in realtà è un mondo nel quale già stiamo vivendo
quindi necessità di predisporre queste mentalità, queste professionalità, necessità
che il Collegio Periti Italiani eventualmente supportato attraverso sponsorizzazioni
di centri d'informatica, di chi vende hardware o di chi vende software ma di poter
entrare in questa dinamica perché io credo che il consulente tecnico, il perito del
futuro dovrà avere anche questo tipo di conoscenze e dovrà avere anche questo tipo
di professionalità.
Grazie.
Dott. ALESSIO RUSSO
Grazie Dottor
Polidori, poi nel pomeriggio vedremo a panorama, paese per paese come stanno le
cose non solo per l'aspetto che ha molto bene esposto il Dott. Polidori ma anche
per l'aspetto del Consulente Tecnico Giudiziario. Adesso la domanda...
Sig. CAPPELLI FRANCO
Io sono
Cappelli Franco sono di Ascoli e vi ringrazio di avermi dato la parola. Volevo
dire soltanto questo i discorsi sono stati completati sia dal Dott. Cesari, dal
Dott. Carboni e dall'Ing. Farina però io ho notato una cosa ma di tutto quello che
non va chi ne fa le spese?
Nessuno ha parlato di questo, della povera gente soprattutto
dal punto infortunistico. Voglio parlare soprattutto del mondo del lavoro, anni fa
è uscita una legge la 626 per tutelare l'ambiente di lavoro, a chi lavora, a chi
produce nel nostro paese e quando una persona di quelle diciamo un operaio si fa
male nessuno va alla ricerca del perché si è fatto male. Le leggi come diceva mi
sembra il Procuratore di Firenze, non ricordo il nome, le leggi ci sono sempre state.
La 626 è un riepilogo di tutte quelle leggi che tutelano
l'ambiente di lavoro. Quando un operaio si fa male non si va alla ricerca del perché,
poi comincia tutto l'iter burocratico della pratica e ne paga le spese.
Io ci vivo un po' nel campo, non sono un consulente del
lavoro ma mi sono schierato sempre, da quando sono nato, dalla parte della povera
gente, non trovano mai la strada per uscirne fuori per essere curati come si deve
poi da ultimo deve ricorrere al giudice, sempre. Di cause ce ne sono tante perché
a monte non si chiarisce mai niente ed è qua la scelta del giudice, dicevano i
tecnici.
Quando uno s'iscrive all'albo dei CTU devono dire per cosa
si deve iscrivere perché un ingegnere come diceva l'Ing. Farina anche preparato che
sia in più di due cose non può essere esperto, non può essere esperto su tutto,
deve scegliere quello che vuole fare. Perché io vedo tante volte che per un operaio
che riporta una frattura ad una gamba il giudice nomina un medico di base,
specializzazione in psichiatria e si arriva all'assurdità. Chi ci rimette è
l'operaio, la povera gente.
Solo questo è quello che volevo dire.
Grazie.
Dott. ALESSIO RUSSO
Grazie per il
suo intervento. Devo dire che di casi del genere già il Dott. Cappiello nel 1994
ce ne ha raccontato più di uno e non è stato il solo dall'epoca. C'era, ad esempio,
l'altro episodio tanto per coinvolgere poi tra breve il Dott. Ugolini, il famoso
perito balistico. Un nostro associato a Varese ci ha comunicato, mi sembra ad Aprile,
che è stato iscritto al tribunale di Varese un balistico. Ha presentato un curriculum
di 22 punti, quindi molto corposo, e la cosa più importante tra questi 22 punti è
che aveva fatto l'istruttore di tiro al volo per tre mesi nel circolo di tiro al volo
del posto. Se vero, ci troviamo di fronte il motivo per cui ci siamo mossi allora.
Se ci siamo mossi è perché dal punto di vista del consulente tecnico, non a caso
già nel '94 avevamo detto che la situazione stava al più puro far west, non vi era
nessuna selezione e di questo, poi chi ne fa le spese è sempre il cittadino e il
sistema in genere.
Dott.ssa Gerunda prima di passare di nuovo ai rappresentanti
degli ordini voleva aggiungere qualcosa?
Dott.ssa MARGHERITA GERUNDA
Il problema delle
spese credo sia il problema più importante di cui ci si deve far carico quando si
amministra la giustizia o quando si accede alla giustizia. Noi abbiamo una strana
situazione in cui le spese di giustizia sono per la massima parte spese per documentazione,
per perizie, per attività diciamo di raccolta di elementi di prova, mentre per esempio
da noi gli avvocati, come anche i periti hanno dei compensi bassissimi, cioè il
compenso di un avvocato da noi è molto molto inferiore a quello che percepisce in
Francia o in Inghilterra. Il compenso che va al perito o a un professionista che
presta la sua opera è bassissimo rispetto a quello che prende in Francia o in
Inghilterra.
Da noi però le spese sono elevatissime perché ci sono enormi
spese per copie di atti, soprattutto nel civile, e sono denari che lo Stato percepisce
in proprio, soldi che lo Stato pretende.
C'è in preparazione insieme con questa ignobile finanziaria
che sta arrivando, che invece di risparmi ci ammenderà sicuramente aumenti di tutti
i balzelli possibili immaginabili, una riforma che riguarda noi per cui nel civile
invece di pagare a foglio, le famose pagine di carta bollata etc. sono state eliminate
i bolli, si paga a fogli si pagheranno le spese di giustizia cioè le spese di copia e
via dicendo sulla base del valore della causa per cui fino a dieci milioni ci sarà
una tariffa, da dieci milioni a cento ci sarà un'ulteriore tariffa da oltre cento
milioni un'altra tariffa ancora superiore.
Come voi sapete cento milioni al giorno d'oggi sono il minimo
per cui uno fa causa perché una persona che faccia causa per meno di cento milioni
secondo me è un mentecatto perché non riuscirà a recuperare una lira. Bene questa
sarebbe la nuova brillante trovata del nostro ministro per pareggiare i conti, questo
è un argomento di cui bisogna farsi carico io lo voglio sottoporre proprio a
quest'assemblea estremamente qualificata, una battaglia molto importante è quella
perché lo Stato rinunci a percepire queste somme di denaro che sono, secondo me, una
vera e propria tangente, non si può pensare di subordinare la possibilità di farsi
giustizia, di pretendere dallo Stato il servizio giustizia alla possibilità di pagare
queste somme enormi allo Stato stesso perché altrimenti significa che lo Stato non
ha voglia di rendere giustizia alle persone che non siano di alta fascia economica.
Grazie.
Dott. ALESSIO RUSSO
Grazie Dottoressa,
volevo ricominciare il giro dall'Avvocato Carbone.
Avv. LEONARDO CARBONE
Questa mattina
non sapevo di aprire il convegno perché avevo scelto l'argomento degli strumenti di
tutela del CTU o del perito pensando di intervenire nel corso della giornata invece
sono stato spiazzato dal Dott. Russo che mi ha fatto aprire il convegno. Cercherò di
recuperare dopo.
In questo brevissimo flash vorrei evidenziare quando questa
mattina ho parlato di difficoltà di percorrere la strada per istituire un albo dei
periti italiani è perché la realtà è quella che è davanti agli occhi. Sappiamo che
il potere esecutivo il Parlamento, non dico il Parlamento ma una certa forza politica
è per la soppressione degli ordini e se vogliono sopprimere gli ordini attuali è chiaro
che è difficile istituire un ordine professionale. Però questo non perché io sia
contrario agli ordini, questo non per la carica che da anni ricopro sono scevro
difensore degli ordini ma perché credo fermamente nell'utilità sociale di un ordine
professionale, perché spesso c'è disinformazione sull'argomento l'ordine professionale
viene considerato come uno strumento di tutela domestico, corporativo alla categoria
dimenticando, a chi sfuggono queste notizie, che la razio dell'ordine professionale
è quello di tutelare l'utente cioè il cittadino che allorché si rivolge ad un soggetto
iscritto all'ordine professionale deve essere sicuro che il soggetto ha una particolare
capacità professionale.
Certamente, sono d'accordo, su una riflessione dei compiti
degli ordini professionali perché oggi noi ci preoccupiamo soltanto di controllare
la capacità professionale nel momento in cui un soggetto entra nell'ordine professionale,
pretendiamo un esame sempre più difficile per l'accesso alla professione, poi una
volta che è entrato nel castello, una volta che si è iscritto l'ordine si disinteressa
della sua capacità professionale. Forse quindi va rivisitata la funzione dell'ordine
per quanto riguarda gli iscritti, quindi un controllo della capacità professionale
non soltanto nel momento in cui si entra a far parte della famiglia ma anche durante
tutto quanto il suo excursus forse questa sferzata del governo ci serve per meditare
sulle funzioni che deve svolgere l'ordine professionale. Quindi non è che io sono
contrario all'ordine anzi sono fermamente convinto dell'utilità dell'ordine professionale
però è difficile.
L'altro argomento che voglio dire è che come avvocati non
siamo interessati fra virgolette ad essere iscritti agli albi dei consulenti perché
l'avvocato utilizza tra virgolette il consulente però siamo direttamente interessati
a che il consulente che venga nominato, consulente o perito in una determinata causa
abbia una determinata capacità professionale perché come è stato spesso evidenziato
in questo convegno spesso è la consulenza del perito CTU che determina diciamo
l'esito della causa quindi è bene che chi è iscritto in quell'albo abbia una particolare
capacità.
Ho sentito che spesso questi consulenti non hanno una capacità
particolare ma dipende dal singolo ordine perché vorrei ricordare che nell'albo dei
periti possono iscriversi soltanto gli iscritti ad un albo professionale e che
quest'albo è formato, c'è il collegio che decide sulle iscrizioni o meno di un soggetto
all'albo dei periti è formato dal Presidente del tribunale, da un comitato presieduto
dal Presidente del comitato, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente
dell'Ordine Forense e dal Presidente dell'Ordine o Collegio cui è iscritto colui che
deve iscriversi all'albo, quindi questo controllo sulle capacità professionali viene
fatto direttamente dalla categoria interessata, non dico dal Presidente del Tribunale
ma se il Presidente dell'Ordine Professionale cui è iscritto quel soggetto sappiamo
se quel soggetto è un soggetto capace o non è capace. Quando l'iscritto all'Ordine
degli Ingegneri presenta la domanda per iscriversi in quest'albo l'Ing. Farina sicuramente
sa se quel soggetto svolge un attività d'ingegnere edile oppure d'ingegnere meccanico,
il Presidente dovrebbe saperlo o mi sbaglio? Allora questo controllo è certo non è
che sappiamo tutto di tutto però un controllo maggiore e qui in provincia lo facciamo,
l'ingegnere lo sa che controllo facciamo.
Dott. ALESSIO RUSSO
Il problema
è che in un corso di studi tranne forse proprio medicina perché ha quella parte di
medicina legale, ma io ritengo che sia proprio un'eccezione. Purtroppo devo dire,
in qualsiasi altro corso di studio. Io ad esempio nella mia esperienza come architetto,
alla mia epoca non sapevo nemmeno che esistessero le perizie. Non solo non c'era un
corso specifico ma neanche all'interno di vari corsi si era mai accennato al discorso
della perizia. Ecco perché dico uno può essere magari il migliore ingegnere però
magari esce si iscrive al tribunale e magari pecca di quelle nozioni che poi non sono
molte, però sono importanti da sapere. Non parliamo poi dei consulenti tecnici che
non hanno un ordine professionale… Perché esistono anche loro. Ed anche loro possono
iscriversi al ruolo dei consulenti tecnici del loro Tribunale.
Avv. LEONARDO CARBONE
Allora bisogna
far carico al singolo ordine professionale di vigilare attentamente sulle competenze
degli iscritti e pretendere quando questo soggetto fa la domanda d'iscrizione all'albo,
l'ordine professionale fa la domanda: "In che cosa sei specialista? Quali sono le
tue specialità". Grazie
Dott. ALESSIO RUSSO
Seguitiamo
con il Presidente degli Ingegneri visto che non facciamo altro che parlare di voi.
Ing. MANRICO FARINA
Innanzitutto
volevo chiarire che quando si riunisce la speciale commissione per l'iscrizione dei
periti all'albo, i primi tempi che mi recavo a Fermo il Presidente ad una mia domanda
sulla mia funzione in quella sede, che era semplicemente di certificare che il
certificato d'iscrizione presentato era autografo, emesso in tempi attuali, il
Presidente del Tribunale mi spiegò invece perfettamente quale fosse la mia funzione
di Presidente dell'Ordine: "lei è riunito qui con gli altri Presidenti perché anche
il Presidente dell'Ordine degli avvocati può obiettare che l'ingegnere che stiamo
iscrivendo non è persona degna e tutti quanti lo possono sapere e per questo motivo
si riunisce un collegio che vede rappresentati tutti quanti i Presidenti contemporaneamente".
Dott. ALESSIO RUSSO
Intendeva dal
punto di vista morale?
Ing. MANRICO FARINA
Sì dal punto
di vista etico quindi questa funzione deontologica è coltivata dal Tribunale, lamento
però che al momento in cui vado in commissione per l'iscrizione dei periti ad Ascoli
per esempio non mi informano preventivamente dei nominativi di quelli che devo
iscrivere per cui io potrei consultare i miei archivi, in particolare per le questioni
deontologiche, e invece vado lì semplicemente a certificare: sì è iscritto o non è
iscritto, anzi l'ultima volta siccome mi sono trovato davanti a delle autocertificazioni
di iscrizioni all'albo ho dovuto dal Tribunale telefonare all'Ordine per dire:
"Vedete un po' se questa persona è iscritta". Tra l'altro è tutta gente nuova,
quindi recentemente iscritta all'albo, quindi spererei per dare la massima funzione
a questa commissione incaricata d'iscrivere ci dessero anche il tempo congruo e le
informazioni che noi possiamo rimandare.
Dott. ALESSIO RUSSO
Volevo, se
era possibile puntualizzare, volevo essere sicuro di aver capito bene, diciamo che
io faccio domanda al Tribunale di Fermo di essere iscritto in una certa categoria,
presento i documenti e l'Avvocato Carbone magari dice che io non sono persona
degna...che succede?
Ing. MANRICO FARINA
Al momento
di iscriverla in collegio, tutti i membri del collegio, il collegio del tribunale è
formato da cinque, sei membri, più i rappresentanti professionali, tutti quanti
riuniti contemporaneamente per lo meno quelli delle categorie interessate, quindi
quattro o cinque in genere alla volta, ognuno di questi potrebbe obiettare. "No Signor
Presidente del Tribunale obietto che il Signor tal dei tali non è persona degna perché
ultimamente ha effettuato un perizia...
Dott. ALESSIO RUSSO
E quando ha
obiettato che succede?
Ing. MANRICO FARINA
Possono
non iscriverlo.
Avv. LEONARDO CARBONE
E' previsto
dal comma 3 possono ottenere l'iscrizione all'albo tutte le persone fornite di
speciali competenze nella materia, punto, stop. Quindi dobbiamo accertare se hanno
una competenza specifica sulla materia, non generica. Fra le cause d'esclusione
prevede non possono essere iscritti coloro che hanno subito procedimenti disciplinari
quindi entra in funzione la causa deontologica, però quando parlo di competenza
specifica della materia non è generica perché quella competenza specifica della
materia è già un presupposto che questo soggetto è iscritto all'albo quindi ha qualcosa
in più, non è sufficiente l'iscrizione all'albo degli ingegneri per ottenere, se
questo mi chiede l'iscrizione dove, in che ramo? Vuoi fare l'ingegnere edilizio?
Devo accertarlo questo è il discorso, non basta la competenza generica perché la
competenza generica gli deriva dal fatto di essere iscritto all'albo, come ingegnere
poi richiede la particolare competenza.
Ing. MANRICO FARINA
Un episodio
che mi è capitato di recente per spezzare una lancia a favore dell'esistenza degli
ordini in quanto garanti nei confronti della collettività del corretto svolgimento
dell'attività professionale, non soltanto della competenza e poi anche della cultura
del metodo rispetto alla cultura del fatto nonostante noi appunto facciamo perizie
in base alla cultura del fatto per essere di miglior supporto alla decisione del
giudice ciò nonostante la cultura del metodo è per noi fondamentale.
Vi racconto l'episodio: una signora fa un esposto contro un
mio iscritto dicendo l'iscritto tal de tali ha stilato una perizia nella quale non
indicando chi fosse il committente ha detto che una mia proprietà valeva mettiamo
un miliardo, a questa proprietà non ha avuto mai accesso; io ho chiamato l'iscritto
e l'iscritto ha dovuto ammettere che non c'era entrato forse c'era entrato clandestinamente
però non ha potuto dire no, non ha avuto accesso in questa proprietà si tratta di
un immobile isolata nella campagna per cui non ha potuto dire: "l'ho visto, l'ho visto
da lontano, però sulla base di valutazioni nella zona in base a metri cubi, in base
alle caratteristiche visionabili dall'esterno dico che vale un miliardo e garantisco
che ci azzecco!". Bene il nostro iscritto sta subendo un procedimento disciplinare
perché intanto ha fuorviato e guardate che l'avvocato di parte insistentemente ha
ottenuto che lui cancellasse chi aveva commissionato questa perizia, perché l'avvocato
di parte facendo confusione sul committente che fosse o no una perizia di parte
commissionata da chi ha giocato su questo per avere ulteriori chance. Quando poi al
metro e alla riproducibilità del valore, nel caso del valore di un immobile è
importante mettere in condizione chiunque e il giudice in particolare di poter
ricostruire come si è arrivati alla stima quindi l'iscritto subirà un procedimento
perché nonostante lui dica che ci ha azzeccato il valore, per noi non è accettabile
il metodo e quindi non vogliamo dare all'esterno un'immagine di azzeccagarbugli
ma piuttosto di persone che supportano la propria valutazione con dei dati oggettivi.
Grazie.
Dott. ALESSIO RUSSO
Intanto
volevo avvisare visto che siamo in prossimità della chiusura della prima parte di
questo convegno che all'entrata c'è una postazione dell'Infostrada che ha una
sorpresa per tutti i partecipanti, quindi quando poi uscite ci potete passare.
Per quello che riguarda il discorso che stavamo facendo
stiamo entrando nel solito errore dove entriamo tutti quanti e quindi mi ci metto
anche io, compreso questa mattina. In quella famosa commissione comunque non si
esamina di solito, non so qui, ma a Roma certamente, e comunque ci sono delle
categorie previste dai codici che prevedono l'obbligatorietà che siano presenti nel
ruolo di alcune professioni che non hanno un ordine professionale, citavamo prima
i traduttori mi sembra anche analisi e comparazione della grafia, balistica e poi
ci sono delle professioni, tutto il comparto merceologico che anche se non è obbligatorio
nei grandi tribunali si fanno comunque. Diciamo che noi auspicavamo, qui vorrei
sentire non solo il suo ma anche il vostro di parere, da sempre non solo per noi,
siamo un'associazione spero tra le tante, in effetti tante non ce ne stanno di
consulenti tecnici, è vero che non è previsto dalla legge ma c'è un divieto di far
parte di questa commissione? Ovviamente essendone invitati, senza diritto al voto
diciamo? E' espressamente vietato chiamare una qualsiasi associazione o qualsiasi
collegio là dentro per dare un contributo anche di conoscenza dei vari problemi?
Cioè volendo si può decidere di far partecipare?
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Se si vuole,
sì. Ricade nella responsabilità del Presidente del Collegio fare accedere senza
diritto di voto, dovrebbe solo presenziare.
Dott. ALESSIO RUSSO
O essere
chiamato in causa se c'è qualcuno che chiede un parere?
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Secondo me
no perché l'interessato potrebbe dire ma a quale titolo quella persona esprime il
suo parere?
Dott. ALESSIO RUSSO
Per esempio
a rappresentare tutti quelli che non hanno un ordine professionale, perché
l'ingegnere è rappresentato dal rappresentante del suo ordine, il medico ...
A Roma esiste non solo un ruolo per i consulenti tecnici al
civile ma anche al penale dove sono compresi una miriade di periti che non sono
coperti da ordini professionali, il Dott. Roberto Polidori come esperto in pellicceria
non ha un ordine professionale ma lui c'è, il Dott. Gerardi, esperto di preziosi
non ha un ordine professionale ma lui c'è in quell'elenco, non solo ad Anna Caterina
Alimenti, non solo, per chi non lo conosceva prima aveva parlato il Dott. Antonio
Ugolini e via dicendo.
Stavo cercando di arrivare ad un discorso di cui stiamo
parlando per esempio a Roma, di riuscire a costituire un tavolo dove almeno vedersi
con frequenza almeno annuale, poi è da decidere dopo le prime riunioni, con tutti
i rappresentanti degli ordini professionali e noi proprio ad esempio a rappresentare
tutti quelli che non l'hanno e magari con l'ordine degli avvocati che pur non essendo
dentro alla faccenda sono comunque probabilmente i più interessati anche perché i
magistrati forse non ce li possiamo chiamare a quel tavolo, mah chissà ce li
chiameremo pure, però certamente l'ordine degli avvocati ha sicuramente molto
interesse a quel discorso, ecco questo fatto potrebbe essere d'interesse. La getto
lì dovete deciderlo poi voi, in ogni distretto di Tribunale si potrebbe fare un
discorso di questo tipo scambiandoci anche delle informazioni oltre che delle
esperienze che penso siano utili entrambi.
Prima di finire la sessione di questa mattina volevo
risentire anche il medico legale a completamento del panorama che abbiamo fatto.
Dott. GIUSEPPE CESARI
La discussione è molto
interessante, io dico che gli ordini con le loro carenze di funzionamento perché
erano nati per l'autogoverno della categoria in realtà sono diventati un po' organi
di difesa sindacale delle professioni quindi un po' la deontologia è stata modificata,
però menomale che almeno ci sono gli ordini che un minimo di garanzia la danno.
Guardavo qui se c'è un processo in corso ad Ascoli nei
confronti di uno psicoterapeuta che non è iscritto all'albo degli psicologi quindi
questo esercita creando dei danni. Però ritengo che per quanto riguarda adesso
quel discorso del Prof. Biader noi medici legali siamo atti per la cultura del
metodo a valutare appunto nel metodo la differenza che c'è fra certezza, probabilità,
possibilità. Tutte e tre sono utili, è utile anche la possibilità perché se io dico
che quest'arma è possibile do una notizia utile, se questa ferita può essere fatta
da quest'arma do una notizia utile dicendo che è possibile quindi c'è il problema
della probabilità in medicina è sempre la probabilità non esiste la certezza, in
biologia la prima legge è che due più due non fa quattro, potrà fare 3,9 - 4,1,
solo nei grandi numeri poi ritorna quattro ma guai a dire ad un medico: tu fai la
ricetta quando sei certo ma la ricetta viene sempre fatta sulla base della probabilità;
la diagnosi è scegliere tra cose più probabili, questo per noi è fondamentale.
Il medico legale che sa la cultura del metodo riesce a fare
questa selezione forse meglio, meglio un medico legale che magari non è ginecologo,
non è ortopedico però delle volte può essere utile affiancarlo però riesce a dare
notizie più utili al giudice dello specialista che magari è un clinico provetto,
certo è importante però l'aggiornamento, l'aggiornamento di tutti, del medico legale
o qualsiasi specialista.
Qui abbiamo dimenticato quello che invece l'Avv. Carbone
aveva detto all'inizio l'utilità di ripetere questo mandato che si può dare al
Collegio Periti Italiani che l'albo presso il tribunale va aggiornato esso stesso
sempre aggiornamento continuo ad esempio triennale, ma deve essere fatto, questo è
importante. Grazie.
Dott. ALESSIO RUSSO
Direi di
chiudere gli interventi di questa mattina con un caso specifico da parte del Dott.
Pierro Dirigente del Ministero del Tesoro adesso in pensione.
Dott. BRUNO PIERRO (Ex Dirigente
Ministero del Tesoro)
Ho sentito
validi interventi da parte di tutti però vorrei portare prima un caso e poi riprendere
un punto del Dott. Polidori che mi ha interessato molto.
Nel '79 un italiano ebbe dei grossi problemi in Svizzera, è
un caso eclatante perciò non faccio nomi, fu necessario cercare tre esperti e non
si cercò negli albi, si cercò un tecnico del Tribunale di Torino, un grosso perito
belga e un valente esperto in elettronica francese, nell'arco di tre mesi il nostro
concittadino italiano fu ampiamente difeso e prese fior di miliardi.
Ora quello che voglio dire, pure essendo oggi un Dottore
Commercialista, la difesa degli albi è un aspetto che va attentamente analizzato
perché si sono create involontariamente delle situazioni spiacevolissime. Ho avuto
esperienze quando facevo il Funzionario Statale, adesso da Dottore Commercialista
devo costatare che questa particolare condizione che si sta creando in tutti i
Tribunali d'Italia fra i CTU e i giudici a secondo se operano nelle varie sedi
civilistiche e penali.
Noi, come piccola associazione Collegio Periti Italiani,
dobbiamo evitare di burocratizzarci altrimenti corriamo il rischio nel 1880, ha
detto l'Avvocato, venne fatto la prima legge dopo 120 anni stiamo ancora a
discutere su delle cose che sanno più di burocrazia che di realismo pratico.
L'ultimo incidente del Tribunale di Milano è quello dove uno ha avuto un figlio
assassinato lo Stato vuol chiedere solo scusa mi sembra grave.
Ma vorrei venire al discorso del Dott. Polidori, noi dopo
centoventianni corriamo il rischio... in America da dieci anni ci sono dei grandissimi
corsi di specializzazione di periti per tutto ciò che è commercio elettronico, il
commercio via televisori privati; non dimenticatevi che non più di dieci giorni fa
chi è passato per Milano allo Smao ha scoperto che premendo un pulsantino c'era un
signore che in inglese, in giapponese o in italiano diceva: "Signore buongiorno, lei
va via, cosa desidera mangiare a mezzogiorno?" e quel signore attraverso Internet,
attraverso strutture elettroniche alle due è arrivato a casa ed ha trovato da
mangiare.
Ora se forse abbiamo eccessivamente sbagliato burocratizzandoci,
creandoci gli albi, creandoci i regolamenti, che sono sempre necessari, se arriviamo
però all'estrema analicizzazione di questi regolamenti creiamo delle sacche di
distruzione che ci portano in una posizione non simpatica quindi permettetemi da
collaboratore di questa associazione in cui credo, evitiamo che tra cinquant'anni
qualcuno si alzi come il Dott. Polidori e dice: ragazzi forse ieri abbiamo sbagliato
ma ricordatevi che dietro l'angolo c'è il commercio elettronico, il commercio via
cavo, il commercio via Internet e tutte queste esatte nuove, grandi tecnologie davanti
alle quali non proviamo già a chiuderci gli occhi altrimenti fra cinquant'anni potremmo
dover costatare lo stesso grave errore che oggi constatiamo e che involontariamente
ci becchiamo ancora che mi sembra un po' troppo. Grazie
Dott. ALESSIO RUSSO
Io ringrazio
tutti coloro che hanno partecipato a cominciare dai rappresentanti degli Ordini
Professionali, ci rivediamo alle 15.00. Arrivederci
Pomeriggio ore 15,00
Prof. UGO BIADER CEIPIDOR
Vorrei fare
quelle riflessioni che dovrebbero poi condurre a quel corso di specializzazione che
sia un momento integrante tra diverse competenze, cioè il Dott. Cappiello mi ha
risposto una cosa che un po' mi ha colpito e cioè dice a me la legge dice che io devo
avere la certezza. Adesso io non ho talmente conoscenza di Giurisprudenza per poter
capire a fondo che cosa significhi questa certezza che sicuramente avrà dei componenti
di certezza soggettiva, di certezza oggettiva etc., però voglio sottolineare una cosa
estremamente importante che tutte le volte che si esegue una misura il risultato è
sempre indeterminato, la certezza intesa come numero certo non esiste e non esiste
fisicamente, non voglio scomodare Hisemberg, e la sua teoria dell'indeterminazione,
ogni volta che io voglio eseguire una misura il mio risultato non è mai un numero ma
intanto è un intervallo numerico; un intervallo numerico determinato da una probabilità
di essere corretto, se io cerco la probabilità certa e cioè 100% questo intervallo
è infinito per definizione, mi devo contentare di una probabilità finita; probabilità
finita potrebbe significare 99,999% ma comunque sempre con una indeterminazione,
questo è un fatto, un fatto fisico cioè adesso mi sembrerebbe di dovermi scontrare
a livello di leggi, un po', come successo qualche centinaio di anni fa a uno che
diceva che il sistema tolemaico non era attuale, l'Universo non era geocentrico ma
come diceva lui era eliocentrico, poi non era nemmeno eliocentrico ma tant'è.
Dico non basta a pensare alla legge in termini di assolutezza,
cioè se esistesse una legge che dicesse che domani piove, se domani io riscontro che
c'è il sole devo cambiare la legge non posso continuare a dire che piove perché la
legge ha detto così.
Io vi assicuro, questo dovrebbe creare, forse, come dicevo
questa mattina, evidentemente senza essere troppo compreso, anche dei turbamenti in
un magistrato che ricerca la giustizia, una misura certa non esiste, d'altra parte
nella vostra professione questo lo dovreste aver toccato con mano in tante circostanze,
quando una perizia viene ripetuta non è infrequente che vengano poi dei numeri diversi,
se invece già dalla prima perizia fosse stato dato intervallo di confidenza voi vi
accorgereste che le perizie successive, se sono fatte in buona fede, hanno una
probabilità che è quella dichiarata all'inizio, di stare tutta in quell'intervallo
e non vi stupireste che siano perizie diverse sembrano diverse ma non lo sono, sono
le stesse.
La certezza del risultato non esiste, molto spesso si
assimila a certezza quella che è definita come una probabilità di successo nell'ordine
del 99%, ma si assimila a certezza perché è comodo, perché è pragmatico ma non bisogna
dimenticare che abbiamo fatto una scelta a monte cioè quella di considerare un errore
dell'1% è tollerabile; non possiamo andare a letto con la convinzione di avere la
certezza, questo sempre ed in ogni caso.
Io sono dispostissimo a continuare un dibattito, anche in
altre sedi perché mi immagino che non debba essere creduto perché sia così autorevole
da richiedere un atto di fede, ci possiamo confrontare con una marea di tecnici, di
statistici, di fisici, di ingegneri e vi assicuro che quello che ho detto è esattamente
corrispondente alla verità, la certezza, lei questa mattina parlava giudice, se uno
mi dice il 47% , se uno le dice il 47% è possibile che si sia dimenticato, per ignoranza
o per malafede, si sia dimenticato di dirle che quello è un 47% che sta fra un 45 ed
un 50 a livello di confidenza del 96%, questa sarebbe stata la risposta giusta
perché poi è sua la responsabilità come giudice formare la propria convinzione
soggettiva che il 95% di confidenza sia corretto e che l'intervallo tra 45 e 50 sia
tale da far giudicare incriminabile l'imputato oppure no. Non deve essere il perito
a prevaricare, attenzione, perché se il perito non desse la risposta in questi
termini e la desse in termini assoluti rischia di fare una prevaricazione non solo
una incorrettezza fisica, ma rischia di fare una prevaricazione, se lì uno andasse
condannato se è superiore al 45% e le hanno detto 47% e lei che fa?
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Tra noi distinguiamo sempre la verità vera dalla verità
processuale. Io posso dire che l'imputato è colpevole perché in base alla prove da
me assunte risulta colpevole, che poi sia colpevole o meno è un altro discorso e le
dico sinceramente non mi interessa né mi deve interessare. Guai se io giudicassi un
imputato sulle base delle mie impressioni o delle mie conoscenze extraprocessuali,
sarei un pessimo giudice. Le dirò di più io in un processo per rapina e il Dott.
Ugolini forse se lo ricorda ancora, rapina e omicidio successivo per vie traverse
si sapeva che poteva essere un'altra persona, ma questa persona non risultava
assolutamente negli atti processuali ed io ho dovuto fondare la mia sentenza su
quello che risulta dagli atti processuali punto e basta, guai se io avessi i dubbi
che lei mi prospetta, io e gli altri miei colleghi dovremmo smettere di fare i
giudici penali. Io la sera quando vado a letto dormo tranquillo perché sono sicuro
di aver agito, sulla base degli atti processuali, in base alla mia coscienza cioè
se io giudico colpevole o innocente una persona la giudico in base agli atti processuali,
per me quelli sono la verità che siano veri o non veri, per ipotesi in un processo,
come è successo in tanti errori giudiziari i testi hanno mentito, ma che hanno mentito
si è appreso dopo.
Lei potrà dire tutto quello che vuole, la verità è quella
che sto dicendo io in questo momento...
Prof. UGO BIADER CEIPIDOR
Giudice lei ha
ragione ma non è di questo che sto parlando, vorrei essere chiaro e provarci solo
per l'ultima volta: quando lei dice che deve far conto di tutti gli atti processuali
e non può prendersi carico della responsabilità che un testimone abbia mentito od
altro questo lo capisco e lo condivido, quello che sto cercando di dire è che quando
lei parla di una perizia e chiede un risultato che è una misura numerica non dipende
dalla bontà del perito, non dipende da un testimone la fisica le dice che quella
misura...
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Quello che lei
è caduto in errore questa mattina è che quando io dico, l'esempio che io le ho fatto
è solo per sapere quanta eroina, o quello che sia, contenuta in un..., che fosse 45,
anche se fosse il 20% non mi interessa c'è l'eroina, cioè il numero che sia esatto
o meno non mi interessa, quello era un esempio per dire quanta sostanza stupefacente
era contenuto in un composto, quindi che fosse 40 o 45 non cambia. Il perito mi dice
non c'è eroina, basta allora io in questo caso devo assolvere perché il fatto non
sussiste, ma se c'è 1, 2, 10, 20, 50, i numeri non mi interessano.
Prof. UGO BIADER CEIPIDOR
In un caso di
inquinamento ambientale quello che io ho riportato questa mattina, e poi finisco,
ci sono dei limiti di legge da rispettare, un limite di legge per esempio di concentrazione
di nitrati potrebbe essere 10, lei fa fare un'analisi, giustamente, e questa analisi
le dice che è 9, 9 significa che va prosciolto 11 significa che va incriminato, in
realtà 9 e 11, questo sto cercando di specificare e che potrebbe essere materia di
dibattito sono la stessa risposta in molti casi cioè un perito le dà una risposta
che è 9 più o meno 3 o 11 più o meno 3 quindi la soglia di 10 sta dentro a tutti e
due gli intervalli ma questo è un fatto fisico non un fatto opinabile.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Non dovrebbe
essere un fatto opinabile è in base a leggi scientifiche, se lui misura bene la
quantità mi deve dire è 1, è 2,è 3.
Prof. UGO BIADER CEIPIDOR
Le assicuro che
in base a leggi scientifiche non le può dire che è 1 o 2 o 3 questo sto cercando di
esprimere. La legge scientifica dice che la risposta puntuale è sbagliata, non
esiste.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Allora lo dica
al legislatore che non pone più limiti percentuali.
Prof. UGO BIADER CEIPIDOR
Ma infatti quello
che sto dicendo è che questa discussione dovrebbe essere materia di ripensamento in
termini anche culturali.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Il perito
allora dovrebbe avere l'onestà di dire io non sono in grado di darle una risposta.
Prof. UGO BIADER CEIPIDOR
Non lui, il
mondo reale non è in grado di darti una risposta puntuale.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Se si tratta di
impossibilità tecnica il perito deve avere il coraggio di dire: io non sono in grado
di dirlo e il discorso si chiude lì.
Prof. UGO BIADER CEIPIDOR
Però io vorrei
che fosse chiaro che non è una impossibilità tecnica per mancanza di strumenti ma di
impossibilità filosofica.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Non ci interessa
la filosofia.
Prof. UGO BIADER CEIPIDOR
I dati certi
non esistono.
Dott. ROBERTO POLIDORI
Il Prof. Biader
probabilmente era convinto di stare in un convegno che dissertava sulla filosofia
della verità, ma con molta chiarezza il Presidente Cappiello ha parlato di verità
processuale poi la verità assoluta che probabilmente non esista su questo hanno
filosofeggiato dai Greci in poi è una cosa che in quest'aula non interessa quindi
ti prego di considerare che l'argomento per quello che riguarda è concluso a noi
interessano altri argomenti. Evviva Dio, nel processo si arriva ad una verità perché
altrimenti se fosse vero quello che tu dici e sostiene non si potrebbe assolvere
nessuno e non si potrebbe condannare nessuno ma questo è un merito che si deve
riconoscere a Dio.
Dott. ALESSIO RUSSO
C'era la Dottoressa
Gerunda che voleva dire qualcosa.
Dott.ssa MARGHERITA GERUNDA
Non si può non
stabilire dei limiti precisi che valgono sia per quanto riguarda gli accertamenti
peritali sia per tutto il resto del materiale che viene esaminato dal corpo dei
magistrati e quindi dei giudici e dei pubblici ministeri.
Cioè noi ad esempio stabiliamo che a diciotto anni una
persona è maggiorenne, noi conosciamo benissimo dei diciottenni che sono completamente
scemi, magari incapaci e immaturi e dei sedicenni che sono estremamente maturi ma
la legge dice: a diciotto anni puoi comprare e vendere la tua abitazione e a sedici
anni no, non ci interessa la situazione del singolo. Così pure noi diciamo disponiamo
una perizia: l'inquinamento parte da 10 quindi fino a 9 la legge dice tu stai
tranquillo che non c'è inquinamento se tu passi il 10 ci sarà la possibilità
dell'incriminazione non necessariamente della condanna perché poi dopo la perizia
fa parte di tutta una serie di elementi di prova per cui può anche darsi che una
perizia che dice che ha un inquinamento che risale a 11 che poi in realtà venga
fuori che poi non è proprio così che c'è una situazione non particolarmente chiara
per l'accusa, comunque non dimentichiamo che qualunque situazione di non chiarezza,
di non certezza delle prove di accusa giova all'imputato, quindi insomma mi pare il
problema si risolva poi caso per caso e proprio con la normale prudenza che deve
avere ciascun giudicante. Grazie.
Dott. ALESSIO RUSSO
Allora
l'Avvocato Arnese ancora non è rientrato, in attesa stanno arrivando altri due
relatori, io direi forse di affrontare con Antonio Ugolini, prima che come al
solito magari vada a finire che per mancanza di tempo non se ne parli nella maniera
giusta, il ruolo del consulente tecnico di parte, sì perché ci sembra che sia
intanto un po' il futuro della nostra categoria e poi che comunque sia sempre una
condizione nella quale almeno alcuni dei nostri colleghi, spero che non siano molti,
ci si calano forse con una certa fatica però non vorrei anticipare nulla e passo
la parola al Dott. Ugolini.
Dott. ANTONIO UGOLINI (Perito
balistico)
Il problema
nasce anche da una recente sentenza della Suprema Corte non di Cassazione ma
Costituzionale, è stata la revisione dell'art. 358. L'articolo 358 del codice di
procedura diceva che il P.M. doveva fare anche l'indagine a favore dell'indagato,
la sentenza della Corte Costituzionale ci dice che non è vero questo ma il P.M. è
autonomo, non è tenuto a fare le indagini anche a favore dell'indagato.
Allora che cosa avviene? Avviene una cosa specifica che è
questa: mentre il P.M. fa le proprie indagini per conto suo e senza nessun
controllo perché applica il 359 dicendo magari nel caso che non c'è ancora nessun
indagato anche di indagini di tipo distruttivo e ma le può far fare a persone di
qualsiasi genere sicché può rivolgersi all'estero, a persone di alta nomea etc.,
vediamo tutto quello che è stato per Ustica, per tutti questi processi che ce li
abbiamo sulla pelle. Ma non è la stessa cosa, però, che può succedere all'imputato
o al futuro imputato, questo si trova scoperto perché all'atto pratico il più delle
volte perizie di questo genere costano miliardi, non milioni una persona comune è
sprovveduta non ha la possibilità di poter sostenere una spesa di questo genere e
pertanto si trova sminuita nel famoso processo alla Perry Meson, pure oggi con il
giusto processo c'è l'egualità sia dalla parte della difesa che dalla parte
dell'accusa.
In sede di stesura della legge famosa che istituiva il
codice di procedura avemmo occasione di parlare della questione dell'estensione del
patrocinio gratuito; il patrocinio gratuito era rimasto una simbologia che era
solamente limitata alla difesa pura, ossia al pagamento dell'avvocato e basta, con
il nuovo codice si è introdotto anche l'interezza della cosa ossia anche la nomina
di un consulente; se il P.M. nomina un consulente, tu ti nomini un consulente
scegliendoti magari una celebrità perché tanto se quello è pagato dallo Stato,
quello del P.M., anche il tuo per legge costituzionale deve essere pagato dallo
Stato e questo è il primo principio. Non riesco a capire, ancora, perché ci sia un
certo ostracismo verso la nomina del consulente chiamiamolo di patrocinio gratuito.
Sappiamo che con la legge nuova diciotto milioni è il tetto
che può servire per la nomina completa. Io sto facendo grossi processi di assise
dove sono stato chiamato, obbligato, perché sei obbligato come dall'altra parte di
assistere personaggi come patrocinio gratuito. Certamente chi mi conosce sa che
sono pignolo e non è che per questo faccio sfuggire determinate situazioni,
altrimenti un poveraccio è costretto a prendere un amico, a prendere un'altra
persona che non gli può dare il sostegno valido per controbattere controdedurre
quella che è l'accusa perché oggi dobbiamo trovarci sullo stesso bilancio ed è
questo quello che io vorrei lanciare è il problema ricordiamoci di istituzionalizzare
la questione della difesa perché la difesa è un diritto sacrosanto e può essere
tenuta, se non esiste veramente la possibilità di sostenerla, di trovare
quell'artificio chiamiamolo beneficio che viene dato dallo Stato per poter essere
sostenuto dallo Stato; sosteniamo tante spese inutili in Italia ma perché una cosa
di questo genere dove ci può essere un processo dove c'è senza fine pena mai, cioè
tu sarai eternamente condannato mettiamo puntini sulle i di questo genere, io non è
che lo faccio come questione accorata perché chiunque sulla pelle nostra ci si può
trovare in un affare del genere, sicché quello che vorrei soprattutto, scusatemi se
ho adoperato vorrei, ma il problema è proprio questo cercare soprattutto di avere
e sensibilizzare le categorie dei difensori perché i difensori molte volte per non
avere grane verso il magistrato non nominano il consulente di parte e poi vediamo i
processi come vanno a finire.
Io vorrei poi interessarmi di un altro campo che è un campo
collaterale sempre alla questione del consulente di parte. Ci siamo fatti
promotori da tempo di una certa stortura che sta nascendo nei nostri processi grandi,
quelli che vanno in prima pagina. Quando interviene la polizia, il P.M., perché è
il P.M. quello che dirige le indagini che cosa avviene? Certamente l'indagine, se
non viene presa subito la persona che è indagata vengono fatti contro l'ignoto,
certamente le indagini che si fanno sono mirate ai fini di poter dare l'azione
penale verso qualche persona. Che cosa avviene? Siccome il più delle volte non c'è
una persona che è indagabile, che è sospettabile si fa terra di fuoco, ossia tutte
le tracce che potrebbero essere utili per un domani, per un processo verso una
persona che poi viene individuata come essere il colpevole vengono poi eseguite in
modo contrario allo stesso 117 delle norme e la persona che un domani si trova
sulla schiena un processo perché con quelle prove che sono state fatte dal P.M. ci
si trova incolpato, ci si trova fino al collo, non ha la possibilità di poter
riprodurre le prove che ha fatto il P.M. perché dovrà ragionare sulle carte che
potrebbero essere e viziate di parte o viziate addirittura perché il famoso
consulente del P.M. potrebbe essere stato una persona che era interessata nel
processo, allora a questo punto l'istituzione di un avvocato, con una piccola
modifica che potrebbe essere fatta al 360 dove si dice: senza stare a perdere tempo
il magistrato nomina questo, quello e quell'altro allora si dice nomina pure il
difensore, un difensore che verrà scelto nell'ordine degli avvocati quello che sarà,
questo sarà una questione e il difensore a sua volta nominerà un suo consulente in
modo che anche se non c'è un indagato, questo avvocato avrà la possibilità di
controllare quello che si sta facendo e un domani farà da testimonio delle azioni
che sono state fatte, questo è il concetto veramente.
Si sta parlando di esperienza, si sta parlando di questo
e quell'altro però ricordiamoci che sulla pelle, noi parliamo sulla pelle
dell'esperienza nostra ma sulla pelle del cittadino che viene incriminato che fino
a che non ha l'ultima condanna, per me, non è mai reo ossia è sempre con il dubbio
di essere un reo mi pare che non se ne sia detta nemmeno mezza parola oggi ed è
questo invece noi dobbiamo pensare pure alla questione civile perché il perito ed
il consulente hanno una funzione pure civile, non è una funzione che devono pensare
solamente: mi danno poco e questo e quell'altro ricordiamoci che le prime volte il
Dott. Cappiello e la Dottoressa mi possono dar atto quando venivamo nominati venti
anni fa, prendevamo cinque lire, il più delle volte il Dott. Cappiello me lo può
dire, lasciamo perdere lo faccio gratis perché era una fiscalità, una persona si
trovava investita di un incarico sociale che vi obbligava, è un prelievo che
veniva fatto e questo è il concetto.
Sicché stringendo stringendo quello che io vorrei dire
cerchiamo di istituzionalizzare un pochino di più la questione del perito di parte
nel senso come funzione civica, cerchiamo di istituzionalizzare e soprattutto
propagandiamola la questione del patrocinio gratuito perché quante persone non lo
sanno, si trovano in dibattimento poveri disgraziati che dicono ma com'è che
l'avvocato non è venuto, ma ci rendiamo conto di questo, perché il P.M. deve far
sfoggio di muscoli che i muscoli poi li paghiamo noi, scusate se le dico, e
all'atto pratico un povero disgraziato che non ce li ha i muscoli ma ha un gelato
in mano, perdonatemi la schiettezza; sicché io vorrei lanciare questo concetto e
vedere di farlo raccogliere un pochino perché altrimenti buttiamo verba, verba,
verba volant e non rimane niente. Scusatemi se sono stato violento ma penso di aver
colpito quello che sono le cose vere reali perché le tocchiamo tutti i giorni, ho
visto madri piangere io mi sono trovato adesso per un brutto processo dove hanno
voluto per forza accusare una persona che non c'entrava niente e l'hanno dovuto far
perché il grande processo, uscito anche in stampa, abbiamo altri nomi che è
inutile che tiriamo fuori e non concepisco le cose di questo genere, non le
concepisco perché fino a quando una persona ha gli occhi aperti che sa difendersi
sta zitta e poi mena ma invece non è giusto calcare il piede sopra persona che
all'atto pratico non sanno difendersi, quando poi hanno il diritto di essere
difesi.
Ecco scusatemi se io ho detto questo perché la questione
del consulente di parte per me è essenziale perché fa parte dei diritti e dei doveri
del nuovo codice che non è più un codice è diventato un codice accusatorio, un
codice di dibattimento dove si vede oralmente chi è più valido perché è inutile
che ti fanno vedere che io ho tutta questa attrezzatura, perché non è
l'attrezzatura ma è quello che mi riesci a dimostrare o non dimostrare.
Un'ultima cosa volevo dire quello che stava accennando
l'amico Biader, il Professore è questo: io certe cose le posso condividerlo e dico
perché, perché dal punto di vista fisico veniamo tutti da una mentalità
scientifica sicché abbiamo... la questione è che la certezza scientifica non esiste
perché allora non ci dovrebbe esser mai il superamento della scienza, la scienza
dovrebbe essere statica, però ricordiamoci che in un processo, io parlo del penale
perché del civile non ne so niente e non posso entrare in merito, ricordiamoci però
che una sentenza non si può fare su cose che sono probabili, deve essere una
sentenza fatta su certezze sicché il magistrato se è il magistrato serio, il vero
magistrato che sa la propria istituzione di magistrato quando si trova una
percentuale davanti è costretto, non esiste più il famoso dubbio che esisteva
prima ossia "io ti assolvo per insufficienza di prove" non esiste più ma è
costretto ad assolvere, se poi nell'insieme c'è un contesto di questioni
collaterali che si sommano e mi portano non una percentuale del 99% ma mi portano
ad una certezza che perlomeno è una certezza giuridica ben detta dal Consigliere;
la condanna si può fare, io ritengo che si possa fare però deve essere discussa.
Dott. ALESSIO RUSSO
Volevo ritornare insieme con Voi sulla
riflessione suggerita dal Prof. Biader che secondo me va anche inquadrata in
quell'ottica proposta anche nel nostro quinto Seminario di Tecnica Peritale con la
relazione dell'Avv. Picozzi. Relazione che tendeva a far vedere almeno alcuni
aspetti del rito processuale che abbiamo in Italia che a volte si trasforma proprio
in un rito sterile come forse il Prof. Biader intendeva dire, è invitarci al superamento
o quanto meno a una riflessione se è giusto tenercelo in alcuni casi il rito.
Andando avanti nell'intervento che ha fatto il Dott. Cesari
ci sono due o tre spunti che io direi vale la pena di finalizzare uno per ritornare
ad una cosa che è stata detta questa mattina e che era stata detta anche nel '94 dal
Prof. Fiori, suo collega, quando denunciò nel nostro primo Convegno che per esempio
a lui in quell'anno gli era stata data una sola consulenza di medicina legale mentre
pareva, ve lo ricorderete perché fu famosa la battuta, pareva che un medico omeopatico
al Tribunale di Roma avesse già ricevuta a quella data diciannove incarichi di medicina
legale.
Ritornando al discorso che mi sembra che aveva fatto il
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri dove si affermava che bisogna avviare i
nuovi a questa professione e quindi bisogna fargli fare esperienza, che assomiglia
molto a quello che ci siamo sentiti dire noi dall'Ordine degli Ingegneri a Roma,
con il quale, tutto sommato, abbiamo deciso di non proseguire una strada insieme su
un'associazione europea. Proprio perché loro tendevano ad abbassare i livelli di
entrata alla professione del consulente tecnico, proprio per dare anche sfogo
lavorativo ai giovani e non ci sembrava che questo fosse opportuno farlo in sede
giudiziaria, perché non è ammissibile che un cittadino possa scontare eventuali
deficienze da parte di un professionista che poi sia pagato, non pagato, pagato bene,
pagato male questo non c'interessa, su questo vorrei, desidererei sentire il parere
di tutti.
Vorrei arrivare a parlare anche della proposta di legge
degli studi professionali, quelli che ci potrebbero portare ad avere un assetto della
consulenza tecnica molto differente probabilmente qualitativamente più alta in
quanto ci permetterebbero di associarci tra di noi ed avere una rappresentanza in
dibattimento simile a quella dell'avvocato tanto per dirne una il problema di essere
presenti e di avere un sostituto, cosa che l'avvocato può fare e noi no, quella di
avere l'incarico della perizia che adesso è ad personam e invece potrebbe essere
affidata allo studio anche se poi andrebbe regolamentato come ovviamente, perché
non può non esserci un responsabile, ma non mi sembra che sia molto difficile
comunque trovare qualche cosa che sostituisca la persona. Quindi volevo richiamarla
un attimo proprio su questo discorso, su questa riflessione intanto del problema
dei neo-laureati e sul fatto abbastanza strano che almeno in quell'occasione, almeno
in quel tribunale, almeno relativamente a quella persona che certamente non era
l'ultimo, che forse era uno dei migliori medici legali almeno nei luoghi del Tribunale
di Roma ma che avesse meno incarichi di personaggi che c'entrassero davvero poco,
almeno così sembrava nell'ambito della medicina legale prendendo ovviamente la
medicina legale solo come esempio perché questo vale per tutte le categorie.
Dott. GIUSEPPE CESARI
Vuole un parere
su questo argomento? E' un po' difficile darlo.
Dott. ALESSIO RUSSO
Un parere visto
che mi sembra che da alcuni suoi colleghi quanto meno forse era ipotizzabile che la
pensassero almeno parzialmente differentemente da noi, non voglio dire proprio
all'opposto.
Dott. GIUSEPPE CESARI
Noi eravamo
d'accordo in quella proposta di regolamento che ha fatto l'Ordine degli Ingegneri
poi, che poi abbiamo discusso collegialmente, che abbiamo presentato qui al
Presidente del Tribunale di Ascoli che non è presente qui oggi.
Nella discussione si faceva questo discorso che bisognava
preparare i giovani, cercare di coltivare la loro presenza e la loro capacità di
dare risposte eque alla richiesta di consulenza certamente per questo siamo
d'accordo nel discorso che voi avete fatto dell'aggiornamento dei consulenti e
quindi del miglioramento della qualità professionale...
Dott. ALESSIO RUSSO
Ma anche
dell'accesso alla professione di consulente tecnico
Dott. GIUSEPPE CESARI
Io capisco il
suo dubbio se ho capito bene, quello di dire perché deve essere penalizzato uno che
fa esperienza però si incomincia con qualche consulenza più semplice ma in genere
i giovani sono freschi di studi possono chiedere l'ausilio di un collega più anziano,
può anche essere giusta anche la proposta che ha fatto lei dello studio, adesso si
va verso gli studi professionali dove il collega più anziano sta con il giovane.
Dott. ALESSIO RUSSO
Qualche
considerazione da parte vostra?
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Parliamo sempre
dal punto di vista pratico e mai teorico. Il problema della rotazione è sempre stato
posto in tutti i seminari e in tutti gli incontri con il Collegio Periti Italiani. E'
un problema che interessa soprattutto voi per fini professionali, economici ma a noi
interessa, scusatemi la franchezza, relativamente. Perché è come la faccenda del medico
io non posso pensare che il medico incominci ad operare solo perché ha avuto la
laurea, ognuno di queste persone effettua un apprendistato.
L'avvocato non è che diventa avvocato solo perché ha la laurea,
a parte l'abilitazione professionale che non vuol dire assolutamente nulla, i titoli
di solito non dicono assolutamente nulla. Ma occorre la pratica e loro la pratica
se la fanno galoppando dietro un avvocato più esperto, molto più anziano e imparano
i rudimenti del mestiere.
Perché noi dobbiamo ritenere che il perito o consulente
tecnico, che dir si voglia, debba esercitare questa professione solo perché è munito
di un titolo di studio? A me pare assolutamente inesatto. I sistemi sono due: o va
presso una persona già esperta di queste cose e impara come si fa materialmente un
perizia, come si attua materialmente una perizia cioè voi pensate che la perizia è
solo una piccola relazione, uno va sul posto, l'esempio che citava l'Ingegnere va
sul posto, vede un immobile, fa la valutazione, la scrive, ha fatto la perizia. Beh
questa è una delle perizie più semplici, la potrei fare pure io avendo i parametri
giusti., non è questo il punto.
Le perizie sono qualcosa di più complesso, sono qualcosa in
cui bisogna saper scavare per trovare quello che si cerca. Pensate alle perizie
contabili, pensate le perizie tecniche in materia di edilizia, in materia sismica,
in materia di allagamenti, in materia di incendi; sono cose complessissime io non
posso nemmeno lontanamente pensare, mi rifiuto nel modo più assoluto di nominare
perito, in una situazione qualsiasi, un ingegnere, un medico o quello che sia fresco
di studi, solo perché è iscritto in un albo professionale, non se ne parla assolutamente.
E' non solo una questione di professionalità mia, ma anche una salvaguardia delle parti
che sono nel processo.
Torniamo al discorso di prima del medico, vi rendete conto
che un imputato debba essere nelle mani di un apprendista stregone, non mi pare
assolutamente il caso a parte poi la conoscenza che il magistrato deve avere del
perito. Io devo sapere se quella persona è innanzi tutto affidabile, io ho coniato
quello che poi ha ripreso il Dott. Polidori "scienza e coscienza", io innanzi tutto
devo sapere se è una persona affidabile dal punto di vista etico e poi devo sapere
se è una persona affidabile dal punto di vista scientifico. Sono due cose essenziali
per me che giudico altrimenti quella certezza di cui parlavo prima non ha nessun fondamento
perché se io già so o meglio, non so se il perito è una persona tale da ispirarmi
fiducia ed è una persona che l'ho vista per la prima volta ma come faccio a dire:
"Si effettivamente quello che ha scritto è vero" da una parte, poi dovreste assistere
ad un dibattimento, qui ci sono dei periti esperti. Giorni fa tanto per fare un
altro esempio ho nominato, sempre per questa benedetta rotazione, ho nominato per
una stupidaggine, era una questione di confini, bisognava vedere che distanza c'era
tra una cosa e un'altra. Non ha capito assolutamente niente mi ha fatto una perizia
per così dire. E' stato fatto a pezzi dalla difesa perché dovete rendervi conto pure
di questo che non è che la cosa rimane tra me e lui, io Presidente, lui Perito di
parte ci mettiamo d'accordo, facciamo la relazione e basta. La relazione viene
discussa pubblicamente e quando è un processo importante se non si hanno i fondamenti
per resistere ad uno sbarramento di fuoco dei difensori ma cosa credete che possa
fare una povera creatura sbattuta lì in mezzo, non sono questioni semplici.
La rotazione, mettetevelo bene in testa, può avvenire solo
tra gli stessi periti aventi la stessa esperienza, la stessa professionalità, lo
stesso problema, la stessa situazione etica; io escludo nel modo più assoluto e
ritengo che debba essere così, non perché lo dico io, ma debba essere così, il perito
deve essere una persona di assoluta competenza e professionalità.
La rotazione non si può fare a vuoto o solo perché bisogna
favorire gli interessi economici di una persona, si dirà un ingegnere in questo modo
non farà mai perizie ebbene non farà mai perizie ma dove sta scritto, c'è per caso
un articolo della Costituzione che dice: tutti i periti devono fare perizie e devono
essere remunerati? Ditemi voi se esiste una cosa del genere. Questo è il punto e siccome
abbiamo già detto che è una persona che fa parte di un delicato sistema processuale
deve avere i crismi di quella professionalità e conoscenza dei fatti.
Il discorso è questo: certe volte voi non sapete nemmeno
che cosa significhi fare il perito, ma sul serio, andare per esempio nelle banche,
andare a rovistare tra i conti correnti, bisogna avere delle conoscenze che si
acquisiscono con la pratica, soprattutto con la pratica. Anche noi abbiamo iniziato
da ragazzini ma ci siamo sempre affidati ad un giudice più anziano. Io personalmente
ogni volta, ho fatto quasi sempre il giudice unico, ma ogni volta che avevo qualche
problema andavo a parlare con un giudice più anziano perché non è che si possano
risolvere i problemi solo perché avevo il titolo accademico per poterlo risolvere.
A mio avviso l'unico onere che il Collegio Periti Italiani
potrebbe assumersi una specie di scuola di specializzazione, una specializzazione
completa proprio con l'ausilio di periti vecchi, esperti nella materia, come si fa
in tutte le scuole di specializzazione. Io insisto nel dire ma come si può pretendere
che un ingegnere solo perché è ingegnere debba poter fare il perito, ma non sta scritto
da nessuna parte, come non sta scritto da nessuna parte che un medico debba esercitare
in corpore vili come si dice, sul povero disgraziato che gli capita davanti.
Questo è il mio punto di vista, credo che sia un punto di
vista di correttezza professionale.
Dott. ALESSIO RUSSO
Forse stiamo
arrivando a capire il perché noi proponiamo questi benedetti corsi di perfezionamento
universitario, di un anno per quelli che hanno una laurea, gli stessi medici purtroppo
per metterli sullo stesso piano degli altri, gli ingegneri, tutti quelli che hanno
un corso di laurea e un corso di laurea biennale o triennale a seconda che lo si voglia
far valere anche in campo europeo o meno perché c'è tutta una serie di tecniche
all'interno della perizia che vanno studiate, che io insisto a dire non sono poi
molte ma che sono essenziali così come magari forse un P.M. si allena nel come
interrogare anche un perito deve sapere, certamente non interrogare, ma sostenere
un interrogatorio sia del P.M., sia delle parti, sia della difesa, cioè non solo un
ingegnere proseguendo nell'esempio dell'ingegnere, può essere un ottimo ingegnere
ma un pessimo perito perché non sa nulla di tecnica peritale, oppure può sapere anche
molto di tecnica peritale però non essere adatto a sostenere per esempio un processo
magari al penale perché è uno che sotto interrogatorio rende troppo poco, per cui
pur dicendo comunque bene fa quasi pensare che era vero il contrario, quindi questi
corsi, secondo noi, non solo sarebbero benedetti ma sarebbero benedetti soprattutto
se fossero accolti anche dagli ordini professionali. A me dispiace, da una parte per
la sua persona sono felice che lei sia venuto anche nel pomeriggio, dispiace che gli
altri rappresentanti degli ordini invece dopo aver passato, per carità, tutta la
mattinata con noi nel pomeriggio siano latitanti perché si potrebbe pensare, da
parte di alcuni di noi, che magari non siano sensibili al problema e che forse invece
siano sensibili sempre ai loro problemi che probabilmente sono differenti da chi
opera in campo giudiziario.
Due flash prima di venire poi dai due avvocati che sono venuti
oggi, per proseguire da una parte a dire quello che il Collegio cerca di fare e
dall'altra vedere nei vari tribunali che cosa succede.
Dott. Sodini, il nostro delegato a Pistoia. Non so se vuoi
iniziare, io volevo che tu parlassi o di qualche cosa particolare, ultimamente ci
siamo frequentati telefonicamente, ci siamo conosciuti qua solo oggi ma ci siamo
frequentati telefonicamente in maniera abbastanza assidua perché ci sembra che a
Pistoia o lui è particolarmente sfortunato o succede spesso qualcosa di strano e
comunque volevo che lui magari mettesse in evidenza alcuni aspetti positivi, ammesso
che anche lui li ritenga tali del nostro Collegio, per le attività che fa, cito
sempre l'attività che il nostro presidente Mario Gerardi fa all'interno della sua
categoria che si tira sempre appresso qualche ragazzo, dietro il ragazzo è da intendersi
un ottimo professionista però in età ancora giovanile e lo conduce per mano facendogli
fare quelle esperienze che magari anche su temi magari anche molto stupidi ma uno
ci può inciampare tranquillamente anzi detto inter nos ci abbiamo inciampato quasi
tutti molto probabilmente. Prego Dott. Sodini
Dott. UGO SODINI (Delegato per la Provincia di Pistoia e Consulente Tecnico in psicologia)
La precisazione
innanzi tutto che vorrei fare per quanto riguarda il Tribunale di Pistoia, io per
l'esperienza che sto facendo debbo dire che le cose mi sembra che vadano abbastanza
bene, esistono gli albi sia per i CTU sia per i periti ecc. Premetto che io mi occupo,
esclusivamente sono uno psicologo lavoro soprattutto nel diritto di famiglia per la
percentuale degli incarichi che accadono sono per individuare le migliori condizioni
di affidamento e quindi è essenzialmente questo.
L'accenno che faceva il Dott. Russo si riferisce a un'esperienza
che io ho fatto, ormai parzialmente conclusa, come CT di parte in un procedimento in
Corte d'Appello dove certamente chi era stato incaricato di elaborare una CTU poteva
comportarsi in molti modi e mi pare che non abbia scelto uno dei migliori, ecco questo
poi ha dato adito poi alla mia frequentazione telefonica con il Dott. Russo e questo
pone un problema, a me pare, specifico cioè quello della formazione.
Io sono circa venti anni che faccio lo psicologo, naturalmente
si può imparare sempre e meglio a fare lo psicologo però o in venti anni di professione
uno ha imparato o non lo impara più, non è la stessa cosa quando si deve fare questa
professione applicata, come già qui molti autorevoli oratori hanno detto prima di
me, in ambito processuale, per il tribunale come CTU o come perito perché, in effetti,
le conoscenze che vengono chieste vanno anche al di là delle conoscenze esclusivamente
cliniche nel mio ambito, quindi che sia necessario avere una formazione specifica,
il corso di laurea in psicologia fino a qualche anno fa non prevedeva nessun insegnamento
di psicologia giuridica, oggi le cose stanno in maniera molto diversa per fortuna,
comunque si stanno sviluppando mi pare in maniera piuttosto interessante però è certo
che delle acquisizioni da questo punto di vista dovrebbero essere maturate prima di
essere inseriti negli albi del tribunale.
Io quando ho fatto domanda in base al mio curriculum sono
stato inserito, ma non so fino a che punto le mie conoscenze tecniche, giuridiche
erano veramente in linea con i parametri che ho sentito descrivere qui, a cui ho
sentito fare riferimento. Condivido, se parlo come psicologo, condivido certamente
le preoccupazioni che il Professore che ora non vedo diceva a proposito delle misurazioni
particolarmente la misurazione della psiche, figuriamoci se si riesce a dare
un'indicazione precisa, quando si deve fare un profilo di personalità, quando si
devono andare a cercare implicazioni talmente profonde non c'è neanche univocità di
linguaggio. Ci sono scuole teoriche molteplici per cui alcuni descrivono complessi
d'Edipo come cose fondamentali altri, come me, pensano che potrebbe essere un complesso
di musica leggera insomma diventa difficile intendersi su questo, per cui certamente
avere un metro di paragone comune almeno da un punto di vista fenomenologico per far
arrivare, ad individuare specifici aspetti sarebbe di grande importanza per cui al
di là delle cose che ho detto certamente mi sento di caldeggiare e di sostenere la
possibilità di avere dei corsi che preparino, post-laurea ad avere un linguaggio
comune per intenderci almeno su un livello diciamo minimo condivisibile quando si
va in ambiti così complicati. C'è una conflittualità estremamente alta in queste
situazioni intorno ai figli, intorno alle assegnazioni è difficili fare delle operazioni
in un clima sereno per cui certamente se ci si trova a lavorare con colleghi che hanno
un quadro sostanzialmente simile di riferimento questo aiuta molto.
Dott. ALESSIO RUSSO
Vogliamo sentire
l'Avvocato Maurizio Povia, Vice Procuratore onorario al Tribunale di Velletri se non
ho sbagliato. Prego.
Avv. MAURIZIO POVIA (Vice Procuratore onorario al Tribunale di Velletri)
Innanzi tutto
grazie a tutti per avermi invitato. Vorrei iniziare la mia breve relazione puntualizzando
un aspetto, allora io come professione sono un avvocato e mi occupo di consulenze
internazionali, inoltre svolgo la funzione di Procuratore onorario, riterrei che
sarebbe più opportuno in questo momento focalizzare il mio intervento su un aspetto
che forse agli amici qui presenti può interessare maggiormente. La possibilità di
consulenti tecnici e quindi dei periti in ambito internazionale, per esperienze
avute presso organismi internazionali in quanto come ho detto prima mi occupo di
questo settore da ormai dieci anni e quindi magari vorrei soprattutto parlare e
porre l'attenzione sui criteri di ammissibilità, sui requisiti per partecipare a
organismi internazionali come consulenti.
Innanzi tutto va detta una cosa che a livello di prospettive
comunitarie per quanto riguarda la figura del consulente tecnico quindi del perito
con la possibilità di rendere equipollenti i titoli in relazione a varie condizioni
si capisce da soli come sia importante, come sia interessante avere le antenne pronte
per i giovani periti e consulenti qui presenti alle opportunità che gli vengono presentate
dai vari organismi internazionali sia comunitari che esterni.
Per quanto riguarda gli organismi comunitari e parlo di progetti
a cui ho partecipato e quindi sono in grado di dare maggiori cognizioni, parliamo del
progetto Egip, Giop per quanto riguarda le internalizzazioni delle imprese, allora
in tutta questa serie di progetti c'è sempre necessario delle figure professionali
che oltre a seguire il promoter privato quindi può essere un'impresa, seguono costantemente
l'Ente mutuatario responsabile del progetto unitario che per quanto riguarda l'Italia
e per quanto riguarda l'Italia, il progetto Giop ed Egip è la Simest. Allora che
cosa succede? Questi signori hanno necessità di individuare dei propri professionisti,
dei propri consulenti che gli diano delle valutazioni di vari aspetti di cui può
essere un progetto, può essere l'impatto ambientale in cui quindi vi è una società
di ingegneri o può essere l'impatto architettonico di un'opera o può essere per ipotesi
vari altri aspetti di carattere anche economico-giudiziario.
E' molto informale il modo per partecipare e quindi per essere
iscritti nella lista dei consulenti tecnici di questi organismi. E' sufficiente presentare
un curriculum in inglese presso, in Italia ripeto è la Simest che sta a Roma, nel
quale vengono specificate le proprie specifiche competenze e quindi un ingegnere o
può essere un perito gemmologo o un geologo o varie altre competenze fanno un breve
curriculum vengono spediti per posta elettronica, una cosa estremamente informale,
al sito della Simest o al sito del progetto Egip o Giop, viene fatto un primo esame
e successivamente vengono contattate queste persone per dare ulteriori delucidazioni
circa le proprie competenze tecniche, al che segue una short list nella quale poi
successivamente, presso una serie di passaggi si arriverà alla scelta del consulente.
E' importante questo perché ritengo che sia importante e determinante per un consulente,
parlavamo prima che gli spazi in Italia per le procedure presso i tribunali, presso
altri organismi magari possono essere limitati, ma perché non provare in questi altri organismi in questi altri momenti.
Per quanto riguarda la Banca Mondiale la procedura è più complessa e si articola in
una serie di fasi innanzitutto devono essere individuate le società di consulenza,
le quali devono avere al proprio interno in varie forme dei professionisti con almeno
cinque anni di esperienza che devono avere commesse per almeno tre anni consecutivi,
queste sono le condizioni indefettibili perché possano partecipare a queste selezioni
dopo di che cliccando sul sito della Banca Mondiale c'è un sistema particolare che
si chiama Decon nel quale via email vengono spedite queste informazioni preliminari,
vengono selezionate queste informazioni preliminari e vengono immediatamente contattati
per un ulteriore aggiornamento.
Allora perché è importante questo? Il direttore del dipartimento,
responsabile del progetto, ha bisogno, faccio un esempio concreto, di un gemmologo
per un'indagine gemmologica e magari è necessario, si ritiene opportuno individuare
un operatore italiano, quindi un consulente italiano, perché un progetto riguarda
come partner un partner di un paese che può essere un paese africano o un altro paese
in via di sviluppo e un partner italiano, quindi si ritiene opportuno per vari motivi
individuare per ipotesi un geologo o un gemmologo italiano, quindi vengono individuati
da questa short-list in base ad un documento preliminare che si chiama Tor è un
documento preliminare stilato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Mondiale
nel quale sono stabiliti i criteri in base ai quali verranno selezionati i consulenti.
Dopo di che in base a questi criteri viene fatta una prima short-list, una prima
selezione e da questa short-list vengono spedite delle lettere d'invito al quale
vengono chiamati a partecipare una serie di consulenti e poi si avrà la selezione
finale.
Ho voluto parlare brevemente di questi argomenti perché
ritengo che probabilmente siano pochi conosciuti e siano interessanti anche in una
prospettiva di sviluppo professionale per i consulenti qui presenti.
Per quanto riguarda la mia esperienza professionale come
Procuratore, quindi presso il Tribunale di Velletri non faccio altro che concordare
con quello che diceva prima il giudicante. Sono d'accordo con il fatto che, per fortuna
io mi occupo di penale, debba essere necessariamente garantita la massima professionalità
del perito, del consulente tecnico per quanto riguarda il Pubblico Ministero e questo
necessariamente presuppone delle conoscenze che devono essere fatte sul campo e che
devono essere comprovate da professionalità e quindi sono anche pienamente d'accordo
con la posizione del Collegio Periti Italiani che quindi chiede un corso di laurea,
di specializzazione; anche perché questo corso di laurea, di specializzazione è
determinante anche per partecipare a questi progetti esterni internazionali perché
è chiaro che per poter partecipare a questi progetti bisogna avere oltre che dei titoli
delle esperienze professionali e pratiche, queste esperienze professionali potrebbero
essere sviluppate e migliorate presso dei stage, presso dei periti più anziani e
solo dopo aver fatto questi stage fare degli esami di stato, esami di abilitazione
che gli consenta di accumulare oltre che dei titoli professionali anche dei titoli
di carattere pratico.
Quindi con questo mio breve intervento ritengo di concludere
e comunque sono sempre a vostra completa piena disposizione per quanto riguarda
qualsiasi informazione o magari rispondere alle vostre domande per quanto riguarda
le possibilità di sviluppo internazionale del perito, del consulente tecnico e quindi
gli strumenti tecnici e i requisiti per poter partecipare a questi procurament, come
vengono definiti.
Dott. ALESSIO RUSSO
Prima dell'intervento
dell'altro avvocato volevo intanto ringraziare l'opera dell'Ing. Agostini perché è
stato grazie alla sua iniziativa che questo convegno si è realizzato, se magari ti
avvicinavi volevo che anche tu contribuissi a fare alcune considerazioni, così come
riinvito l'Avvocato Carbone a rientrare tra di noi anche perché mentre lei arrivava
sull'intervento del Dott. Ugolini si è parlato sia della proposta di legge, io li
chiamo solo studi professionali di consulenti tecnici, voi se non altro avete una
lunga esperienza in merito, ma soprattutto volevo avere un suo parere su quella
proposta di legge del Consulente Tecnico a Futura Garanzia che abbiamo illustrato,
non so se lei c'era più, nel retro del nostro giornalino.
So che il Prof. Franco aveva una serie di considerazioni,
ne vorrei intanto una. L'altra la vediamo dopo.
Prof. MARIO FRANCO (Perito Analisi e comparazione della grafia)
Tra le tante
cose che ho sentito ad esempio il fatto, che mi sembra sia da rivedere, che una volta
che uno è laureato di diritto deve essere iscritto all'albo dei consulenti e da quel
momento è perito. Da diversi convegni nei quali si è dibattuto questo tema i magistrati
che finora sono intervenuti numerosi compreso il Ministro allora della Giustizia On.
Biondi, che ha partecipato, era concorde con noi nel riconoscere che non si è laureati
e contemporaneamente periti. Ecco qui la necessità che da tempo il Collegio Periti
Italiani sta muovendo, una delle tante proposte che sta facendo, che stiamo cercando
di portare avanti, anche se con certe difficoltà perché ci si scontra delle volte
con degli ordini professionali che non tutti concordano con la nostra proposta, cioè
quella di istituire dei corsi universitari, ma non perché come ho sentito dire oggi
con questi corsi si trasforma il perito in tuttologo, non è assolutamente vero, i
corsi riguardano specificatamente la teoria per preparare i futuri periti, perché
ogni perito, per ogni specialità dal medico al chimico, al balistico, al grafico hanno
un'inquadratura generale che deve essere quella e qui i magistrati presenti possono
dirci se ho ragione o meno quando dico e asserisco, penso senza temi di smentita,
che molto spesso la non conoscenza, l'ignoranza meglio del codice di procedura o
penale o civile fa si che la perizia e quindi il processo venga rinviato o per nullità
formali o per altre cose, per questo ad un certo punto il corso che il Collegio Periti
Italiani sta cercando a forza di far entrare nella mentalità di tutti i periti è
proprio quello di dare una preparazione generale sull'inizio della preparazione del
perito che poi specificatamente entrerà settorialmente per il medico o per il chimico
sicuramente con materie professionali differenti.
Questo è una delle proposte che il Collegio sta portando
avanti e spero che non ci siano discordanze con gli ordini o anche con gli altri
relatori qui presenti o anche con quelli che oggi hanno voluto farci cura di partecipare
a questo convegno.
Dott. ALESSIO RUSSO
Adesso sentiamo
l'Avvocato Leonardo Arnese, avvocato del Foro di Teramo.
Avv. LEONARDO ARNESE (Avvocato del Foro
di Teramo)
Buonasera a tutti
gli intervenuti, vi ringrazio per la partecipazione e ovviamente unisco questo ringraziamento
a chi mi ha invitato ed approfitto per portare il saluto del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati al quale appartengo, di Teramo e passo brevemente sul filo dell'intervento
del giudicante che mi ha preceduto congeniale direi a questo intervento a trattare
brevemente i limiti di ammissibilità di utilizzabilità ovvero del consulente tecnico,
ovvero della consulenza tecnica nella materia giuridica penale. Per fare ciò colgo
l'occasione offertami da un'impugnazione del Pubblico Ministero verso una sentenza
di proscioglimento recente del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Pescara anch'essa recentemente decisa dalla Corte d'Appello dell'Aquila, quest'ultima
eccellentissima Corte sull'impugnazione appunto proposta dal P.M. nel richiamo esclusivo
alle risultanze di indagini durante le quali c'erano stati tre consulenti tecnici e
quindi tre consulenze tecniche concludeva, ripeto la Corte, negando ogni considerazione
ai risultati della consulenza tecnica o delle consulenze tecniche alla quale appunto
nell'impugnativa faceva espresso riferimento il Pubblico Ministero e ricorso nei motivi
d'appello.
Quest'esclusione diciamo della consulenza tecnica o meglio
tale decisione di inammissibilità del mezzo tecnico in materia giuridica-penale nella
prova penale risiede riassuntivamente nel fatto che, specifico a mie parole, che se
il magistrato può essere peritus peritorum non altrettanto e quindi al contrario il
perito non può fare, non può svolgere attività proprie del magistrato dal momento
che quest'attività ha prerogative tipiche, assolute del magistrato e quindi non delegabili
e mi spiego meglio. In sostanza la Corte d'Appello partiva dalla citata impugnativa
per affrontare un tema che sia pure evidentemente d'importanza marginale nell'economia
e nell'utilità del procedimento trattato e di cui non faremmo cenno nel merito è stato
oggetto e quindi lo è a tutt'oggi tant'è che ne stiamo parlando di considerazioni
critiche molto diffuse con appunto il tema dei consulenti tecnici giuridici oppure
burocratici nominati dalle Procure, oggi dalla Procura dopo la riforma, tale tema
veniva trattato dalla Corte eccellentissima di cui parlavo conformemente a tutti
quei punti di riferimento giurisprudenziali che ha trovato sul tema e quindi con
rigorosa direi applicazione di questi principi di precedenti giurisprudenziali e
altresì possiamo affermare che tale decisione sul tema trova riscontro nell'autorevole
dottrina secondo la quale addirittura risulterebbe illegittimo richiedere, impiegare
un contributo di consulenza concernente aspetti tecnici ovviamente pur quando l'interpretazione
delle norme si rivelasse nelle discipline extrapenali particolarmente difficoltoso.
A prescindere quindi dal caso sottoposto al vaglio dell'eccellentissima
Corte di riferimento in ordine al tema in argomento è necessario riferirsi principalmente
al c.p.p. e quindi all'art. 220 noto a tutti che però ripercorro con voi testualmente
in esso si legge che la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini per acquisire
atti o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o
artistiche. Ne deriva che la perizia viene disposta quando ricorrono questi presupposti
tassativi di specifica competenza tecnica o scientifica o artistica.
Per ricordarla a me stesso oggi la perizia, nell'attuale
concezione appunto del legislatore non è più come nel codice abrogato un mezzo di
prova ma è solo uno strumento tecnico per offrire all'interpretazione quindi per
offrire la soluzione di tutti quei problemi e questioni che richiedono tali particolari
conoscenze di materie tecniche, scientifiche e artistiche. Tutte queste competenze
a ben vedere sono particolari, sono tutte specifiche quindi per stessa definizione
vanno escluse dalle nozioni della comune normale esperienza, ne deriva di per sé
quindi per conseguenza egualmente naturale l'inammissibilità della stessa consulenza
ovvero l'inammissibilità dell'esame dello stesso consulente che l'ha redatta quando
l'attività di perizia o quando l'attività sulla quale deve essere sentito il perito,
il consulente tecnico non ritiene e non richiede tali specifiche competenze cui
l'articolo 220 subordina la nomina del consulente tecnico. Ne deriva allo stesso
modo l'inammissibilità assoluta quando l'attività non ritiene e non richiede quelle
altrettanto specifiche competenze cui l'art. 359 questa volta, ma allo stesso modo
il 220 condiziona l'intervento del consulente tecnico nel corso delle indagini preliminari.
In concreto quindi al di là dei riferimenti puntuali dell'autorevole
dottrina seguita dalla Corte qual è l'opportunità della decisione della Corte sul
tema in argomento e quali considerazioni favorisce? Riassuntivamente potremmo dire:
l'inutilizzo delle consulenze tecniche cosiddette atipiche ove per atipiche s'intendono
quelle carenti dei presupposti di cui al 220 e carenti dei presupposti di cui al 359
atipiche o anomale che dir si voglia nei dibattimenti così come l'inutizzabilità e
l'utilizzo delle deposizioni dei consulenti tecnici cosiddetti anch'essi atipici oppure
anomali. Allo stesso modo un'altra considerazione potrebbe essere quella di inutilizzo
delle stesse consulenze tecniche dei giudizi abbreviati. Allo stesso modo l'inutilizzo
delle consulenze tecniche nelle udienze preliminari di fronte al giudice per le indagini
preliminari con le conseguenti ulteriori considerazioni, ovviamente di portata generale,
di considerazioni generali di un'assoluta illegittimità di quei provvedimenti
dell'autorità relative alla liquidazione di spese per tali consulenze cosiddette
tecniche, cosiddette atipiche o anomale poste a carico delle parti private ed infine,
ed è una considerazione ancora più generale ma comunque susseguente, di altrettanto
generale orientamento o di contenimento anch'esso doveroso delle spese di giustizia
in tema di consulenze tecniche in particolare se trattano di atipicità o di anomalia
nella nomina o nell'attività.
Facendo quindi un passo in dietro rispetto a tali conclusioni
che ho riassunto per derivazione dalla decisione della vicina corte abruzzese posso
sempre in tema restrittivo in tema di limiti della consulenza affermare che la nomina
del consulente legale e in qualche modo credo di averlo già sentito da parte del P.M.
è in qualche modo assimilabile alla nomina di un avvocato quale perito di parte della
difesa e a proposito della nomina detta faccio un riferimento brevissimo all'art. 73
delle disposizioni di attuazione del c.p.p. che stabilisce che il P.M. di regola
sceglie la persona iscritta nell'albo dei periti, ma di regola; l'art. 67 che fa
immediatamente seguito nell'ambito sempre delle disposizioni di attuazione a sua
volta prevede tale istituzione dell'albo dei periti e fa una particolare menzione
o riferimento ad esperti di nell'ordine leggo: medicina legale, psichiatria, contabilità
quindi ingegneria, balistica, infortunistica, chimica, analisi ed infine comparazione
grafica. Quindi restiamo nell'ambito di limiti ed inoltre quando il giudice nomina
come può comunque fare un perito non iscritto o come esperto in detto albo il giudice
deve però indicare specificatamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta
operata. Le Procure della Repubblica, e restiamo nell'ambito dei limiti, lo ricordo
hanno piena disponibilità della polizia giudiziaria sia delle sezioni specializzate
apposite sia di quelle sezioni appartenenti comunque ad altri uffici sinteticamente:
carabinieri, guardia di finanza, agenti di custodia, corpo forestale dello stato,
guardie provinciali, comunali, vigili del fuoco e via dicendo, capitanerie portuali
e quant'altro.
Inoltre posso affermare in ordine ai limiti che non può un
giudice avvalersi di consulenti tecnici legali e burocratici per l'esame di carteggi,
di pratiche amministrative, per ricerche normative, per pareri sullo svolgimento di
procedimenti amministrativi alla luce di ciò trattasi quindi comunque di un avvaloramento
di questa competenza particolare, specifica è quella alla quale il C.T. deve ritenersi
o presumersi fornito di cui all'art. 221 del c.p.p. al contrario di quelle anomale
competenze e di quelle anomale, diciamo, serie di manifestazioni di cui in passato
siamo pieni, di anomali consulenti che hanno cercato possiamo dire di giustificare
il loro ruolo con tendenza di ricerca di responsabilità poco ravvisabili. Tali vecchie
esperienze ritengo maturate sul tema, almeno in termini generali, hanno pure contribuito
ad assegnare alle Procure e quindi alla pubblica accusa un ruolo che il nuovo codice di
rito ha superato sicuramente di un balzo ciò accade con l'affermazione che il P.M.
deve svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta
alle indagini e ci riferiamo al 358.
Pertanto tornando allo spunto che ci ha offerto il destro
o la leva o il punto d'appoggio per parlare di questi limiti da parte della Corte
d'Appello autorevole che non ha perso l'occasione in tema di risultanze peritali in
tema appunto di valutazione delle stesse risultanze possiamo dire che essa fa derivare
nei casi di ricorrenza d'ogni presupposto di legge per la disposizione di consulenza
tecnica quindi per l'esame di consulenti tecnici in materia giuridico penale e cioè
ripeto nei casi in cui l'inquirente non è dotato di tutte le capacità tecniche che
il lavoro appunto richiederebbe dicevo fa derivare che il giudice in tali casi appunto
una volta acquisita la consulenza tecnica non deve fornire l'autonoma dimostrazione
dell'esattezza delle conclusioni peritali, quando appunto ritenga di darvi adesione
a tutto ciò ritenendosi sufficiente che nella motivazione del provvedimento giurisdizionale
risulti come tale adesione del giudicante sia frutto soltanto di uno studio condotto
sul presupposto delle conclusioni peritali sia per la particolare competenza cui il
perito sia fornito 221 c.p.p. sia per l'impegno che il C.T. deve assumere all'atto
del conferimento dell'incarico senza il 226 comma primo del c.p.p. siano fino a prova
contraria affidabili. Soluzione questa di conforto quindi quell'offerta dalla Corte
di Appello sul tema dei limiti della consulenza tecnica perché nella delibazione
principale e prioritaria della ricorrenza dei presupposti per l'utilizzo del consulente
che in questo caso è escluso, si determina anche l'ambito addirittura della manifestazione
dell'eventuale adesione da parte del giudicante alle conclusioni peritali ovviamente
in questo caso tipiche cioè quelle specifiche, quelle particolari nel senso di estraneità
alla comune esperienza e quindi come tale fondatissime e in definitiva conclude in
tal senso come vantaggio per la giustizia che nell'adesione alle ragioni delle conclusioni
peritali ripeto non deve seguire un iter particolarmente motivazionale ma percorre
semplicemente la via di controllo prioritario principale dei presupposti di affidabilità,
della specificità, della competenza della materia affidata al perito.
Io ritengo di aver esaurito lo spunto offertomi dalla recentissima
decisione della Corte d'Appello e ritengo sicuramente congeniale ai fini del convegno
sicuramente conseguente alle conclusione del giudicante che mi precedeva. Grazie
Dott. ALESSIO RUSSO
Avvocato Leonardo
Carbone, a livello personale io non riesco a digerire questo fatto che il P.M. debba
raccogliere anche le prove a favore dell'imputato, sì a norma di codice l'abbiamo
letto però io non riesco a digerirlo, sarà che non riesco a crederci.
Mentre pensavo che il Dott. Ugolini si organizzasse alcune
considerazioni sull'ultimo intervento, immagino che tu voglia, non so poi me lo dirai,
volevo sapere intanto questa considerazione mia personale su questa raccolta delle
prove a favore dell'imputato da parte del P.M. e se credeva, se voleva spendere due
parole a favore o contro quella proposta del consulente a futura garanzia.
Avv. LEONARDO CARBONE
Io devo dire che
non ho partecipato e mi dispiace alla prima parte pomeridiana perché sono arrivato
in ritardo. Mi limito ad esprimere il mio parere personale ovviamente su questa proposta
di legge che tenta di introdurre nel c.p.p. una figura un po' nuova quella del difensore
a futura garanzia dell'indagato ancora ignoto, ma ancor di più quella del consulente
tecnico a futura garanzia dell'indagato ancora ignoto.
Sono norme che onestamente non conoscevo questa proposta di
legge ma siccome tende ad instaurare il contraddittorio anche fra la persona ignota,
tende a garantire maggiormente la persona umana e quando parlo di persona, l'imputato
non è qualcosa di astratto, l'imputato è una persona fisica che deve avere la più
ampia garanzia possibile e quando parlo di contraddittorio delle parti e quando si
parla di riequilibrio del rapporto tra accusa e difesa non parliamo di cose astratte,
parliamo di cose vere, qui c'è il Pubblico Ministero e può confermare le circostanze
perché stiamo "giocando" con la libertà della persona, quindi ogni strumento, ogni
norma qualsiasi cosa che tenda a garantire maggiormente l'imputato io non posso che
essere favorevole e questo disegno di legge, questa proposta di legge mira a garantire
anche il procedimento verso ignoto, questa persona che ancora non conosciamo non può
che trovarmi favorevole a questa proposta.
Però vorrei evidenziare una cosa quando si parla che il
difensore d'ufficio nomina il consulente tecnico, se viene nominato dal difensore
d'ufficio è sempre un consulente di parte, se lo nomina il P.M. è sempre un consulente
di parte, allora a questo punto io ho qualche perplessità sull'attendibilità delle
risultanze di eventuale prove acquisite dal C.T.U. che diventa di parte e quindi
esprimo qualche perplessità su questo sistema per tutto il resto mi va bene soltanto
il fatto che venga nominato dal difensore d'ufficio perché praticamente è il difensore
che se ne preoccupa, non c'è bisogno perciò dell'autorizzazione, io sono difensore,
mi trovo il mio consulente di parte, lo scelgo io, o c'è qualcosa che mi sfugge?
Dott. ALESSIO RUSSO
Per ricostruire
quella situazione di quando invece esistendo l'imputato, l'imputato cosa fa? Si sceglie
l'avvocato, quindi siamo sempre in quella parte là solo che se io non sono l'imputato
perché nessuno ancora mi ha imputato, nessuno prende neanche le mie difese.
Avv. LEONARDO CARBONE
Io sono favorevole
a queste innovazioni l'unico dubbio è il fatto che debba essere nominato dal difensore
d'ufficio, sempre come consulente di parte, ok mi sta bene.
Dott. ANTONIO UGOLINI
Posso un secondo,
il problema è questo va impostato sulla riforma che è stata fatta dalla sentenza
della Corte Costituzionale dell'art. 358 dove dice che ormai il P.M. non è più tenuto
a fare anche le indagini a favore del futuro indagato o dell'indagato. Ci troviamo
completamente fuori dalla difesa di qualsiasi persona che potrebbe un domani essere
chiamata a rispondere di indagini che sono state fatte di tipo distruttivo ossia che
hanno fatto terra bruciata di dover rispondere di analisi per esempio analisi di tracce
di sangue, tracce di sperma, materiali che non può essere esaminato altro che nell'immediatezza
del fatto. Se in quel momento ci sono dei consulenti del P.M. che agiscono magari
in perfetta buona fede, io non voglio mai entrare nella malafede, ma in perfetta buona
fede agiscono e fanno un analisi sbagliata, come è successo in certi posti, grossi
processi specie in Sicilia, che cosa ci siamo trovati? Ci siamo trovati poi che nella
difesa fatta ad anni di distanza perché una volta è uscito fuori un collaboratore,
una volta perché le indagini hanno tirato a lungo ecc. ecc., uscirà fuori una persona
che diventa un imputato.
Questa persona è costretta a fare, a impostare la sua difesa
non più su del materiale vivo ossia dei reperti ma su delle carte, queste carte possono
avere un vizio ab origine, a questo punto per poter sanare e dare veramente adito alla
questione del processo giusto che ormai è diventato la parità dovrebbe per lo meno
secondo quanto dovrà essere affrontato in pochi giorni, mi sembra che ci sia una disparità
enorme perché il P.M. può chiamarsi chi gli pare e il povero disgraziato che domani
sarà indagato o quello che sia si trova a dover discutere su cose già fatte, terra
bruciata. Allora a questo punto proprio si prevede la possibilità com'era il defensor
ventris la possibilità di dare se non altro un contraddittorio immediato.
Avv. LEONARDO CARBONE
Ma ci troviamo,
diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda, io ho detto qualsiasi provvedimento, qualunque
strumento venga tradotto in ordinamento a garanzie della persona, a garanzia dell'imputato
non può che trovarmi favorevole, quindi quello che diciamo è la stessa cosa.
Dott. ANTONIO UGOLINI
In linea generale
diciamo la stessa cosa però il problema è questo. Dato che ho affrontato i due problemi:
il patrocinio gratuito e la riforma sicché c'è questo, di fatto, siccome esiste anche
il patrocinio gratuito l'estensione dei diritti dell'indagato o dell'imputato o quello
che sia vanno tutelati al 100% e appunto per questo l'istituzione soprattutto del consulente
di parte ha ormai una prevalenza anche rispetto a quello che potevano essere le vecchie
conoscenze, le vecchie cose sicché soprattutto il rapporto tra avvocato e consulente
deve completamente mutare perché stiamo mutando ormai anche il tipo del processo.
Dott. ALESSIO RUSSO
C'è la Dott.ssa
Gerunda che voleva inserirsi.
Dott.ssa MARGHERITA GERUNDA
La legge è chiarissima
nel punto. Il P.M. ha il dovere di fare le indagini sia contro un indagato sia a favore,
per la semplice ragione che il P.M. non è la pubblica accusa, è il rappresentante
dell'interesse dello Stato a raccogliere le prove contro chi è veramente colpevole.
Non un colpevole, ma il colpevole. Quindi è chiaro che il dovere di raccogliere le
prove anche a favore deriva proprio dalla sua funzione dal fatto che è una parte
pubblica.
La Corte Costituzionale ha voluto limitare quest'esclusione
al fatto, all'ipotesi in cui vi sia un indagato che sia raggiunto da tutta una serie
di elementi di prova sufficienti per il rinvio a giudizio a questo punto si dice il
Pubblico Ministero ha esaurito il suo compito. Questo non significa che non debba
raccogliere le prove a favore ma non ha l'onere di andare a cercare prove a favore
quando ha raggiunto tutto un insieme di prove sufficienti al rinvio a giudizio,
questo diciamo è il senso un po' più limitativo rispetto a quello mi sembrava avesse
riferito lui, quindi certamente ha l'obbligo di raccogliere le prove anche a favore
ma il punto a mio avviso, è un pochino spostato in avanti, il punto in cui io trovo
delle carenze legislative. Il Pubblico Ministero anche quando raccoglie le prove a
favore dell'indagato comunque non ha l'obbligo di esibirle al giudice delle indagini
preliminari o al giudice del dibattimento e tanto meno al giudice del tribunale della
libertà, il che a mio avviso è estremamente sperequativo per quanto riguarda il rapporto
tra le parti vi faccio un esempio. Ne parlavo un attimo prima con il collega, giorni
fa parlando con un avvocato mi sottoponeva, giusto tanto per parlare, una situazione
che riguardava un suo cliente che era stato accusato di estorsione da un certo tizio
e fra le prove dell'estorsione a parte la deposizione di costui che diceva che aveva
ricevuto delle chiare richieste diciamo diversamente di denaro c'era anche stato il
fatto che gli era stato bruciato un magazzino contenente certa merce e che un tale
aveva creduto di riconoscere un'autovettura la cui targa corrispondeva grosso modo
a quella dell'indagato, il cliente di questo avvocato, che passava a quell'ora davanti
al magazzino. Naturalmente incarcerato sulla base di queste prove si proclamava innocente
e l'avvocato pensò di contattare quella persona che aveva dichiarato di aver visto
questa macchina passare e questa persona diceva: "Sì, io sono stato sentito dalla
polizia e dal Pubblico Ministero, ho detto quello che avevo visto, non ero molto
sicuro della targa della macchina, però mi hanno detto no, no guarda sicuramente la
macchina è quella." Altra persona indicata dallo stesso imputato era invece in grado
di dire che lui si trovava in un altro posto proprio con quella macchina, fuori Roma.
L'avvocato contatta questo secondo test il quale dice: "Sì è vero sono in grado di
dire che stava fuori Roma con me, sono stato sentito pure io dalla polizia e dal
Pubblico Ministero ed il Pubblico Ministero mi ha detto se insisti con questa balla
finisci male, io ho insistito ma poi francamente non è che sono un eroe, non ho
proprio detto lo deporrò fino alla morte in questa cosa, certo comunque ho dichiarato
che l'alibi reggeva". L'avvocato che nel frattempo aveva fatto ricorso al Tribunale
della Libertà vede la deposizione del primo teste quello che aveva dichiarato di
aver visto la macchina che dalla deposizione, sembrava che fosse sicurissimo di
avere dato il numero di targa. Non vede la deposizione dell'altro test che pure era
stato sentito sia dalla polizia sia dal Pubblico Ministero. A richiesta specifica
al Pubblico Ministero: "Vuole inviarmi o darmi lettura di questa deposizione?"
riceve una risposta negativa e siccome mi chiedeva se secondo me era una cosa giusta
io ho dovuto dirgli che poteva non essere una cosa giusta dal punto di vista etico,
però non aveva commesso nessuna irregolarità perché, in effetti, non c'è l'obbligo
di trasmettere anche gli elementi di prova a favore perché il Pubblico Ministero
dice: "Secondo me questo ha detto un sacco di balle" è possibile, però è chiaro che
c'è l'obbligo di svolgere le indagini, a mio avviso, ha senso se è congiunto con
l'obbligo di investire il giudice che potrà essere il GIP, potrà essere il giudice
di dibattimento o del Tribunale della Libertà di tutto il complesso delle indagini,
quindi anche di quelle che vengono fatte diciamo a favore dell'imputato e che magari
lo stesso Pubblico Ministero ritiene non attendibili perché il giudice deve valutare
l'intero.
Ai tempi in cui c'era il Giudice Istruttore il Pubblico Ministero
trasmetteva tutto poi il Giudice Istruttore valutava ciò che era giusto, ciò che
era attendibile, ciò che era falso, ciò che era assolutamente da buttare nel cestino,
ma se il Pubblico Ministero con l'attuale procedura ha la facoltà di fare una scrematura
voi capite che ci sarà sempre questa mancata parità tra accusa e difesa.
Per quanto riguarda poi la proposta di legge di cui si è
parlato, io esprimo tutte le mie perplessità perché in effetti l'ignoto non è un
imputato e non lo sarà mai perché finché resterà ignoto non potrà mai essere rinviato
a giudizio, perché rinvii a giudizio per ignoti non se ne conoscono, prima cosa.
Seconda cosa. Sì ma l'ignoto verrà poi scoperto, bellissima cosa, di solito non succede,
però mettiamo nel 100% dei casi, quello che lo incrimina comunque non può mai essere
il massimo della prova cioè è un elemento di prova, un elemento di prova che può
essere utilizzato contro di lui ma non potrà mai essere l'unico elemento di prova.
In più vi dirò la contestazione che fa l'imputato una volta scoperto degli elementi
di prova raccolti nei suoi confronti è sempre molto più importante di quella che
può essere se vi ha partecipato tramite un suo ignoto incaricato perché poi chi vi
dice che lui avrebbe incaricato quell'avvocato o quel consulente tecnico, così come
stanno le cose può contestare tutto e diciamo la nebbia che riesce a stendere sulle
prove gli giova.
Se viene fuori un avvocato, un avvocato d'ufficio, che tutto
sommato lui non lo avrebbe neanche chiesto, un consulente tecnico nominato dall'avvocato
d'ufficio che magari nessuno avrebbe mai nominato e lui stesso non avrebbe mai nominato,
il materiale raccolto può essergli opposto assolutamente come se avesse partecipato
alle operazioni e quindi lui non potrebbe giovarsi neanche della nebbia che può spargersi.
Quindi secondo me non sarebbe un vantaggio per l'imputato e comunque sarebbe un
inutile appesantimento delle operazioni.
A mio avviso la cosa più importante è proprio quella di dare
al Pubblico Ministero l'onere di trasmettere l'intero risultato delle indagini fino
a quel momento svolte sia al GIP, sia al Tribunale delle Libertà e ovviamente anche
al Tribunale per il dibattimento. Grazie
Dott. ANTONIO UGOLINI
Questo è il
problema perché gli atti irripetibili possono essere pure compiuti in perfetta buona
fede, male, questo è l'unico problema.
Dott.ssa MARGHERITA GERUNDA
E nel momento in cui
questo viene, dice va bene a me questi atti irripetibili a me non interessano, non
ci ho partecipato, cosa volete da me?
Dott. ANTONIO UGOLINI
Dove esiste la
norma sì, ma apposta si sta ragionando di mettere un freno perlomeno a qualche cosa
che ormai è diventato un arbitrio, perché è diventata una cosa comune, non vediamo
i processetti ma vediamo i processi di una certa importanza dove le prove vengono
costruite a tavolino, io non vorrei dire un termine di questo genere.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Abbiamo già un
imputato noto però. Voi parlate di terra bruciata ad esempio una traccia di sangue,
viene sottoposto ad analisi, viene distrutta. Benissimo l'imputato diventato noto
contesta l'esame e non ha più valore perché dice io volevo la perizia, è rimasto del
sangue? Non c'è, amen, mentre invece poteva essere il contrario perché il P.M. potrebbe
eccepire: "Aspetta un momento, era presente un difensore, sia pure d'ufficio, era
presente un consulente, sia pure d'ufficio e allora cominciamo ad andarci piano perché
la prova è stata fatta nel contraddittorio delle parti, sia pure che tu non eri presente",
interviene un elemento di peggioramento.
Dott. ANTONIO UGOLINI
Ricordiamoci le
sigarette di un certo posto che furono fatte con il DNA l'attribuzione, mi pare che
questo faccia scuola.
Dott.ssa MARGHERITA GERUNDA
Comunque si può
opporre soltanto se è presente lui o il suo difensore.
Dott. ANTONIO UGOLINI
Intanto è servito
per una condanna.
Dott.ssa MARGHERITA GERUNDA
Beh sicuramente non
come unico elemento d'accusa, ce ne saranno state altri dieci.
Dott. ALESSIO RUSSO
Prof. Natale
Fusaro. Di solito esegue un intervento che io ritengo basilare sulla deontologia
professionale, non so se questa volta a quest'ora è il caso di affrontarlo almeno
in toto il problema, sicuramente nelle sue parti essenziali sì, perché io ricordo
che le prime volte che parlavamo di norme deontologiche... era pesante perché forse
la maggior parte dei consulenti tecnici presume che siano quelle norme che, sì sono
molto importanti etiche e via dicendo ma infondo nella pratica si può fare lo stesso
e via dicendo. Invece poi in parecchi ci si scontrano e ci si scontrano anche in
maniera violenta e forse anche pesante. Professore prego.
Prof. NATALE FUSARO (Perito criminologo)
Grazie innanzitutto per avermi
dato la parola, io rivolgo un saluto ai partecipanti a questo convegno e anche ai
relatori che mi hanno preceduto e a quelli che sono ancora presenti.
Io prima di prendere la parola sull'argomento che mi è stato
assegnato vorrei dire giusto una parola su quanto si è detto finora su questa proposta,
anche due, su questa proposta del consulente a futura garanzia. Ho sentito le dettagliate
osservazioni e del Procuratore Generale Dott.ssa Gerunda e del Presidente Cappiello
che ritengo sicuramente sensate e fondate, ho sentito anche quanto ha detto il Prof.
Ugolini, io vorrei aggiungere solo una cosa. Il Presidente Cappiello e la Dott.ssa
Gerunda ci hanno detto che paradossalmente il fatto che ci possa essere fin dall'inizio
un defensor ventris e anche un consulente nominato dal defensor ventris per gli atti
irripetibili potrebbe risultare in un secondo momento e cioè quando poi viene individuato
l'autore del reato, potrebbe risultare addirittura dannoso perché quegli elementi di
prova raccolti in quel momento, siccome raccolti con la presenza di un difensore e
raccolti con la presenza di un consulente, qualora si tratti di fare degli atti, di
compiere degli atti per i quali è necessaria la presenza di un consulente pensiamo
all'autopsia sul cadavere di una persona che è stata uccisa. Effettivamente se viene
garantito questo contraddittorio che poi secondo me non sarebbe nemmeno un vero e
proprio contraddittorio, il punto sul quale si deve discutere è a monte ed è una
questione di natura ontologica. Mi spiego: è vero che il P.M. ai sensi del 358 deve
ricercare anche le prove a favore dell'indagato però è anche vero che noi ci troviamo
in un sistema, e lo ricordava anche la Dott.ssa Gerunda, dicendo che prima quando
c'era il Giudice Istruttore il Pubblico Ministero doveva consegnare tutto, anche i
famosi bigliettini, che magari erano stati scritti così, appunti, cose scritte di
pugno dal Pubblico Ministero, riflessioni che magari il Pubblico Ministero aveva
fatto durante l'audizione di una persona informata sui fatti; quindi tutto quello
che il Pubblico Ministero consegnava veniva valutato dal Giudice Istruttore e il
Giudice Istruttore su quelle basi decideva o meno della prosecuzione del giudizio
nei confronti della persona sottoposta ad indagine. Quello che voglio dire io è
semplicemente questo: a cosa nuoce il fatto di avere una sorta di discassent, non
nuoce a nulla perché nel momento in cui viene fatto un incidente probatorio oppure
viene assunto, viene posto in essere un atto irripetibile, se è incidente probatorio
chiaramente è lì, c'è la presenza per forza di un difensore, c'è la presenza per
forza di un consulente di parte, se lo nominano perché è facoltà la nomina del
consulente di parte. Ma se si tratta di un atto irripetibile l'autore è ignoto io
vorrei sapere a che cosa nuoce il fatto che ci sia una persona che sta lì e osserva
e dice: "Benissimo in questo momento sta avvenendo ciò io mi sento investito di una
responsabilità che è quella di valutare tutto quello che può esserci "a contraris",
procedimento logico che di solito si fa, ci mancherebbe, io spesso ho avuto incarichi
dalla Procura, ho lavorato per il Pubblico Ministero in fase di indagini, mi sono
premurato di andare a pensare anche il contrario di quello che era davanti ai miei
occhi, però non tutti la pensano così, forse non tutti hanno questa capacità di andare
al di là del proprio naso e allora se istituzionalmente c'è una persona il cui compito
precipuo è quello di cercare le cose a favore, dico cercare perché lo ricordava benissimo
la Dott.ssa Gerunda che non è un obbligo, non c'è un obbligo, c'è soltanto questa
figura pubblica, ed è bene che così sia, io non sono mai entrato nella polemica sulla
separazione delle carriere. Se il Pubblico Ministero debba o meno appartenere all'esecutivo
o debba o meno appartenere all'ordine giudiziario vero e proprio. Cioè il problema
è soltanto uno è un problema di dialettica ed è giusto che così sia perché se c'è
una persona il cui compito è quello di cercare il cosiddetto pelo nell'uovo noi ci
ritroveremo un domani con qualcosa che si è formato, atto irripetibile, che comunque
il Presidente Cappiello dice bene sì si può contestare, può essere inutilizzabile
ma ahimè anche se inutilizzabile quante volte, è vero che poi si perde un sacco di
tempo su atti irripetibili che sono stati assunti a senso unico, ma non perché ci
sia la cattiva volontà ma perché è una questione di abitudine è come quando si è
in casa propria a volte, se non ci sono ospiti, non si ha l'accortezza di stare
proprio in ghingheri e piattini, ma ci si rilassa un po', magari si mettono i piedi
sul divano, ci si sdraia davanti alla TV, ecco c'è questa cosa che è una cosa naturale,
dobbiamo prendere atto di questo non è che si interviene sulla scena del delitto
come se si fosse degli automi, si interviene in modo normale certo con grande professionalità.
Però, mi daranno atto, soprattutto il Presidente Cappiello che ha avuto l'onere e
l'onore di avere e di trattare un caso delicatissimo come quello di Via Poma, quanto
tempo è stato perso appresso a quella impronta di calzatura sul muro che non era altro
che l'impronta di calzatura lasciata da un agente della polizia che era intervenuto
sul sopralluogo, però lo si è scoperto dopo sei mesi, dopo un sacco di tempo perso
con le indagini.
Ecco io credo che se la figura di questo defensor ventris
venisse istituita sicuramente non nuocerebbe affatto alle indagini e non nuocerebbe
dopo affatto alla ricerca della verità.
Vorrei aggiungere soltanto un fatto che se la finiamo noi
avvocati da una parte oppure i periti di parte dall'altra di fare solo i propri
interessi ma pensiamo agli interessi della giustizia, per questo che io mi occupo
di deontologia, perché in deontologia ci sono cose non scritte che se utilizzate in
modo serio fanno in modo che si arrivi a quella effettiva esigenza della giustizia,
cioè la ricerca della verità.
Io voglio dire solo questo bisogna abbassare i toni, non c'è
nessun contrasto, non ce ne sono, perché se tutti quanti insieme ricerchiamo la
verità alla fine ci si arriva.
Bisogna finirla. Io non ho mai detto che il Pubblico Ministero
fa le indagini a senso unico però ho detto che ontologicamente tende ad andare verso
una certa direzione perché anche poi scusatemi ci siamo dimenticati dell'aggressione
dei mass-media. A Roma non si fa altro appena c'è qualcosa a qui non hanno trovato
nulla, stanno perdendo tempo, ma chi l'ha detto?
Io credo che fanno bene in Inghilterra dove non fanno entrare
nelle aule giudiziarie i giornalisti, bisogna finirla io non ho niente contro i
giornalisti, contro il diritto di stampa ci mancherebbe altro ma uniquique sum, bisogna
finirla la giustizia è una cosa seria e sta finendo male perché tutti quanti aprono
bocca, tutti quanti parlano a sproposito e finisce che poi si vengono a creare degli
schieramenti dei quali non ci sarebbe nessun bisogno.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Bisogna distinguere
tra la fisiologia del diritto e la patologia del diritto. Cioè tutto ciò che avviene
deve essere visto nella luce proposta dal legislatore. E' da escludere quindi che il
legislatore abbia potuto pensare che il Pubblico Ministero o il perito, in questo
caso consulente tecnico, possano agire determinativamente contro l'imputato noto o
ignoto.
Patologicamente può succedere di tutto ma allora non c'è
rimedio, cioè il rimedio non lo si fa con il consulente, con il difensore d'ufficio
e il consulente d'ufficio perché si può fare tutto e di tutto contro legge. Salto
da un altro punto di vista si parlava una volta con l'Avvocato D'Ovidio, i consulenti
tecnici romani lo conoscono bene, si parlava per la questione della custodia cautelare
e si cercava sempre norme per limitarla o meno e io dissi: "Avvocato qui l'unico modo
per limitarla è uno solo, abolire la custodia preventiva" e lui mi disse: "Non si può
fare" e allora io: "Lei mi può fare dieci norme che mi stringano in modo determinante,
io scrivo un'ordinanza di venti pagine e lo metto dentro egualmente", questo è il
discorso quindi tornando al discorso di prima è così cioè se noi pensiamo che il
Pubblico Ministero e il consulente con determinazione vogliono creare... è un discorso
se invece pensiamo che è una cosa fisiologica che può accadere allora diventa una
persona non solo inutile ma quello che ripeto ancora una volta può essere determinante
a scapito dell'imputato perché altro è l'imputato da ignoto che diventato noto può
dire: "Un momento io non ero presente, ma questo signore chi lo conosce, ma il difensore
chi è?". Altro è doversi difendere da una questione che oggettivamente può essere
consolidata, cioè a questo punto secondo me è meglio che le cose stiano così e
l'imputato da ignoto, diventato noto può contestare che non trovarsi davanti ad una
situazione consolidata.
Dott. ALESSIO RUSSO
Anche tutto
questo discorso andava inserito nel discorso del difensore d'ufficio che attualmente
presta il fianco a qualche lacuna, forse bisognerebbe riorganizzare...
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Torniamo alla
patologia perché noi pensiamo che il difensore d'ufficio, soprattutto oggi che c'è
il gratuito patrocinio, le posso assicurare che oggi lavorano bene sul serio cioè
si impegnano, ottengono dei risultati altro era l'avvocato d'ufficio di una volta
si riveste e si sedeva no, oggi ci sono degli avvocati d'ufficio che vengono in udienza,
fanno le arringhe.
Dott. ALESSIO RUSSO
Ma rispondono a
qualcuno di eventuali insufficienze loro?
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Mai.
Dott.ssa MARGHERITA GERUNDA
Ma neanche gli
altri perché ci sono gli avvocati di fiducia che sono molto diciamo medi e che non
ottengono risultati.
Dott. ALESSIO RUSSO
Un conto l'imputato
che può e quindi si è andato ad organizzare una sua difesa e quindi se la vede lui,
un conto è un diritto...
Dott.ssa MARGHERITA GERUNDA
Ci sono avvocati
costosissimi che non valgono due soldi e ci sono avvocati pagati due soldi che
invece sono gente validissima che si impegna.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Che magari vanno
in udienza proprio perché hanno poco lavoro, mentre quello più noto manda sempre il
sostituto perché è sempre impegnato in diecimila processi o chiede rinvii.
Dott. ROBERTO POLIDORI
Volevo fare un
piccolo intervento in considerazione anche del fatto che da molto tempo stiamo parlando
di perito e quindi di penale, mi sia consentito di fare un riferimento al civile e
a costo di sembrare banale di portarlo su un argomento che riguarda un fatto che mi
è successo che è anche divertente e quindi lo racconto brevemente.
Si svolgeva a Cortina, qualche anno fa, una bella festa nella
villa di un grosso personaggio, le signore arrivarono con belle pellicce e naturalmente
il personale le mise in una stanza. Questo signore che ospitava aveva anche un cane,
credo un alano un cane piuttosto corposo, pensò bene, siccome qualcuno aveva paura
di chiudere lo stesso cane in questa stanza. Alla fine della festa quando le signore
andarono a riprendere le pellicce il risultato fu un autentico disastro perché il
cane attratto anche un po' dai profumi dei suoi ex colleghi, gli animaletti con i
quali erano state fatte le pellicce o anche perché stanco di essere chiuso in questa
stanza aveva fatto un disastro. Questo signore era assicurato, la compagnia di assicurazione
di fronte alle pretese notevoli e alla necessità di quantificare il danno mi nominò
consulente tecnico e fu estremamente interessante, vorrei dire anche divertente dover
svolgere questo compito perché per ogni capo, alcuni erano danneggiati in modo lieve,
altri in modo totale altri erano addirittura periti totalmente diciamo nel senso che
non si potevano, il cuoio era stato talmente frantumato, rosicchiato che non si poteva
arrivare sicuramente ad una ricostituzione o ad una riparazione. Ecco è uno dei casi,
mi sia consentito, in cui al di là della competenza di carattere generale, che può
avere uno che fa questo mestiere è necessario avere la capacità di arrivare ad una
quantificazione del danno che sia rispettosa di quello che poi interessa in questo
caso alla compagnia di assicurazione ma in sede di giudizio ad un magistrato che poi
deve giudicare, deve stabilire delle responsabilità, fare delle quantificazioni perché
se non si ha a disposizione un archivio, un mercuriale, dei listini, se non si ha
la capacità di valutare esattamente quello che è il valore della cosa che può essere
deperito nel tempo ma in certi casi si incrementa per effetto di valutazioni sul
dollaro, nel caso in cui si tratta di merce di importazione che possono essere anche
incrementate, ecco non si può arrivare a quell'espletamento completo della professione.
Tenete presente che io mi sono trovato di fronte ad una persona che mi diceva: "Guardi
lei questa pelliccia lei non la può valutare come la valuta perché era di mia madre,
è una pelliccia di cincillà quindi c'è un valore affettivo enorme". Ecco in questo
caso il consulente tecnico deve sapere che quello che interessa all'applicazione
della giustizia non è il valore affettivo ma è un valore di scambio quello che si definisce
cioè l'attitudine del bene ad essere trasformato in un'entità monetaria, valore
d'uso, valore di scambio, valore affettivo, tutta una serie di elementi che
costituiscono quella professionalità a cui ci siamo richiamati questa mattina più
volte che non si improvvisa e che deve essere ottenuta attraverso una pratica continua
che ha sicuramente una base teorica, che ha una base di conoscenza anche giuridica
per le famose procedure ma che ha una necessità assoluta di avere quegli strumenti
e quelle conoscenze che soltanto l'esercizio continuo permettono altrimenti certi
incarichi non si possono assolutamente espletare.
Dott. ALESSIO RUSSO
Ci avviamo
verso l'ultima parte del convegno, io vorrei due parole da parte del Prof. Biader
e del Prof. Fusaro sulle possibilità di attuazione di quei corsi universitari che
proponiamo.
Se inizia il Prof. Biader così poi il Prof. Fusaro ad iniziare
da questo poi se ne va nel suo intervento, subito appresso vorrei chiudere poi il
convegno su quelle che sono le situazioni europee dei nostri colleghi e là dove
vorremmo portare sia la nostra associazione, sia la nostra professione sia in Italia
tenendo presente questi aspetti europei.
Prego Dott. Biader.
Prof. UGO BIADER CEIPIDOR
Abbandonando
tutti i tipi di polemica, voi avete parlato di due possibilità sostanzialmente: di
un corso di specializzazione e di un corso di laurea breve. Ecco mentre mi sento
molto favorevole alla proposta di istituire un corso di specializzazione che sia un
momento unificante verso una professione specifica di tante competenze multi disciplinari,
ho qualche perplessità rispetto al corso di laurea breve o lungo che sia in tecniche
peritali, perché le tecniche peritali si appoggiano su delle basi che sono troppo
differenti, questo dovrebbe essere un corso di laurea che comprenderebbe necessariamente
medicina, fisica, biologia, ingegneria, informatica e quant'altro; sarebbe molto
difficile come corso di laurea cioè come quel grado di preparazione da offrire ad
uno studente che esce dalla scuola media, però può darsi che non abbia capito bene
il tipo di proposta. Per quanto mi riguarda invece caldeggerei moltissimo la prima
e cioè quella che fosse aperta a laureati, dalla Giurisprudenza fino alla Medicina
passando per la Fisica e perché no per la Biologia, per la Chimica, per l'Ingegneria,
per l'Informatica e così via, in cui credo ragionevolmente nell'ambito di un anno
accademico e con uno sforzo limitato, perché poi dobbiamo considerare che i corsi
che sono rivolti a laureati sono rivolti sostanzialmente a persone che hanno finito
di essere, passatemi la battuta, dei perditempo da studente, sono delle persone che
debbono cominciare a produrre per se stessi e per la società. Ecco quindi un corso
di specializzazione, che si articolasse lungo un anno accademico, magari poi potremmo
arrivare alla conclusione che ce ne vogliono due, ma così mi sembra in linea di
massima che la vostra proposta di uno sia più che ragionevole che comprendano materie
che vadano dagli elementi della procedura penale e civile agli elementi, lasciatemi
dire, delle tecniche di misura e così via, come potrebbero offrire un grosso panorama
culturale per chi aspirasse a fare questa professione.
Passando dalla filosofia, dalla teoria alla pratica ho avuto
molto piacere questa mattina nello scambiare quattro chiacchiere con il Sindaco di
Ascoli, Ing. Celai, il qual è un ottimo, lasciatemi dire, cliente dell'Università
presso la quale lavoro, cioè l'Università di Camerino cioè qui ad Ascoli c'è una magnifica
facoltà di Architettura che però non è l'Università di Ascoli ma è l'Università di
Camerino. Il Sindaco, lui e chi c'era prima di lui, hanno dimostrato da tempo recente
una grossa sensibilità al bacino d'utenza universitaria, hanno offerto delle strutture,
perché poi l'Università si fa con le strutture, all'Università di Camerino affinché
si istituisse qui questo corso di laurea in Architettura. L'Università ovviamente
ha avuto il suo interesse e i progetti trovano la realizzazione solo quando si incontrano
gli interessi, mettendo un corpo docente adeguato in strutture offerte dal Comune.
Devo dire che questa mattina mi è sembrato molto aperto a cogliere la possibilità
di offrire delle strutture in più per fare questo corso. Ora io sono abbastanza
fiducioso di una possibile riuscita in questo senso, sia perché Camerino è una Università
piccola dove è facile anche articolare dei discorsi sia perché ci sono già dei contatti
mi diceva tra lui il Rettore, il Preside di Scienze e personalmente mi vorrei adoperare
a partire da domani perché questa cosa possa trovare una sua concretezza.
Più difficile è il discorso, e il Segretario Dott. Russo lo
sa benissimo, che stiamo tentando di fare con l'Università di Roma. L'Università di
Roma "La Sapienza", vedo tante teste che si scuotono, però è una città, forse una
nazione e quindi siccome tutti hanno diritto a parlare, la democrazia ha i suoi
limiti numerici no, oltre un certo numero diventa confusione. L'Università di Roma
purtroppo è troppo sensibile a questo tipo di confusione, ciò non toglie che continueremo
a lavorarci perché certamente un'eventuale successo all'Università di Roma avrebbe
anche delle dimensioni e delle risonanze diverse da quelle di Camerino però mi è sembrato
questa mattina di osservare una buona disponibilità in questo senso. Sono sicuro
che qualora a Camerino Università e ad Ascoli città fosse istituito un corso di
specializzazione di questo genere tante persone verrebbero a frequentarlo magari
anche da Roma.
Dott. ALESSIO RUSSO
Ringraziamo il
Prof. Biader di questa relazione su quanto è avvenuto direi proprio oggi, già questo
varrebbe tutto quanto il convegno. Sentiamo il resto delle opinioni da parte del
Prof. Natale Fusaro.
Prof. NATALE FUSARO (Perito criminologo)
Io sono pienamente d'accordo con
il Prof. Biader, fra l'altro abbiamo avuto questi incontri anche in questo senso, debbo
un momento prendere la difesa di Roma La Sapienza per un fatto che Roma La Sapienza siamo
stati i primi a pensare all'istituzione di un corso di perfezionamento che riguarda
una parte delle perizie e delle consulenze e sono quelle relative all'utilizzo della
psichiatria e della psicopatologia forense, abbiamo fatto questo corso proprio perché
abbiamo sentito questa esigenza.
Le intese di cui stiamo cercando di farci portatori sono
queste: la cattedra, per il momento, ha già pensato sin da quest'anno, siccome
purtroppo viviamo in una grandissima ed estrema burocrazia e qualunque passo che viene
fatto deve essere certificato, autenticato, valutato, studiato, pensato, io direi
che noi non viviamo in democrazia viviamo in burocrazia. Comunque per quanto riguarda
la valutazione relativa al fatto dell'istituzione di un perfezionamento o di una
specializzazione che riguardi quegli aspetti comuni e che sono poi squisitamente gli
aspetti attinenti alle norme del codice civile, del codice penale, del codice di
procedura civile e del codice di procedura penale nonché alle norme del codice
deontologico; codice deontologico che non esiste ne parlerò adesso nell'intervento
ma che potrebbe e dovrebbe esistere. Va fatto plauso al Collegio Periti Italiani di
aver già pensato di stilarne uno, voi sicuramente lo troverete nel materiale che vi
è stato fornito, e questa è un'iniziativa notevole perché come voi sapete nascono
prima gli ordini professionali, pensate a quello degli psicologi che è uno degli
ordini professionali di recente istituzione, dopo che è nato l'ordine professionale
si sono dovuti dotare di un codice deontologico proprio perché viene fuori la necessità
di dotarsi di un codice deontologico, proprio per coprire quei vuoti che vengono
lasciati dall'ordinamento, non bisogna mai dimenticare la famosa frase di Cicerone,
che letta maccheronicamente è: sum ius sum iniuram, maggiore è il tentativo di dover
dare legislazione e diritto, maggiore è l'ingiuria proprio l'ingiuria sociale che ne
viene fuori.
Quindi ecco molte volte il buonsenso ed il ricorso alla
norma deontologica che sana, chiudendo la parentesi sull'istituzione del corso
universitario. E' una cosa validissima quella proposta questa mattina, io purtroppo
non ero presente per ragioni di lavoro, sicuramente è un discorso che può essere portato
avanti e ne dovranno nascere un po' in tutta Italia perché non è pensabile di centralizzare
in un'unica sede universitaria e anche perché dal punto di vista formale le specializzazioni
devono avere una durata minima di due anni, addirittura la Comunità Europea ci
impone corsi di specializzazione con durata triennale quindi diventerebbe un po'
eccessivo mentre quello che vedo di pronta e di buona realizzazione è un corso di
perfezionamento.
Io oggi, forse per dare un'altra bella notizia, posso dire
che il nostro corso quello sulla tecnica e deontologia della perizia in psicopatologia
forense da oggi, cioè dalle prossime lezioni che ci saranno, sarà fatto con il sostegno
e d'intesa con il Collegio Periti Italiani, questo per quanto riguarda Roma La Sapienza.
Ora passando invece all'argomento mio, parlando della deontologia,
perché molte volte abbiamo fatto riferimento a questo argomento brevemente e senza
tediare va cercato di dare una definizione di questa disciplina. Io ho cercato di definirla
brevemente come quell'insieme di regole minime che sono unanimemente condivise da
una determinata branca professionale, la cui necessaria presenza è ritenuta fondamentale
per il corretto esercizio di quella determinata professione e ciò anche al fine di
far avvertire ai terzi, destinatari della prestazione professionale che questa si
svolge oltre che nel rispetto della legge anche nel rispetto di quelle regole di
civile convivenza la cui osservanza è ritenuta necessaria per l'esistenza stessa
della compagine sociale.
L'intervento prima del Procuratore Generale, Dott.ssa Gerunda
sul fatto che avvocati strapagati poi siano in realtà dei professionisti non eccellenti
mi fa venire un'idea: io che sono molto abituato al contesto dialettico vorrei fare
un'altra proposta, oltre a quella dell'istituzione di questo defensur ventris ecc.
Vorrei siccome i medici e gli avvocati sono esercenti un servizio di pubblica necessità
io proporrei l'istituzione a rotazione di un turno fisso di difensori d'ufficio
anche per i grandi principi del foro, pagato, chiaramente, e dove bisogna fare la
difesa come se ci fosse il cliente che paga i cinquanta milioni, i cento milioni,
i trenta milioni; questa credo che sia una ragione che può portare quel determinato
professionista a non brillare soltanto quando ci sono i danari, stessa cosa valga
per i consulenti, perché il consulente soprattutto di parte, che quando viene chiamato,
chiaramente dalla parte privata indagato o imputato si fa pagare sonoramente, quando
invece viene chiamato, a volte non viene più chiamato perché chiaramente i Pubblici
Ministeri non ci fanno più affidamento, sanno che la parcella che può liquidare
l'Ufficio Giudiziario è una parcella minima e quindi non c'è mai tempo, non viene
mai nominato, perché comunque riesce sempre a trovare giustificazioni per poter
rinunciare a quell'incarico conferito eventualmente dall'ufficio.
Anche loro io li chiamerei e direi: "Anche tu vuoi far parte
dell'albo dei periti di questo Tribunale, benissimo allora una volta al mese tu devi
essere reperibile d'ufficio e devi venire a fare il perito o il consulente, pagato
chiaramente con il fondo che è disponibile per le difese d'ufficio", perché solo in
questo modo quando si ha la possibilità di dover esercitare la professione sia con
denaro sonante, sia senza denaro si mette in piazza, si dimostra qual è la vera
professionalità.
Dott. ALESSIO RUSSO
Volevo solo
sottolineare il fatto che non abbiamo mai discusso questa proposta di inserire nella
turnazione gli avvocati, volevo solo sottolinearlo altrimenti ci giochiamo l'amicizia
di tutti gli avvocati.
Prof. NATALE FUSARO (Perito criminologo)
Io sono un avvocato,
non me ne vogliano i colleghi; io purtroppo nella mia vita forse ho fatto troppe
cose e continuo a farne troppe fino a quando non mi diranno che sono incompatibili,
però la commissione presso il Tribunale di Roma mi ha detto che sono compatibili mi
ha iscritto all'albo dei periti nonostante io sia anche iscritto all'albo degli
avvocati di Roma. E' chiaro che non posso fare il perito ed il difensore nello stesso
processo però questo è anche una cosa buona perché quando si è portati a giocare
più ruoli si ha la capacità di capire che anche dall'altra parte non c'è solamente
il nemico ma c'è anche una persona che sta facendo il suo dovere, quindi è sempre
una questione di altissima e strettissima deontologia.
Torno alla deontologia vera, a quello che si può dare come
concetto di deontologia, quindi abbiamo detto che sono queste regole minime e queste
sono caratterizzate dalla consuetudine, dall'uso e a volte poi finiscono per diventare
dei veri e propri codici deontologici, esiste per esempio il codice deontologico degli
avvocati, non esiste solo quello degli avvocati italiani adesso esiste anche quello
degli avvocati della Comunità Europea, ancora più vasto, ancora più dettagliato,
prescrive tutta una serie di norme e di regolamenti. Sostanzialmente a che cosa tende
la deontologia? A salvaguardare quella che è la dignità ed il decoro della professione
perché altrimenti se non ci sono queste regole minime è inutile si finisce per combattere
belluinamente e non si perseguono quei fini e quegli utili di giustizia che invece
debbono necessariamente essere sempre presenti nell'esercizio professionale.
Ecco va individuata questa autorità codificante, perché dice
sì le norme del codice deontologico ma chi le fa? Le norme del codice deontologico
ci si riunisce e le si fanno, per esempio il Collegio Periti Italiani le ha fatte,
sono venute fuori dalla riunione di tutti quanti i periti.
L'organo codificante non può essere altro che quell'organo
che è composto dagli appartenenti a quella determinata categoria; il codice deontologico
degli avvocati lo hanno fatto gli avvocati è chiaro che ci devono essere anche delle
aperture perché è necessario anche che qualcuno supervisioni questo codice deontologico,
ci sta presso il Ministero di Grazia e Giustizia l'ufficio preposto per la tutela
degli ordini professionali e quindi lì c'è una sorta di visione e poi d'insieme,
del tutto e quindi il codice deontologico prima di poter essere effettiv6amente stampato
deve passare anche attraverso questo vaglio.
Vediamo un poco sostanzialmente il codice deontologico
prevede: divieti e doveri.
Io parlo di divieti prima, allora quindi il divieto fondamentale
è quello dell'utilizzo di titoli falsi o inesistenti. La prima cosa: "Chi sei e che
cosa fai?" quindi bisogna deontologicamente dire effettivamente qual è la professione
che si svolge, in quale campo la si svolge, con quali titoli si sta parlando da un
bel po' di tempo di deragulation, l'abbattimento degli albi, degli ordini professionali,
però un attimo andiamoci cauti perché è vero che bisogna tendere a sburocratizzare,
mi si passi il termine, però è vero anche che poi si deve garantire ai terzi che
quella persona che fa quella determinata attività abbia le carte in regola per poterlo
fare e immaginiamoci se il concorso in magistratura fosse per titoli elettivi, diventerebbe
una cosa assurda; il concorso in magistratura non può non essere regolato come è regolato
adesso l'accesso in magistratura, necessariamente, poi che ci siano carriere da separare
questo è un altro paio di maniche però il magistrato deve avere quei requisiti minimi
così come l'avvocato, cioè non è pensabile pensare che uno piglia così e si iscrive
all'albo, oppure l'albo non c'è allora va per strada si mette un cartello: "Sono avvocato".
Poi arrivano i macelli vengono fuori i danni perché paradossalmente poi se si fa una
difesa cattiva non si nuoce soltanto all'imputato, si nuoce a tutta l'organizzazione,
perché si scomoda il giudice, lo si infastidisce, allora il giudice perde anche la
pazienza e non ha nemmeno più il piacere di poter vedere con chiarezza e con tranquillità
la situazione perché veramente a volte ci sono delle richieste assurde. Allora divieto
di utilizzo di questi titoli falsi o inesistenti poi altro divieto fondamentale è il
divieto di pubblicità. Sì anche qui c'è la tendenza a voler modificare, volere un po'
smussare queste grosse concentrazioni di studi legali, io parlo un po' di quella che
è la mia professione, grossa concentrazione di studi legali si dà anche la possibilità
di fare pubblicità perché dice tanto il mercato è libero quindi se uno si fa pubblicità,
non cambia nulla e su questo si potrebbe anche aprire un tavolo di discussione. Però
visto che è una professione quella almeno degli avvocati e quella dei periti regolata
dal codice, per moltissimi aspetti, allora è bene che questi professioni che sono
regolate dai codici, dalle leggi fondamentali ebbene che restino fuori da quelli che
sono invece i terreni tipici dell'attività imprenditoriale; ulteriore divieto è quello
relativo all'uso di un certo linguaggio, quello è un divieto minimo che non dovrebbe
essere nemmeno un divieto, non dovrebbe essere nemmeno scritto però il codice ne parla;
voi pensate che nel codice di procedura civile, prendo il riferimento, si fa all'art. 89
del codice di procedura civile c'è questa rubrica: "Espressioni sconvenienti od offensive",
scritti presentati, discorsi pronunciati davanti al giudice le parti e i loro difensori
non devono pronunciare espressioni sconvenienti o offensive. Il legislatore qui è stato
fin troppo zelante o io forse sono troppo ottimista, cioè non ci dovrebbe nemmeno essere
una norma del genere perché insomma dovremmo essere tutti quanti portati a non usare
né espressioni sconvenienti né espressioni offensive quindi se già c'è la norma vuol
dire che già c'è il problema, c'è già la patologia di cui parlava prima l'eccellentissimo
Presidente Cappiello.
Veniamo poi ai doveri, i doveri fondamentalmente sono: probità,
dignità e decoro, lealtà, correttezza, ci sorvolo perché potrebbero sembrare, poi
comunque rimando al mio scritto che è stato anche tra l'altro pubblicato nelle collane
che il Collegio Periti Italiani stampa ogni qualvolta ci sono dei convegni, quindi
anche art. 88 del codice di procedura civile richiama quelli che sono i doveri delle
parti e dei difensori e chiaramente le stesse norme che sto citando valgono per il
penale, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con
lealtà e probità, in caso di mancanza di sensori a tali doveri il giudice deve riferirlo
all'autorità che esercitano il potere disciplinare su di esse, e ancora una volta
qui il gendarme, non ci devono essere i gendarmi, cioè se uno fa questa professione
deve sapere che ci sono queste regole minimali se queste regole minimali non gli
appartengono è bene che faccia altro, insomma che vada nella foresta e faccia il
bandito, oppure decida di fare qualcos'altro.
Allora cosa altro, parlavo prima delle competenze tecniche,
competenze tecniche ci devono essere, devono fare in modo che la persona che svolge
un certo compito si attenga a quelli che sono i canoni fondamentali perché se assume
un incarico e non conosce nemmeno le conoscenze minime di quella determinata disciplina
è bene rinunciare all'incarico, quindi questo è un dovere di lealtà, bisogna rappresentare
alla parte che intende nominarci se per esempio qualcuno viene da me, io faccio il
criminologo, e vuole una perizia neuropsichiatrica non è che possiamo fare come
raggruppamenti scientifico-disciplinari, c'è stato il Preside di facoltà ad un certo
punto un docente di criminologia gli ha detto: "Beh così facendo il criminologo può
diventare psichiatra forense, lo psichiatra forense può diventare neuropsichiatra,
caro Preside ma lei se la farebbe operare la testa da me che sono un giurista e che
faccio il criminologo? Di certo no", quindi bisogna stare attenti a questi titoli
che vengono pomposamente decantati ecco bisogna avere la correttezza e la lealtà di
dire quello che si è realmente e quello che si sa fare, perché guardate non è conveniente
assumere un incarico e poi andare a fare la brutta figura, perché la brutta figura
resta. Perché non pensate che la consulenza rimanga una cosa scritta, la consulenza
dopo transita nel dibattimento soprattutto nel penale ma anche nel civile perché poi
il CTU può essere chiamato a chiarimenti e quindi il giudice gli può far dire lì davanti:
"Bene Signore scusi ma lei cosa ha scritto? Mi vuole spiegare? Vuole essere più
esplicito?" e nel penale immaginiamoci l'agone del processo quando una persona viene
chiamata una cosa è scrivere a tavolino, magari scopiazzando da qualche libro, poi
quando il giudice lì fa le domande, non tanto il giudice, il Pubblico Ministero fa
le domande c'è il controesame e il giudice può intervenire facendo delle domande sue
per avere chiarimenti su quanto è stato riferito e beh allora guardate se voi avete
scritto delle cavolate o avete scritto delle cose di cui non siete padroni dopo lì
viene il red rationis.
E un'altra cosa che bisogna fare, non pensate quando, questo è sempre
deontologia perché non c'è scritto da nessuna parte vero, lealtà, probità, ma sono
cose molte fumose, se vi viene in mente per fare bella figura con la vostra parte
che vi ha nominato di dire ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente sono le
impronte digitali, che bastano solamente 14 punti di contatto per dire che un'impronta
digitale dà un giudizio d'identità in comparazione con un'impronta acquisita e lo dite
perché vi fa comodo, perché come punti di contatto quella volta ce ne sono solo 14,
poi non vi venisse in mente se nominati da altra parte di dire che no i punti d'identità
devono essere 16 perché la Cassazione ha stabilito che devono essere 16 e non 14 perché
troverete qualcuno che vi dirà: "Egregio Dottore io vorrei sapere come mai lei in alcuni
contesti dice che bastano 14 ed in altri contesti dice che ce ne vogliono 16", lì
perdete la vostra credibilità e avete finito di fare la vostra professione o potete
pure continuare a fare. Gli americani dicono sempre che si può fregare tutti una sola
volta ma si può fregare una persona sola tutte le volte che si vuole ma non si può
fregare tutti tutte le volte che si vuole, quindi bisogna tenere conto anche di questo
e questa è deontologia.
Dovere di segretezza, è chiaro quello che fate deve essere
una cosa che vi tiene legati solamente alla vostra parte quindi non vi sognate di
aprire i vostri fascicoli soprattutto se venite nominati dall'attività giudiziaria
penale ma anche dall'autorità giudiziaria civile, per esempio ricordiamoci la perizia
sul Prof. Bassani, di recente, la stampa ha cercato in tutti i modi di sapere qualcosa,
di acquisire le carte, quindi di entrare nella vita privata delle persone, ma voi i
vostri documenti li dovete tenere, perché tra l'atro poi siete tenuti al segreto
quando venite nominati, dovete fare il giuramento quindi siete tenuti al segreto.
Dovere fondamentale d'indipendenza ecco quello che dicevo
prima cioè se la parte sgancia tot milioni non è detto che voi dovete vendere la pelle
perché un domani avete guadagnato solo quei tot milioni poi non vi chiamerà più nessuno
o il giudice non vi guarderà più con quell'occhio sereno che gli consentirà di dire:
"Beh questo è un professionista serio non mi sta certo raccontando la storia dell'orso".
Dovere di dichiarare il proprio stato d'incompatibilità, anche
questo evitiamo le ricusazioni che sono una cosa ridicola, se uno ha dei problemi lo
dica subito, quindi astensione.
Dovere di non svolgere la propria attività richiedendo onorari
al di sotto della tariffa minima eventuale e questa è un'altra cosa che purtroppo la
classe forense, ci sono degli avvocati che purtroppo ormai gli avvocati sono tantissimi,
cito questo d'esempio perché appartengo a questa categoria, solo a Roma sfioriamo ormai
i 15.000, dico 15.000 quindi la concorrenza è spietata e ci sono colleghi che si accontentano
di parcelle veramente ridicole, chiaramente poi l'impegno che metteranno per risolvere
quel caso sarà ridicolo come la parcella, quindi mai abbassare la soglia minima perché
questo costituisce una scorrettezza deontologica.
Ancora obbligo di documentare e giustificare l'onorario professionale
richiesto perché è chiaro che se viene uno e mi presenta una parcella di trenta milioni
mi deve pur dire perché, quindi avete anche quest'obbligo, questa lealtà di dire alla
parte: "Sì io ti faccio pagare tot perché valgo tot e te lo dimostro così, così, così
e così", ma non basta io sono il Prof. Pico della Mirandola e allora ti faccio pagare
trenta milioni, bisogna guardare quello che si è fatto, bisogna documentarlo, bisogna
dare quindi contezza sia del minimo che del massimo.
Polizza professionale, anche qui quante volte nel timore di
sbagliare si commettono errori maggiori, allora polizza professionale e questo non
lo prescrive niente e nessuno, non ci sono regole che lo stabiliscono, però io ritengo
che tra i doveri deontologici ci sia quello di stipulare una polizza professionale
per il rischio professionale perché si può sbagliare, ci si può dimenticare, si può
ahimè avere un infortunio che ci costringe a stare per sei mesi a casa, non lo si
augura mai a nessuno però uno deve avere questa lungimiranza prevedere che possano
esservi delle situazioni future o incerte che ci possano costringere a non poter
eseguire quel mandato, quindi polizza professionale per tutti, perché è necessario
come per le macchine, se non ci fosse l'assicurazione obbligatoria ci sarebbe il
far-west.
Poi un'altra cosa fondamentale è che la polizza professionale
garantisce anche la possibilità di precostituirsi un futuro, quindi non solo la polizza
professionale ma quindi oggi ritengo che debba essere inserito tra i doveri deontologicamente
vigenti quello di stipulare una polizza per quanto riguarda la cosiddetta pensione
perché oggi non c'è nessuna garanzia oggi, viviamo in una situazione d'alta commercializzazione
di tutto quindi bisogna fare oltre che la polizza sul rischio professionale anche
la polizza sul proprio futuro sereno.
Quindi queste sono sostanzialmente le linee guida che dovrebbero
ingenerare l'esercizio di certe professioni, io ho concluso e vi ringrazio.
Dott. ALESSIO RUSSO
Passiamo adesso
all'ultimo aspetto nel '97 abbiamo fatto un secondo convegno nazionale sempre al
Tribunale Penale di Roma. Il primo convegno, forse, molto rivolto ai problemi europei
tanto per focalizzare dove vorremmo arrivare come associazione, come categoria ovviamente
con il consenso dei colleghi. Venne in rappresentanza del Ministero di Grazia e Giustizia
la Dott.ssa Amadori e ci parlò ad esempio che nella Comunità Europea a livello anglosassone
degli enti certificati. E stato sempre esattamente il nostro primo obiettivo come dicevo
questa mattina al di là dell'albo o dell'ordine come reclamavamo molti anni addietro
ma l'idea è sempre stata quella. Secondo noi specialmente per quello che riguarda un
organismo di consulenti tecnici quel tipo di associazione è quella che secondo noi
è meglio calibrata, non ha quegli aspetti forse negativi che hanno gli ordini professionali
o ai quali possono scivolare gli ordini professionali, sono delle associazioni sufficientemente
snelle, rispettano quel principio, adesso comunemente detto europeo o della concorrenza,
della liberalizzazione e via dicendo però conservano almeno in parte quelle che sono
le caratteristiche degli ordini professionali che sono quelli anche di garantire l'aspetto
della professione del consulente tecnico e quindi di garantirne anche una certa efficacia
e poi comunque in definitiva in quel senso lì se un'associazione garantisce dei consulenti
tecnici che poi come tali non si rivelano è chiaro che nessuno si rivolgerà più a
quell'associazione.
Ci fu anche l'Avvocato Colabianchi della Commissione Europea
che sempre in quel convegno venne, e vorrei citarlo, perché secondo me è di interesse
sia per noi sia per qualsiasi cittadino. Ci disse quella che era una conseguenza nota
a tutti che per esempio un ingegnere francese potrà venire a lavorare in Italia per
il fatto del riconoscimento delle libere professioni, questo significa anche a livello
giudiziario che questo ingegnere francese potrebbe avere un incarico come CTU nei nostri
tribunali magari dirimere una questione tra me e lei, cittadini italiani, chissà perché
ci dovrebbe essere di mezzo un ingegnere francese tutto qui.
Però sempre Colabianchi fece una riflessione disse strano
perché a livello comunitario comunque ci sono delle norme di salvaguardia quindi
delle vere e proprie deroghe che permettono in certi casi agli Stati di limitarne
o addirittura di escluderne l'uso. Questo per esempio è una delle cose dove è possibile
derogare secondo la Commissione Europea e quindi il nostro governo avrebbe potuto,
cosa che fino ad ora, in effetti, ma non è stato fatto. E abbastanza strano che tra
tante cose che ci dobbiamo prendere sul collo dalla Comunità Europea senza poterci
fare nulla. Qua dove invece si poteva, non si è fatto.
Parlavamo sia questa mattina sia all'inizio della sezione
del pomeriggio, quando lei non era ancora arrivato, avevo preso ad esempio proprio
voi avvocati che avete una lunga pratica degli studi professionali associati che è
uno degli obiettivi, almeno secondo noi, della nostra categoria di cui chiediamo
anche qui ai colleghi di esprimere un loro parere perché secondo noi è una cosa che
può arricchire la professione perché avere uno studio insieme con altri consulenti,
anche di categorie differenti arricchisce, permette di organizzare lo studio in un
certo modo, permette anche in fase dibattimentale di avere quelle opportunità che
avete voi, se siete assenti di farvi rappresentare da un personale di studio e via
dicendo, e quindi anche noi potremmo avere tutto questo e secondo me significa razionalizzare
meglio anche l'operatività all'interno del tribunale.
Non solo, da quest'indagine che da anni abbiamo cominciato
a fare sin dal '94 quando chiedevamo tutto sommato tante cose ma senza andare a vedere
Stato per Stato quello che succedeva, si è visto che poi in fondo, che tutte quelle
richieste che nel '94 qualcuno ci aveva detto che erano abbastanza assurde o quanto
meno strane, in effetti, pare che in Europa ci siano. Per esempio adesso ci appare
ancora sempre più strano quel discorso, non per essere venali, ma proprio per rispettare
il discorso che un professionista è giusto che dia tutte le sue capacità all'imputato
che difende, che assiste o di cui deve giudicare se per caso è CTU, però che sia poi
giustamente remunerato. Questo gli permette anche di continuare a crescere perché altrimenti
si deve fermare prima o poi anche lì e quindi il consulente tecnico, eventualmente
ci fossero dei giovani colleghi, devono sapere che purtroppo questa è una professione
che per esempio da CTU è una professione quasi bestiale nel senso che uno deve andare
a esaminare i casi, dare nella più completa sicurezza, almeno di quello che uno può
per la sua parte scientifica, un parere e quindi assistenza al magistrato che poi
deve emettere sentenze e via dicendo; tutto questo e poi magari scoprire che alla
fine non riesce neanche a prendere la parcella pur essendogli stata liquidata, anche
se i magistrati ci continuano a dire che è un titolo esecutivo per cui ci vuole poi
niente a prendere i soldi. Non sempre però quello che deve pagare la nostra parcella
c'è più, te lo devi andare a trovare, poi pure che lo hai trovato glieli devi "estorcere"
in qualche modo.
Per non parlare del settore fallimentare, dove ci sono i
fallimenti, dove ti chiamano e tu sai già che purtroppo per tutto quello che dirai
non ti daranno poi una lira perché già non c'è una lira e si è quasi certi che non
se ne troveranno altre. Quindi magari si finisce con il fare del lavoro gratuitamente
anche quando magari, perché questo poi è l'aspetto più strano della faccenda, quando
magari chi deve pagare invece ha tutta la solidità economica per farlo e che magari
dilunga con qualsiasi pretesto, perché magari hai sbagliato la parcella a livello neanche
del 1% e quindi ti devi difendere dalla richiesta di liquidazione che hai fatto solo
perché magari è stata sbagliata da un calcolo magari con la calcolatrice e via dicendo.
Per esempio in Francia l'Avvocato Picozzi c'è venuto a dire,
sempre al quinto seminario, che la consulenza tecnica, tu sei in grado di non eseguirla
mentre invece in Italia sono obbligato a farlo pure se già so che nessuno me la pagherà,
ma posso anche addirittura neanche iniziarla perché prima d'iniziarla ci deve essere
già il deposito e se il deposito ad un certo punto nell'elaborazione della consulenza
tecnica mi accorgo che a questo punto è diventato insufficiente basta chiedere un reintegro
e lo si ottiene senza tutta quella burocrazia alla quale anche il Prof. Natale Fusaro
accennava. Mi sembra che in Inghilterra funzioni nello stesso modo, nella Germania
anche cioè non si riesce a capire perché dobbiamo farlo diventare in Italia solo un
grande problema quello economico e quindi svilire una categoria, perché purtroppo
poi quando si parla di soldi sembra sempre che la cosa è brutta, è meglio non parlare,
chissà perché si arriccia il naso e via dicendo solo per la categoria dei consulenti
tecnici; e come è ammissibile da parte di un magistrato non potersi fidare, perché
certo la fiducia non è riposta in proporzione al compenso del consulente tecnico,
però come possa anche il magistrato essere così certo che in ogni caso consulenti
tecnici, che comunque anche loro come tanti altri professionisti, hanno il problema
di lavorare o di campare, come diceva qualcuno, e possano essere così sicuri che hanno
fatto tutto quello che avrebbero dovuto fare sapendo che magari in quel caso o in
quei casi saranno pagati in una maniera inadeguata, chissà quando o addirittura per
niente.
In pratica quello che vogliamo, attraverso tante situazioni
e spero che i colleghi completino quanto sto dicendo, noi vorremmo contribuire, perché
certamente non possiamo essere i soli, vorremmo contribuire a riqualificare meglio
la professione del consulente tecnico e del perito, a promozionarlo pure perché è
stato già detto questa mattina, non ricordo da chi, ma c'è per esempio il Sen. Calvi
che ogni volta che viene fa mea culpa proprio come categoria degli avvocati che sono
sempre i primi a non nominare o a non far nominare consulenti tecnici, a volte pregiudicando
il proprio cliente, quindi a promozionare l'utilizzo del consulente tecnico a beneficio
della collettività ovviamente non solo perché questo significa come derivazione un
accrescimento del lavoro.
Quello che noi auspichiamo apposta con questi convegni che
abbiamo iniziato...
Dott. ROBERTO POLIDORI
...convincessero
i curatori ad utilizzare il consulente tecnico, ci sono, tu accennavi prima, dei
fallimenti senza attivo, ti posso dire e lo sappiamo tutti che ci sono dei grossi
fallimenti in cui c'è un attivo cospicuo che ha delle merci da quantificare nella
determinazione del valore, spesso i curatori lo fanno senza avvalersi dell'opera
dei consulenti tecnici; ecco io credo che anche un cortese invito fatto al Tribunale
Fallimentare e al Presidente del Tribunale potrebbe far ottenere qualche cosa perché
io credo che un curatore, avvocato, o commercialista che sia, non può avere quella
competenza che gli permette di arrivare alla definizione del valore di un compendio
di merci per esempio.
Dott. ALESSIO RUSSO
Vedo anche che
però dovremmo chiedere, io non è la prima volta che lo faccio, probabilmente sbaglio,
anche la solidarietà di alcuni ordini che dovrebbero essere interessati, primo fra
tutti quello degli avvocati e come categoria, prima fra tutti, gli stessi magistrati.
Non è pensabile che si continui in questo modo anche perché o si rinnova completamente
tutto il giro come funziona in Europa e Santo Iddio sono anni che in materia fiscale,
sanitaria insomma in tante materie ci hanno calato delle norme, non parliamo poi del
campo alimentare dove mi pare che l'Europa stia combinando dei sfaceli mentre invece
probabilmente noi avevamo delle normative più protettive verso i consumatori.
In questo caso qua invece non si riesce a riordinare una
materia che riguarda il consulente tecnico che invece in Europa, in tutti i grandi
paesi è bella che definita, è bella che risolta e se non ci vogliamo mettere mano in
maniera risolutiva e cioè riguardando tutto quanto il giro non riesco a capire neanche
perché non si riesce a trovare una soluzione che è la più stupida; mi sembra che se
adesso io cammino per strada e c'è il solito pirata della strada che mi prende e mi
danneggia o mi ammazza e nessuno prende il numero di targa del pirata e via dicendo,
c'è un fondo che viene ridistribuito in questi casi qua. Non si riesce a capire perché
non ci possa essere un fondo tra tutte le consulenze tecniche che vada a beneficio
di quei consulenti che non riescono a prendere il loro compenso nel caso dei fallimentari
o nel caso degli imputati che hanno cambiato residenza perché latitanti e via dicendo.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
I periti vengono
sempre pagati, li paga lo Stato, anticipa lo Stato, poi non prendono più niente.
Dott. ALESSIO RUSSO
Anche nelle cause
civile c'è poi chi se ne va.
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Da noi pochi,
maledetti e subito.
Prof. FRANCO MARIO
In attesa che
si provveda a rimuovere e a ristrutturare tutto quello che riguarda l'onorario da
pagare ai periti, ai consulenti e al CTU, basterebbe che i giudici del civile facessero
rispettare una norma che gli avvocati qui conoscono meglio di me. Cioè al momento
dell'iscrizione al ruolo di una causa civile sarebbe obbligo che si iscrivesse al
ruolo anche l'indirizzo delle parti in causa, ma non rappresentate dagli avvocati
ma proprio gli indirizzi della persona fisica che si mette in causa. Basterebbe
questo, perché la tanto presa in giro che il giudice civile dà un fondo spese che
poi non è mai adeguato, non si riesce già a riscuotere né come fondo né alla fine
quando c'è la parcella che viene liquidata, perché non si riesce mai a sapere. Si
diventa un titolo esecutivo dice il giudice, con i quali molte volte ho discusso a
quelli civili e prego Iddio di farne sempre molto meno in civile perché non si può
lavorare in questa maniera, ma perché si lavora proprio a vuoto ed io penso che nessun
lavoratore a un certo punto gradisca lavorare a vuoto. Basterebbe ad un certo punto
che ci fosse questo indirizzo allora uno saprebbe a chi mandare la citazione e si
riscuoterebbe invece questo non avviene. Uno va a vedere il fascicolo d'ufficio nel
civile e non c'è mai, mai, mai perché l'avvocato o perché ha fretta o per altri
motivi che qui non sto e non voglio nemmeno ipotizzarli non li scrive per cui noi in
un certo punto noi andiamo a vuoto, lavoriamo a vuoto e basta, quindi ecco quelle
poche volte che si riesce ad avere l'indirizzo attraverso un avvocato della parte
contraria che ha vinto quando lo dice ci fa il piacere e questo non deve essere un
piacere, è un professionista che lavora e quindi se il giudice aprendo il fascicolo
dovesse costatare questa manchevolezza grave da parte della cancelleria e degli avvocati
che sono davanti a lui e facesse rispettare questa norma, tante cose si risolverebbero
intanto per iniziare e questo manca.
Prof. NATALE FUSARO (Perito criminologo)
In ambito civile
nel momento in cui la parte fa richiesta di consulenza tecnica e il Giudice Istruttore
con ordinanza dispone la consulenza e nomina il CTU obbliga, visto che ha fatto una
scrematura e ha ritenuto poi con ordinanza di disporre la CTU, dispone circa il 70%
del valore della consulenza tecnica e lo divide tra le parti perché nel momento in
cui, questo è un altro tipo di orientamento che il Tribunale di Milano Civile, il
Tribunale in sede civile sta facendo proprio, e cioè se il giudice ritiene che la
richiesta di CTU sia meritevole di accoglimento e quindi emette l'ordinanza con cui
la dispone e nomina il CTU dispone a carico delle parti sia di quella che l'ha richiesta
sia a carico della parte che non ha richiesto ma che può essersi anche opposta però
c'è stata l'ordinanza ammissiva dispone immediatamente l'erogazione di un anticipo
che equivale a circa il 70%, qualcuno mi chiederà ma se la parte non si fa carico
di quella cosa? Il perito, il CTU non iniziano azioni peritali e la causa dà atto
e la causa viene interrotta.
Prof. FRANCO MARIO
Però vedi Fusaro
noi consulenti tecnici non possiamo cominciare a litigare e a discutere con i giudici
perché io già l'ho fatto con i giudici civili perché, infatti, cerco di andarci il
meno possibile, mi do malato perché non voglio più discutere; d'altra parte non possiamo
dire Milano così, Torino cosà, la legge è legge e quando si iscrive al ruolo una causa
è legge allora perché il giudice tralascia, prima il cancelliere e poi il giudice?
Se ad un certo punto questo non avvenisse, la parte in causa
cominciasse a pagare le cause civili sarebbero molto meno. Quando un magistrato civile,
che spesso stava qui presente, che spesso mi chiamava nel civile mi aveva incominciato
ad alzare abbastanza il rimborso spese strano che due o tre cause civili si sono
risolte immediatamente, quando ha visto che il fondo spese incominciava a pesare
otterremmo anche lo scopo di ridurre il numero delle liti.
Prof. NATALE FUSARO (Perito criminologo)
Sono pienamente d'accordo
Avv. LEONARDO CARBONE
L'avvocato quando
redige l'atto, lo redige secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile, non
deve fare né di più né di meno, se quell'atto è idoneo ad individuare il soggetto evidentemente
sarà il CTU a dire chi è questo soggetto ma non è il CTU che deve imporre all'avvocato
di identificare, tutti gli elementi previsti dal Codice di Procedura Civile, indicati
questi elementi chi é e chi non è, dove è nato e l'indirizzo, basta non ha altri compiti.
Non è che si può addossare all'avvocato, già è difficile recuperare la sua parcella
il compito di predisporre il tutto per far recuperare il consulente sarà il CTU, la
parte dirigente nel momento in cui riceve l'incarico il Tizio Avvocato Carbone,
dove risiede? In quel momento può richiederlo scusate.
Prof. FRANCO MARIO
Scusi Avvocato
non sono io che devo elemosinare, io come CTU non devo elemosinare l'indirizzo del
suo, dico suo come cliente, l'avvocato deve rispettare la legge e l'Avvocato Fusaro
mi ha dato ragione sa che praticamente al momento dell'iscrizione al ruolo della
causa civile è preteso per legge, non a me perché io non sono nessuno, e venga messo
nel fascicolo d'ufficio l'indirizzo e il nome, non è lei che me lo deve dare è lei
per legge se lei rispetta la legge.
Avv. LEONARDO CARBONE
Se è così come
lei dice l'atto ingiuntivo è nullo, io devo attenermi a quello che dice il Codice
Civile, cioè tutti gli elementi idonei e sufficienti per individuare il soggetto,
indicati questi elementi, adesso se c'è l'indirizzo è un altro discorso questo, il
codice fiscale quello sì.
Prof. NATALE FUSARO (Perito criminologo)
Con il codice
fiscale si arriva a tutto
Avv. LEONARDO CARBONE
Quello purtroppo
va indicato perché altrimenti sono problemi.
Prof. FRANCO MARIO
Senza purtroppo,
perché gli avvocati dicono sempre purtroppo perché dicono non riescono a riscuotere,
noi che lavoriamo.
Avv. LEONARDO CARBONE
Lei non può
accusare gli avvocati che lei nel momento in cui viene chiamato a giurare, davanti
al giudice e dice: "Scusate a chi devo fare la raccomandata? Presso l'avvocato? Mi
volete dare l'indirizzo?" In quel momento non è che deve elemosinare.
Dott. ALESSIO RUSSO
Non è comunque che
la risolviamo questa faccenda.
Prof. FRANCO MARIO
Se lei il codice
fiscale non me lo dice, è una manchevolezza perché se lei dice così caro avvocato è
per cortesia anche se non mi dice il codice fiscale, basterebbe quello perché con
quello si troverebbe tutto.
Dott. ALESSIO RUSSO
Allora a questo
punto praticamente abbiamo finito, qualcuno ci racconta che c'è la certezza del
diritto, ho detto qualcuno ce lo racconta, sicuramente c'è l'incertezza nel raccogliere
la parcella da parte dei consulenti. L'avvocato ha detto anche da parte degli avvocati.
Io vi faccio solo un'ultima domanda: se volete aggiungere
qualcosa a quello che abbiamo detto durante tutto l'arco della giornata e poi ce ne
andiamo. Cominciamo dal Dott.Cesari.
Dott. GIUSEPPE CESARI
Io sono d'accordo
con la specializzazione così come noi l'abbiamo intesa che si trasformi in un perfezionamento
annuale e quindi non come hanno detto il Professore Biader Ceipidor e il Prof. Fusaro,
va bene così non una laurea perché sarebbe inconcepibile mi sembra.
Va bene un perfezionamento annuale o almeno semestrale.
Dott. ROBERTO POLIDORI
Vorrei ringraziare
per l'iniziativa il Segretario Nazionale Dott. Alessio Russo per l'ottimo livello
di questo convegno che ha se non altro additato una serie di problematiche di estremo
interesse che certamente non era qui compito di risolvere ma che sono state evidenziate.
Mi è piaciuto tra gli altri, lo voglio sottolineare, l'intervento
dell'Avvocato Povia laddove ha parlato di una serie di possibilità che praticamente
ampliano quel concetto che io ho sviluppato questa mattina dell'esperto che deve
guardare a tutta una serie di nuovi ambiti: commercio elettronico, gli arbitrati,
le conciliazioni laddove ha parlato di tutti i progetti della Comunità Europea
progetto Egip e Giop e anche della Banca Mondiale. Tra l'altro viene a proposito
perché lunedì prossimo alla Camera di Commercio di Roma saranno ospitati in un
convegno molto interessante tre funzionari della Banca Mondiale che vengono proprio
dagli Stati Uniti e prospetteranno tutta una serie di iniziative e di finanziamenti
delle grandi attività che la Banca Mondiale sta svolgendo nel mondo pertanto se
attraverso Simest o altri organismi che poi procedono alla realizzazione di questi
progetti se è possibile inserirsi in certi elenchi appunto dimostrando la professionalità
che è richiesta io credo che in questo senso noi ci poniamo già in un ambito comunitario
internazionale che è il presupposto per allargare competenze e professionalità, quindi
mi è piaciuta questa ulteriore elencazione di prospettive che il nostro mestiere
sicuramente può avere ed acquisire.
Prof. UGO BIADER CEIPIOR
Dovremmo tutti
insieme tentare di spingere verso questa iniziativa del corso di specializzazione,
sono contento di aver avuto l'occasione di fare delle definizioni che poi almeno
qualcuno ha raccolto, come ad esempio la distinzione fra l'esperto e lo specialista
che mi piacerebbero che continuassero ad andare avanti, qualche tempo fa abbiamo
imparato a distinguere tra efficacia e efficienza. Se vi ricordate dieci anni fa
questi due termini erano un po' confusi, adesso credo che siano usati abbastanza
propriamente. Mi piacerebbe che si continuasse ad andare su questa linea di
distinguere anche l'esperto dallo specialista, la cultura del fatto da quella del
metodo. Vi ringrazio
Avv. ROBERTO POVIA
Per riprendere
il discorso che dicevamo prima delle prospettive comunitarie quando lei ha sostenuto
il problema dell'equiparazione dei titoli. Allora va precisata una cosa che la battaglia
stabilita sul diritto di stabilimento nel trattato unitario compare da parecchi anni,
la serie è lunga e adesso è lungo parlare delle varie sentenze della Corte di Giustizia
per brevità va detto che ormai è un dato acquisito e quindi è paradossalmente qualcosa
che a voi può essere estremamente utile, ripeto l'equipollenza dei titoli è qualcosa
che a voi periti può essere estremamente utile perché voi non siete assolutamente
presenti negli organismi internazionali, negli organismi comunitari, parla una persona
che opera, che ha dei rapporti.
Chiarisco un aneddoto, il Sidiae uno degli organismi della
Comunità Europea mi aveva chiesto un gemmologo, non era presente un gemmologo per
varie situazioni, è un esempio concreto per fare capire a voi. Signori miei mi
raccomando ricordatevi che vi sono altre opportunità e soprattutto per i ragazzi,
per i giovani amici qui presenti, per quelli che magari hanno più opportunità di
presentarsi anche all'estero e di presentare le proprie esperienze professionali
in vari organismi ed è molto semplice ed è molto informale ripeto ci sono dei siti
Internet nei quali è sufficiente con posta email.
Quindi ricordo, do un imput ai signori qui presenti: non
dimenticate, non tralasciate questi settori, sono estremamente semplici va ripetuto,
perché quando vado alla Banca Mondiale è sufficiente andare su www.wordbank.org cliccare
sul decon che è sistema loro tramite posta elettronica, si spedisce un email, si
spediscono dei dati lì è tutta una serie di procedure susseguenti che in via molto
informale permettono di avere rapporti diretti con i department store e quindi tutte
le altre situazioni.
Avv. LEONARDO ARNESE
Semplicemente
una lode per l'elevato grado degli interventi, delle partecipazioni, sicuramente
stimolanti e quindi di grande sollecitazione culturale e quindi auspicio che questa
serie d'incontri prosegua ivi compreso, per quanto mi riguarda personalmente, quello
di Milano ove ho anche un recapito professionale e quindi per il prossimo mi candido
nelle disponibilità degli organizzatori. Grazie a tutti.
Dott.ssa ANNA CATERINA ALIMENTI
Per quanto
riguarda le possibilità future quale oltretutto sono attualmente le possibilità di
lavoro anche in vista di quello che diceva il Dott. Povia, volevo dire che anche per
quello che riguarda strettamente la mia categoria che è quella dei tradutttori
interpreti c'è un progetto a livello di Unione Euoropea che si chiama il progetto
Cosi ed io faccio parte, ho fatto arte della commissione italiana perché ci siamo
resi conto, giustamente come lei diceva, che anche ci sono problemi di equipollenza
di titolo, siccome non riuscivamo a trovare equipollenza tra i vari titoli e ovviamente
avere poi anche uno scambio, un poter girare da parte dei cittadini UE, abbiamo cominciato
a fare delle proposte attualmente sono a livello d'incontro ovviamente del
rappresentante di ogni Stato membro e vedremo che cosa verrà fuori per quello che
sarà l'interprete e traduttore a livello europeo.
Avv. LEONARDO CARBONE
Ringrazio il
Collegio Periti Italiani per avermi invitato a partecipare a questo convegno sul
consulente tecnico e il perito, perché mi ha consentito di assistere ad una
discussione ad altissimo livello su tematiche e problematiche importanti che
investono anche e soprattutto l'avvocatura che è diciamo l'altro tempio del
consulente tecnico e del perito.
Soprattutto il mio plauso va se si perfeziona nelle
conclusioni di cui parlava il Prof. Biader, cioè quello di istituire ad Ascoli un
corso di perfezionamento per consulenti tecnici e a questo punto pubblicamente,
parlo non a titolo personale, ma a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
dell'Ordine Forense di Ascoli diamo tutta la più ampia disponibilità di partecipazione,
di supporto e di collaborazione perché vada avanti questo progetto dell'istituzione
del corso di perfezionamento per i periti e consulenti del tribunale. Grazie
Dott. ALESSIO RUSSO
Ringrazio lei per la
disponibilità e sicuramente se quello che è successo questa mattina avrà un seguito
sarà chiamato a darci una mano sia personalmente che come ordine. Prego Prof. Fusaro
Prof. NATALE FUSARO
Dopo quello
che ha detto il Presidente Carbone non c'è niente da aggiungere, un grazie alla
città di Ascoli a questo punto per l'ospitalità che ci ha riservato, grazie a tutti
quelli che hanno partecipato sia in qualità di relatori che in qualità di ospiti
perché sono venute fuori veramente dei grandi contributi e questo fa sempre bene a
quello che io definisco la ragione dialettica della vita quindi ne cresce sia chi
partecipa in qualità di relatore sia chi partecipa in qualità di spettatore e per
i relatori soprattutto la capacità di poter interagire e di poter arrivare a conclusioni
quanto meno condivisibili è sempre una grandissima cosa, quindi grazie ancora alla
città di Ascoli e grazie al Presidente Carbone di questo bellissimo sostegno che
vuole dare a questa iniziativa.
Dott.ssa MARGHERITA GERUNDA
Innanzitutto
grazie agli organizzatori di avermi invitato, grazie alla città di Ascoli che a
quanto pare oltre ad essere una bellissima città perché di alte tradizioni culturali
in tutti i campi ma anche e soprattutto per l'interesse che dimostra a questi
argomenti.
Non voglio tediarvi ulteriormente, posso soltanto dire
che veramente il tenore di queste conversazioni è stato molto elevato e vi ho
ascoltato con molto piacere. Grazie
Dott. ANTONIO CAPPIELLO
Io non posso
fare altro associarmi a quello che ha detto l'Avvocato Fusaro e la collega Gerunda
e un grazie alla città di Ascoli e un arrivederci al prossimo convegno o seminario
che sia.
Dott. ALESSIO RUSSO
Io ringrazio
tutti quanti, così ci siamo sbrodolati tutti addosso e ringrazio soprattutto anche
quei consulenti che a quest'ora non ci hanno seguito più e che hanno manifestato
interesse per il nostro Collegio, l'interesse ad iscriversi, abbiamo dato via tante
domande d'adesione il che mi fa pensare che probabilmente anche da quel punto di
vista avremo un riscontro nelle prossime settimane.
Ringrazio tutti quanti, grazie alla città di Ascoli. Buonasera.
Arrivederci a Milano
7 aprile
3° CONVEGNO NAZIONALE
Ti aspettiamo
indietro